Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26582 del 28/11/2013


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Civile Sent. Sez. U Num. 26582 Anno 2013
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: MACIOCE LUIGI

Data pubblicazione: 28/11/2013

SENTENZA

sul ricorso 20556-2012 proposto da:
FOLLIERI CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA,
2013

VIALE MAZZINI

567

FOLLIERI ENRICO, che lo rappresenta e difende, per

6,

presso lo studio dell’avvocato

delega a margine del ricorso;
– ricorrente contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE

IL PUBBLICO

MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 263/2012/A della CORTE DEI CONTI
– Sezione prima giurisdizionale Centrale – ROMA,

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/11/2013 dal Consigliere Dott. LUIGI
MACIOCE;
udito l’Avvocato Enrico Antonio FOLLIERI;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott.
PASQUALE PAOLO MARIA CICCOLO, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

depositata il 23/05/2012;

RG 20556/2012.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Procura Regionale presso la Corte dei Conti – Puglia con
citazione del 10.1.2002 propose azione di responsabilità ai danni di

Rotondo, per aver falsamente affermato la carenza di personale
dell’UTC del Comune e per avere pertanto determinato l’appalto
esterno di costosi lavori di progettazione-realizzazione di un
parcheggio da allestire per il Giubileo 2000, lavori ai quali egli stesso
ebbe a partecipare. La Corte dei Conti con sentenza 17.10.2010 ha
ritenuto sussistente una condotta dolosa del Follieri per avere
falsamente rappresentato la realtà delle risorse e per aver
compartecipato in prima persona all’affidamento esterno dei lavori
(alla società mista Via Sacra del Gargano) ed ha quindi condannato il
predetto al pagamento della somma di € 361.228. La sentenza è
stata dal Follieri impugnata e la Corte dei Conti Sezione Centrale con
funzione di appello, con sentenza 23.5.2012 ha accolto l’appello
limitatamente all’ammontare del danno risarcibile, che ha
determinato nella minor somma di € 288.594,18. La Corte dei Conti
in motivazione ha affermato, per quel che rileva: che non sussisteva
alcuna violazione del principio del ne bis in idem con riguardo alla
sentenza 1019/2006 del Tribunale di Foggia là dove conteneva
condanna generica (ed adozione di provvisionale) dell’imputato
Follieri al risarcimento dei danni in favore della p.c. con remissione al
giudice civile per la quantificazione, che infatti, in disparte dalla
autonomia dei giudizi contabile e civile, restava da considerare che il
Tribunale di Foggia aveva quantificato solo la provvisionale del
danno all’immagine (che andava invece escluso) e che l’interferenza
dei due giudizi si sarebbe riverberata solo in sede di esecuzione, non
potendo la Amministrazione pretendere due volte lo stesso
ammontare, che neanche sussistevano le prospettate violazioni del
contraddittorio posto che l’azione del P.G. contabile sin dall’inizio
prospettava che la premessa strumentale della condotta illecita era

Carlo FOLLIERI, dirigente tecnico del Comune di San Giovanni

la falsa affermazione della inidoneità dell’UTC comunale a condurre
opere di progettazione e quella di direzione lavori sì chè la
statuizione della prima sentenza, per la quale quel che si era fatto in
veste professionale privata ben si sarebbe potuto fare come
dirigente dell’UTC, era coerente con la domanda, che era infondata
l’eccezione di estinzione del giudizio con riguardo al terzo atto di
riassunzione, in data 15.09.2009, sia perché la struttura dell’atto era

125 disp.att.c.p.c. che contiene l’invito a costituirsi nei termini del c.
p.c.) sia perché, anche alla stregua dell’indirizzo della Corte di
legittimità, la difformità dell’atto dal modello legale non gli aveva
impedito di raggiungere lo scopo.
Per la cassazione di tale sentenza il Follieri ha proposto ricorso il
14.9.2012 articolando tre motivi, ai quali ha opposto difese la P.G.
presso la Corte dei Conti con controricorso del 25.10.2012. La difesa
del Follieri ha depositato memoria finale.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Follieri ha sostenuto e sostiene in ricorso, nei tre motivi sui
quali si articola la impugnazione, sia il difetto di giurisdizione per la
perpetrata violazione del ne bis in idem
violazione del giudicato penale

e lo stesso difetto per

sia la commissione di varie gravi

violazioni del contraddittorio per genericità della contestazione e la
officiosa e inopinata sostituzione dell’addebito, perpetrate
sentenza

