Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26582 del 12/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2011, (ud. 11/11/2011, dep. 12/12/2011), n.26582

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8759/2010 proposto da:

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro in carica,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

S.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 841/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

10/11/09, depositata il 19/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso notificato il 23 marzo 2010, il Ministero della salute ha chiesto la cassazione della sentenza pubblicata in data 19 dicembre 2009 e notificatagli il 20 gennaio 2010, con la quale la Corte d’appello di Catania ha confermato la decisione di primo grado di riconoscimento del diritto di S.L. all’indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992, per avere contratto una epatite silente post-trasfusionale, riformandola unicamente per ciò che riguarda l’ammontare dell’indennizzo, rapportandolo a quello previsto per l’8A categoria della tabella A allegata al D.P.R. n. 834 del 1981 e condannando il Ministero all’erogazione conseguente con rivalutazione e interessi dal 121 giorno dalla proposizione della domanda.

I motivi di ricorso attengono alla violazione della L. n. 210 del 1992, art. 1, comma 1 e 3, art. 2, comma 1, art. 4, comma 4, nonchè della tab. A allegata al D.P.R. n. 834 del 1981 e dell’art. 14 disp. gen., e alla violazione della L. n. 210 del 1992, art. 2, commi 1 e 2, come sostituito dalla L. 20 dicembre 1996, n. 641 e successivamente modificato dalla L. n. 25 luglio 1997, n. 238.

L’intimata non si è costituita nel presente giudizio di cassazione.

Il procedimento è regolato dall’art. 360 c.p.c., e segg., con le modifiche e integrazioni apportate dalla L. 18 giugno 2009, n. 69.

Il giudice cui è stata affidata la relazione della causa, ritenendo il ricorso tardivo, in quanto notificato in data 23 marzo 2010 avverso una sentenza notificata il 20 gennaio 2010, ha redatto una relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., chiedendo che la causa fosse trattata in Camera di consiglio per la dichiarazione dell’inammissibilità del ricorso.

Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Il Ministero ha depositato una memoria, spiegando e dimostrando che erroneamente il relatore aveva indicato la data del 20 gennaio 2010 come quella in cui la sentenza era stata notificata, in quanto a tale data questa era stata in realtà consegnata al servizio postale per la notifica al Ministero, che l’aveva poi ricevuta unicamente in data 22 gennaio, sicchè la notifica del ricorso avvenuta il 23 marzo 2010 era da ritenersi tempestiva.

Riscontrata dagli atti l’esattezza di quanto indicato nella memoria del Ministero, il collegio, passando all’esame del merito del ricorso, ne rileva la manifesta infondatezza.

Sull’argomento relativo alla indennizzabilità o non, ai sensi della L. 25 febbraio 1992, n. 210, del danno alla derivante, come nel caso in esame, da emotrasfusioni anche quando tale danno resti al di sotto della soglia considerata dalla meno elevata tra le otto categorie (l’8^) di cui alla tabella A allegata al D.P.R. n. 834 del 1981 (come è il caso tipico della epatite silente o asintomatica), le sezioni unite di questa Corte hanno infatti recentemente risolto un contrasto verificatosi nella giurisprudenza della sezione lavoro (cfr., ad es.

Cass. 4 maggio 2007 n. 10214 che aveva ritenuto indennizzabile anche l’epatite postrasfusionale silente o asintomatica e Cass. 24 giugno 2008 n. 17158 che l’aveva negato), affermando il seguente principio di diritto:

“La L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 1, comma 3, letto unitamente al successivo art. 4, comma 4, deve interpretarsi nel senso che prevede un indennizzo in favore di coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali, sempre che tali danni possano inquadrarsi, pur alla stregua di un mero canone di equivalenza e non già secondo un criterio di rigida corrispondenza tabellare, in una delle infermità classificate in una delle otto categorie di cui alla tabella B annessa al testo unico approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 (Cass. S.U. 1 aprile 2010 nn. 8064 e 8065)”.

Il primo motivo di ricorso, relativo alla violazione della disciplina di legge nella materia è pertanto manifestamente fondato, intendendo il collegio dare piena continuità all’indirizzo giurisprudenziale fatto proprio dalle sezioni unite.

Resta assorbito l’esame dell’ulteriore motivo di ricorso, relativo alla violazione della L. n. 210 del 1992, art. 2, commi 1 e 2, come sostituito dalla L. n. 641 del 1996 e quindi modificato dalla L. n. 238 del 1997.

Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va conseguentemente cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, col rigetto dell’originaria domanda di S.L.. Segue il regolamento delle spese relativamente all’intero processo, secondo la liquidazione fattane nel dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di S.L., che condanna alle spese dell’intero processo, liquidando quelle di primo grado in Euro 340,00 (di cui Euro 245,00 per onorari e Euro 75,00 per diritti) quelle di secondo grado in Euro 450,00 (di cui Euro 355,00 per onorari e Euro 75,00 per diritti) e quelle del presente giudizio in Euro 20,00 per esborsi ed Euro 195,00 per onorari, oltre accessori di legge per ciascuna liquidazione.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2011

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