Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26583 del 22/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 22/10/2018, (ud. 12/09/2018, dep. 22/10/2018), n.26583

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25800/2016 proposto da:

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, (OMISSIS), in persona del

Responsabile del Contenzioso Esattoriale, elettivamente domiciliata

in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata

e difesa dall’avvocato GIOVANNI GRILLETTO;

– ricorrente –

contro

I.S., COMUNE DI NAPOLI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3188/15/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 04/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/09/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 3188/15/2016, depositata il 4 aprile 2016, non notificata, la CTR della Campania rigettò l’appello proposto da Equitalia Sud S.p.A. nei confronti del sig. I.S., nonchè, ai fini del contraddittorio, nei confronti del Comune di Napoli, avverso la sentenza della CTP di Napoli, che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso cartella di pagamento per TARSU dovuta nei confronti del Comune di Napoli per gli anni dal 2005 al 2009 compresi.

Avverso la pronuncia della CIR Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Gli intimati non hanno svolto difese.

Agenzia delle Entrate – Riscossione, subentrata in corso di giudizio e.x-lege ad Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., ha depositato memoria critica alla proposta del relatore depositata in atti ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, assumendo che la sentenza impugnata sarebbe incorsa nel vizio di ultrapetizione allorchè – dopo avere ritenuto, diversamente da quanto affermato dalla CTP, che la notifica della cartella di pagamento spedita per posta consegnata a mani di terzi presso il domicilio del destinatario non seguita da raccomandata informativa sarebbe stata “al massimo nulla”, sì da essere sanata dall’intervenuta proposizione del ricorso – procedendo all’esame dei motivi di doglianza assorbiti in primo grado in conseguenza dell’accoglimento del ricorso sotto il profilo, erroneo, della ritenuta inesistenza della notifica della cartella, ha osservato che “Equitalia non ha dato prova dell’avviso presupposto”.

2. Con il secondo motivo la ricorrente ha denunciato violazione dell’art. 111 Cost., comma 6 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 1, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per travisamento delle risultanze processuali tale da compromettere del tutto la motivazione della sentenza, nella parte in cui la CTR ha ritenuto che non fosse stata acquisita prova della notifica dell’avviso presupposto non solo perchè non prodotta la relativa documentazione da parte dell’agente della riscossione, ma anche per non avere quest’ultimo “chiamato in giudizio, come suo preciso onere, l’ente impositore” per metterlo in grado di produrre la suddetta documentazione.

3. Il primo motivo è manifestamente infondato, oltre che comunque inammissibile.

La ricorrente ipotizza il vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata in forza di un erroneo riferimento della disposizione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56, secondo cui “Le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della commissione provinciale, che non sono specificamente riproposte in appello, s’intendono rinunciate”, come se riguardasse l’appellante e non invece, la parte appellata, così come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le altre, Cass. sez. 6-5, od. 26 maggio 2016, n. 10906; Cass. sez. 5, 30 dicembre 2015, n. 26117; Cass. sez. 5, 12 giugno 2009, n. 13695), incorrendo quindi il motivo in difetto di autosufficienza, non riproducendo il contenuto delle controdeduzioni in appello del contribuente, nè allegandole in copia tra gli atti depositati ed indicati come quelli sui quali il ricorso per cassazione si fonda, e neppure indicando tempo (se non la generica deduzione che l’atto sarebbe stato depositato oltre il termine per la costituzione in giudizio dell’appellante) e luogo della relativa produzione nel giudizio di merito, ciò che occorre anche quando si deduca un vizio di attività rispetto al quale la Corte adita è giudice del fatto (cfr., tra le altre, Cass. sez. 1, 2 febbraio 2017, n. 2271; Cass. sez. 5, 30 settembre 2015, n. 19140).

4. Ugualmente è inammissibile il secondo motivo, laddove la sentenza impugnata ha erroneamente negato la qualità di parte all’ente impositore, Comune di Napoli, chiamato in causa dall’agente della riscossione, circostanza pacificamente invece emergente dagli atti e che non è stata oggetto di discussione tra le parti, sicchè la relativa censura per travisamento avrebbe dovuto essere proposta con istanza di revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, e non già con il ricorso ordinario per cassazione sotto il profilo del vizio di motivazione, non essendo la statuizione del giudice tributario di secondo grado nella fattispecie in esame frutto di valutazione ed interpretazione degli atti del processo e del comportamento processuale delle parti (cfr. Cass. sez. 3, 14 marzo 2016, n. 4893; Cass. sez. 2, 14 novembre 2012, n. 19921).

5. Il ricorso va pertanto rigettato.

6. Nulla va statuito in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non avendo gli intimati svolto difese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2018

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