in

sia la errata riassunzione dopo la sospensione per

pregiudizialità penale, e quindi la violazione consistente nell’essere
stata elisa la indefettibile dichiarazione di estinzione conseguente ad
un atto inosservante dell’art. 125 disp.att.c.p.c..
Ritiene il Collegio che le tre censure siano non condivisibili od
affatto fuor di segno.
Sotto il primo versante di censura, quello che, con il primo
motivo-primo profilo, ricava il perpetrato eccesso dal limite esterno
dalla pretesa sussistenza di un giudicato penale ostativo,
platealmente inosservato con la condanna irrogata dalla Corte dei
Conti, il Collegio ritiene debbasi richiamare la recente statuizione
di queste S.U. n. 7385 del 2013 per la quale giurisdizione penale e
civile, da un lato, e giurisdizione contabile, dall’altro, sono

conforme all’art. 45 RD 1038/1933 (lex specialis prevalente sull’art.

reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche
quando investono un medesimo fatto materiale, e l’eventuale
interferenza che può determinarsi tra tali giudizi pone
esclusivamente un problema di proponibilità dell’azione di
responsabilità davanti alla Corte dei conti, senza dar luogo a
questione di giurisdizione (antea, S.U. 11 del 2012, 6581 del 2006 e
4957 del 2005). Il motivo non mostra consapevolezza di tale

pertanto disatteso.
Quanto alla mancata dichiarazione di improponibilità del
giudizio di responsabilità amministrativa per la pendenza del giudizio
civile di quantificazione del danno da reato, questione posta nel
secondo profilo del primo motivo del ricorso, si rammenta essere
stato affermato da queste S.U. (sentenza 14831 del 2011; cfr. anche
20728 del 2012) che il mancato rilievo da parte del giudice della
pretesa improcedibilità o improseguibilità del giudizio di
responsabilità amministrativa posta per evitare il contrasto della
sentenza dei giudici speciali con la decisione assunta sulla
responsabilità civile in sede penale, in astratto costituisce un mero
vizio processuale che non inerisce né attiene al sindacato sui poteri
di cognizione della Corte dei Conti, per cui la relativa censura va
giudicata inammissibile.
La violazione di garanzie formali, anche essenziali, del
funzionamento del processo non ridonda, infatti, ex se in vizio della
sentenza afferente alla giurisdizione non perdendo il suo valore
assorbente di

error in procedendo,

sottratto, come tale, alla

cognizione di queste Sezioni Unite (da ultimo, S.U. nn. 24149 e
23320 del 2013)
Venendo, infine, alle (tra loro) connesse censure del secondo e
terzo motivo, articolate sotto il versante del preteso eccesso di
potere giurisdizionale nell’aver accolto una domanda in assunta
ultrapetizione rispetto alla prospettazione iniziale del P.G.,
determinando grave lesione del contraddittorio, e nell’aver di
converso mancato di dichiarare la estinzione del processo all’esito
della terza riassunzione (viziata dalla mancata applicazione dell’art.
125 disp.att.c.p.c.), appare di tutta evidenza che si prospettino

indirizzo, al quale il Collegio intende dare piena continuità, e va

ancora una volta errores in procedendo commessi dalla Corte dei
Conti che non si scorge come possano essere sindacati in sede di
ricorso ex art. 362 c. 1 c.p.c..
Per la prima questione non sono neanche allegati né appaiono
in concreto plausibili gli elementi di sospetto sul diniego di giusto
processo affacciati in ricorso e memoria dalla difesa del ricorrente,
volta che, la pretesa immutazione del tema della responsabilità
causa petendi

rientrante nei poteri di qualsiasi giudice e che è stata operata dal
giudice di appello in un quadro che ha visto dispiegata ogni
opportunità di difesa del convenuto Follieri. Per la seconda
questione neanche si scorge quale ricaduta sul piano dell’esercizio
della giurisdizione abbia la denunziata convalida di pretese “modalità
ellittiche” dell’atto di riassunzione, essendo fermo il potere di
decidere della Corte dei Conti e semmai discussa solo la compiutezza
dell’atto di riattivazione di detto potere. Per entrambi i versi, quindi,
il potere spettava, è stato esercitato nei suoi limiti e senza alcun
ingiustificato rifiuto di accordare la tutela, e nessuno stravolgimento
dei principii basilari del suo esercizio è stato denunziato.
Si rigetta il ricorso e non si provvede sulle spese, stante la
natura della parte contro ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti.
Così deciso nella c.d.c. del 12.11.2013.

appare nulla più che una riqualificazione della

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