Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26582 del 23/11/2020

Cassazione civile sez. I, 23/11/2020, (ud. 09/10/2020, dep. 23/11/2020), n.26582

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16372/2019 proposto da:

O.C., elettivamente domiciliato in Roma Via Augusto

Riboty, 23, presso lo studio dell’avvocato Gerace Valeria, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Commissione Territoriale Roma Ministero Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 17/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/10/2020 da Dott. CAPRIOLI MAURA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

Con il decreto impugnato il Tribunale di Roma rigettava la domanda proposta da O.C., cittadino (OMISSIS) proveniente dalla città di (OMISSIS), volta ad ottenere in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.; in via subordinata, il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14; in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

Il giudice di merito riteneva che dal racconto del richiedente non emergesse l’esistenza di una situazione che giustificasse il riconoscimento della protezione internazionale, sia per l’inesistenza di atti di persecuzione sia per la situazione dello Stato di provenienza ed in particolare della zona di origine del richiedente.

Rilevava in particolare che la versione fornita dal richiedente si presentava scarsamente attendibile e la vicenda narrata in ordine alla fuga da (OMISSIS) estremamente generica e per di più rientrante nella sfera di competenza della giustizia ordinaria.

Quanto alla situazione nel Paese di origine, osservava che i territori posti a sud della Nigeria (tra cui l’Edo State) non erano interessati da conflitto armato con un grado di violenza per i civili circa il concreto rischio della vita; d) la mancanza di prova di una elevata vulnerabilità all’esito del rimpatrio,;

Avverso tale provvedimento O.C. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Nessuno si costituisce per il Ministero degli interni.

Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951 nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in relazione all’esigenza di accordare una forma gradata di protezione al ricorrente o ad altre forme residuali.

Si lamenta, in particolare, che il Giudice avrebbe dovuto approfondire la situazione generale del Paese al fine di valutare l’esistenza di un sistema di violenza generalizzata richiesto dalla norma e la situazione personale del ricorrente rimasto vittima di violenza nel senso indicato dalla normativa.

Si sottolinea che ai fini del riconoscimento del diritto di asilo non viene in rilievo soltanto una situazione di pericolo di persecuzione individuale provata dal richiedente ma può risultare decisiva una situazione di violenza generalizzata e di persecuzione ai danni di appartenenti a determinate confessioni religiose o a gruppi etnici.

Con il secondo motivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si duole dell’omessa storia del ricorrente in relazione alla situazione di violazione dei diritti umani in Nigeria.

Si lamenta che il Giudice non avrebbe correttamente valutato i fatti travisando la storia del ricorrente attenendosi ad una lettura superficiale e trascurando il contesto in cui si dipana la vicenda del richiedente e quella del Paese ove esiste una costante violazione dei diritti umani.

Il primo motivo va dichiarato inammissibile, per molteplici ragioni, tra le quali la principale è senz’altro rappresentata da non avere offerto alcun argomento in merito all’inattendibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente ed alla riconducibilità della vicenda narrata nell’alveo della giustizia ordinaria, che rappresenta la ratio decidendi che sorregge la decisione relativa al mancato riconoscimento della protezione internazionale nell’ambito della sentenza impugnata, avendo invece il ricorrente inammissibilmente indirizzato le censure su altri argomenti, che risultano privi di specifica attinenza con tale statuizione centrale, quale quello delle prospettata mancata considerazione dell’esistenza di una situazione di violenza generalizzata nel Paese di provenienza.

Nel ricorso non vengono forniti elementi utili su tale questione che ha un ruolo decisivo nella sentenza impugnata ai fini del rigetto della protezione internazionale.

Con riguardo alla prospettata violazione dell’art. 14, lett. C), il tribunale di merito ha ritenuto con motivazione coerente ed esaustiva che l’assenza di situazioni di violenza indiscriminata e conflitto armato interno o internazionale nel paese d’origine escludano il diritto alla protezione sussidiaria e indicando in modo corretto le fonti internazionali dalle quali ha tratto le informazioni sicchè la censura si risolve in una generica allegazione di scorretto esame del merito, e quindi non supera i limiti di ammissibilità del vizio di motivazione previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo in vigore a seguito della novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito in L. n. 134 del 2012 (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

Del tutto generica, infine, si mostra la doglianza avverso il diniego di protezione umanitaria: il ricorrente invero, a fronte della valutazione espressa dal Tribunale (in sè evidentemente non rivalutabile in questa sede) circa la insussistenza nella specie di situazioni di vulnerabilità, non ha neppure indicato se e quali ragioni di vulnerabilità avesse allegato.

Il secondo motivo va disatteso.

La temuta violazione dei diritti umani deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, in motivazione; Cass. 2 aprile 2019, n. 9304; ora anche Cass. Sez. U. 13 novembre 2019, n. 29460, in motivazione).

Nella specie, il tribunale ha dato atto della mancanza di allegazione e di prova di situazioni di vulnerabilità e non emerge che nel corso del giudizio di merito sia stata articolata, sul punto, una prospettazione che, con riguardo a tali situazioni, presentasse l’indicato grado di individualizzazione.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.

Nessuna determinazione in punto spese stante la mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2020

 

 

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