Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26582 del 18/10/2019

Cassazione civile sez. III, 18/10/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 18/10/2019), n.26582

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 25358-2017 proposto da:

UBI FACTOR SPA in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione e legale rappresentante pro tempore Dott. EGIDIO

TEMPINI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. VESALIO, 22,

presso lo studio dell’avvocato NATALE IRTI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIOVANNI DESIDERI;

– ricorrente –

contro

AUSL ROMA (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASAL

BERNOCCHI PRESSO ASL, presso lo studio dell’avvocato FABIO FERRARA,

che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4350/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/06/2019 dal Consigliere Dott. FIECCONI FRANCESCA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Con ricorso notificato alle controparti il 26 ottobre 2017 UBI Factor S.p.A., cessionaria di crediti della casa di cura Regina Giovanna s.r.l. verso la ASL Roma (OMISSIS), al tempo Roma chiede la cassazione della sentenza numero 4350-2017 resa dalla Corte d’appello di Roma in data 1 luglio 2017, notificata il 31 luglio 2017, con cui è stata rigettata l’impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma, depositata il 31 ottobre 2011, che a sua volta aveva rigettato la domanda per ottenere l’intero importo portato nelle fatture della clinica per prestazioni di riabilitazione ambulatoriali e in “day hospital”, che erano state riconosciute limitatamente all’80% in relazione al periodo di accreditamento provvisorio riconosciuto e dei tariffari convenuti. In particolare la Corte d’appello rigettava l’appello sul rilievo, di carattere sistematico, che l’accreditamento provvisorio intervenuto dopo la riforma del sistema sanitario nazionale comportasse l’assoggettamento dell’ente privato, nel frattempo mutato sia nella denominazione che nella gestione interna, alla procedura di accreditamento, senza alcun automatismo, e ciò in forza dell’innovato sistema di accreditamento degli enti privati da parte del sistema nazionale sanitario tariffario che, in forza di delibere regionali, intervenute nel maggio 1996, comunicato il 10 giugno 1996, e nel novembre 1997 (DGR Lazio n. 3673/1996 e DGR Lazio n. 6937/1997), non dava diritto al pagamento della differenza di Euro 256.629,4 per la quale l’ente convenzionato aveva agito, quale conguaglio relativo a prestazioni di riabilitazione rese in regime di “day hospital” per il periodo dal 14 marzo 1996 al 10 giugno 1996, non ricompreso nel riconosciuto accreditamento provvisorio, decorrente dalla comunicazione della prima delibera (10 giugno 1996), e avente quindi efficacia solo per il periodo successivo.

2. In particolare, la Corte territoriale rigettava il 1 motivo di impugnazione sull’assunto che l’sia la procedura di accreditamento, sia la disciplina tariffaria, comportano la necessità di sottoscrivere un negozio tra l’ente pubblico e il soggetto privato accreditato, e che tutte dette procedure devono farsi nuovamente allorchè sia intervenuto il mutamento del soggetto che gestisce l’attività sanitaria e ambisce al riconoscimento dell’accreditamento – come è avvenuto nel caso in questione -: quindi, poichè ogni riconoscimento di questo status è autonomo, esso non può giammai essere fatto con riferimento a decreti amministrativi di carattere generale, o anche sulla base di giudicati intervenuti tra un soggetto del tutto diverso rispetto al nuovo trasformatosi, perchè inerenti a vicende amministrative e contrattuali con diverse strutture sanitarie e una precedente gestione. In secondo luogo riteneva non provato che all’epoca dei fatti vigesse tra le parti una condizione di decretato accreditamento provvisorio per posti letto in regime di day hospital idoneo a costituire il presupposto per la domanda di pagamento della differenza del 20%, equivalente alla differenza tra piena remunerazione tariffata e le somme versate già alla struttura nella misura dell’80%. Quanto al 20 motivo, articolato in via subordinata in sede di memoria ex art. 183 c.p.c., comma 5, (nella formulazione prima della novella del 2005), relativo all’azione di cui all’art. 2041 c.c., non considerata dal Tribunale, la Corte riteneva che la domanda non fosse stata articolata nel giudizio di prime cure e che nella precisazione delle conclusioni era stato fatto riferimento solo al contenuto dell’atto introduttivo. Il riferimento al 30 motivo riteneva infondata la domanda relativa all’ottenimento degli interessi moratori come convenuti ritenendo che la fonte da cui deriva rapporto non è tanto negoziale ma legale e derivante dunque dal D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 8, comma 2 e del relativo regolamento, che non esclude la riconducibilità al paradigma della transazione commerciale. Conseguentemente era ritenuta ininfluente la anteriorità o meno rispetto alla stipula di qualsiasi accordo pregresso non reso oggetto di autonoma regolamentazione tra le parti. Quanto al 40 motivo riteneva che non fosse provato il maggior danno ex art. 1224 c.c. e che non si potesse fare riferimento a parametri generici automatici in mancanza di prova.

3. Il ricorso è affidato a 9 motivi cui la parte convenuta ha resistito con controricorso notificato eccependo in via preliminare che sulla questione, già dibattuta inter partes rispetto ad altri crediti maturati nello stesso periodo di accreditamento provvisorio, si è formato un giudicato esterno che fa stato nel presente giudizio, non adeguatamente considerato dalla Corte di merito. Parte ricorrente ha prodotto memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. Rilevato preliminarmente che la questione sulla rilevanza del giudicato esterno, formatosi tra le medesime parti, appare complessa e di rilievo nomofilattico, rinvia a nuovo ruolo affinchè la questione sia trattata in pubblica udienza.

P.Q.M.

Rilevata la complessità della questione sotto il profilo della rilevanza del giudicato esterno formatosi tra le medesime parti, rinvia a nuovo ruolo affinchè la questione sia trattata in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2019

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