Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26583 del 12/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2011, (ud. 11/11/2011, dep. 12/12/2011), n.26583

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10033/2010 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati RICCIO Alessandro, PREDEN SERGIO, VALENTE NICOLA giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.G., P.A., L.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 702/2009 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA dell’11/11/09, depositata il 24/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito l’Avvocato Mauro Ricci (delega avvocato Riccio Alessandro)

difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che nulla

osserva.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata alla adunanza in camera di consiglio del 7 aprile 2011 ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con ricorso notificato l’8-9 aprile 2010, l’INPS chiede la cassazione della sentenza depositata in data 24 novembre 2010 e notificata il 9 febbraio 2010, nella parte in cui la Corte d’appello di Caltanisetta, nel condannarlo a ricalcolare le pensioni di G. G., L.C. e P.A. (a seguito dell’incremento della misura della provvista contributiva prevista dalla L. n. 257 del 1992, in caso di ultradecennale esposizione all’inalazione di fibre di amianto) dalla data di decorrenza delle stesse, aveva altresì stabilito che gli arretrati fossero maggiorati di rivalutazione e interessi.

In proposito, l’ente denuncia la violazione della L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, il quale esclude il cumulo di rivalutazione e interessi dei crediti nei confronti degli enti gestori di forme di assicurazione obbligatoria.

Gli intimati non si sono costituiti in questa sede di giudizio di legittimità.

Il procedimento è regolato dall’art. 360 c.p.c., e segg., con le modifiche e integrazioni apportate dalla L. 18 giugno 2009, n. 69.

Il ricorso è manifestamente fondato e va pertanto trattato in camera di consiglio per essere accolto.

A norma della L. 30 dicembre 1991, art. 16 (in ordine al quale la Corte Costituzionale con sentenza n. 361 del 1996 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all’art. 3 Cost. e art. 38 Cost., comma 2) gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali sulle prestazioni dovute a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l’adozione del provvedimento sulla domanda… L’importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito.

Nel caso in esame, trattandosi di prestazioni a carico dell’ente gestore dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, per la vecchiaia e per i superstiti, decorrenti dal gennaio 2007 per il G., dall’agosto 2008 per il L. e dal dicembre 2008 per il P., era pienamente applicabile la norma di legge riportata, non presa in considerazione dalla sentenza impugnata.

La censura dell’INPS è pertanto manifestamente fondata”.

Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, ritenendo manifestamente fondato il ricorso, che va pertanto accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata nella parte relativa alla condanna dell’INPS alla rivalutazione e interessi della somma capitale. Non essendo necessari ulteriori accertamenti istruttori, la causa va inoltre decisa nel merito col disporre che le somme dovute a titolo di interessi sul capitale riconosciuto siano portate in detrazione da quelle dovute a titolo di rivalutazione. Quanto alle spese dell’intero giudizio, va tenuto fermo il regolamento di quelle del doppio grado, mentre l’esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione delle spese di questa sede di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nel capo relativo alla condanna alla rivalutazione e agli interessi e, decidendo nel merito, dispone al riguardo che le somme dovute a titolo di interessi siano portate in detrazione da quelle dovute a titolo di rivalutazione; conferma il regolamento delle spese del doppio grado e compensa integralmente le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2011

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