Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26581 del 30/09/2021

Cassazione civile sez. I, 30/09/2021, (ud. 17/06/2021, dep. 30/09/2021), n.26581

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2213/2016 proposto da:

CEIT Costruzioni Edili Impianti Tecnologici s.r.l. in liquidazione,

in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, corso d’Italia 11 presso lo studio dell’avvocato Giacomo

Carini, e rappresentata e difesa dall’avvocato Gian Pietro Cocchi,

in forza di procura speciale su foglio separato allegato al ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Atripalda, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via Flaminia 79 presso lo studio

dell’avvocato Antonio Simonelli, e rappresentata e difesa

dall’avvocato Rosalia Iandiorio, in forza di procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

nonché contro

CEIT Costruzioni Edili Impianti Tecnologici s.r.l. in liquidazione,

in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, corso d’Italia 11 presso lo studio dell’avvocato Giacomo

Carini e rappresentata e difesa dall’avvocato Gian Pietro Cocchi, in

forza di procura speciale su foglio separato allegato al ricorso;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 449/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 28/01/2015;

udita la relazione della causa svoltai nella camera di consiglio del

17/06/2021 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 26/10/2005 la CEIT-Costruzione Edili Impianti Tecnologici in liquidazione s.r.l. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Avellino il Comune di Atripalda per ottenere il pagamento della somma di Euro 50.676,51, oltre accessori, a titolo di spese di guardania per il periodo 1/9/2000-21/12/2001 e di rimborso del costo di stipulazione di polizza fideiussoria per ottenere l’anticipazione della rata di saldo, in conseguenza del ritardo in cui era incorso il Comune nell’eseguire il collaudo delle opere, ultimate il 1/3/2000, in forza di contratto di appalto tra di loro intercorso, che era stato eseguito solo in data 22/12/2001 e non già nel termine di sei mesi scaduto il 1/9/2000.

Il Tribunale ha accolto con sentenza del 21/7/2009 la domanda attorea e ha condannato il Comune di Atripalda al pagamento della somma richiesta da CEIT con accessori e spese.

2. Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello il Comune di Atripalda, a cui ha resistito l’appellata CEIT s.r.l.

La Corte di appello di Napoli con sentenza del 28/1/2015 ha accolto il gravame, respingendo la domanda risarcitoria di CEIT s.r.l. e condannando l’appellata a restituire quanto percepito in forza della sentenza di primo grado e rifondere a controparte le spese del doppio grado di giudizio.

La Corte di appello partenopea, pur non ritenendo decaduta la CEIT dalla richiesta di indennizzo per il ritardo nell’esecuzione del collaudo, in difetto di formale riserva iscritta in contabilità, ha escluso il risarcimento perché il ritardo nel collaudo era stato determinato dallo stesso appaltatore che non aveva posto il committente in grado di rispettare quanto prescritto dalla L. n. 871 del 1981, art. 5 e ciò sia per la necessità di eliminare i difetti delle opere riscontrati dal Direttore dei lavori, sia per i ritardi nel deposito della documentazione necessaria ai fini del collaudo ripetutamente richiesta dal Direttore dei lavori.

3. Avverso la predetta sentenza, non notificata, con atto notificato il 14/1/2016 ha proposto ricorso per cassazione la CEIT, svolgendo due motivi.

Con atto notificato il 22/2/2016 ha proposto controricorso e ricorso incidentale condizionato il Comune di Atripalda, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione e instando in subordine, a sua volta, con il supporto di un motivo, per la cassazione della sentenza di secondo grado, quanto al rigetto della sua eccezione preliminare di decadenza.

Con controricorso al ricorso incidentale condizionato notificato il 22/2/2016 la ricorrente CEIT ha resistito al ricorso incidentale avversario.

Entrambe le parti hanno illustrato le proprie difese con memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso principale, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione alla L. 10 dicembre 1981, n. 741, art. 5, al R.D. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 62, 91 e 102 e all’art. 2697 c.c.

1.1. Secondo la ricorrente, che comunque sottolinea che i vizi erano stati eliminati sin dal giugno 2000, come ammesso da controparte nella lettera del 14/12/2000 (doc. 17 del Comune), il collaudo non poteva essere rinviato per eventuali vizi o difetti, né per pretese inadempienze contrattuali, che invece dovevano essere valutati in sede di operazioni di collaudo.

1.2. la L. 10 dicembre 1981, n. 741, art. 5 applicabile ratione temporis, abrogato dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, art. 231, il cui art. 192 ha comunque previsto un termine semestrale analogo, in tema di “Termini e modalità dei collaudi” stabiliva al comma 1 che la collaudazione dei lavori pubblici doveva essere conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvo il caso di lavori complessi o di particolare natura dei lavori, per i quali il capitolato speciale poteva prolungare tale termine per un periodo comunque non superiore ad un anno dall’ultimazione dei lavori.

Il comma 4 cit. articolo prevedeva che se il certificato di collaudo o di quello di regolare esecuzione non fossero stati approvati entro due mesi dalla scadenza dei termini di cui ai precedenti commi e salvo che ciò non dipendesse da fatto imputabile all’impresa, l’appaltatore, ferme restando le eventuali responsabilità a suo carico accertate in sede di collaudo, avesse diritto alla restituzione della somma costituente la cauzione definitiva, delle somme detenute ai sensi dell’art. 48, comma 1, del regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, come successivamente modificato, e di tutte quelle consimili trattenute a titolo di garanzia e che alla stessa data si estinguessero le eventuali garanzie fideiussorie.

1.3. Questa Corte ha recentemente affermato che in tema di appalto di opere pubbliche il superamento del termine di sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori per la conclusione del collaudo, fissato nella L. n. 741 del 1981, art. 5 fa sorgere il diritto dell’impresa alla restituzione della cauzione prestata, al pagamento immediato delle ritenute operate a garanzia ed alla estinzione di eventuali fideiussioni; tuttavia, la presunzione iuris tantum di responsabilità della committenza nel ritardo nell’espletamento del collaudo, dettato dal favor per le ragioni dell’impresa incide, alleggerendolo, sul relativo onere della prova, ma non impedisce alla committenza di provare il contrario; occorre infatti distinguere tra la fattispecie del ritardo nel collaudo ed i suoi presuntivi, ma vincibili, effetti, e la diversa ipotesi della responsabilità dell’impresa per i vizi dei lavori commessi, che non è destinata ad operare, escludendolo, sul diritto alla restituzione delle ritenute in garanzia, L. n. 741 del 1981, ex art. 5, comma 4, (Sez. 1, n. 7194 del 13/03/2019, Rv. 653632 – 01).

Nel motivare la predetta decisione la Corte ha ribadito il principio, peraltro già ben radicato nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 7596 del 05/06/2001, Rv. 547277 – 01; Sez. 3, n. 2069 del 13/02/2002, Rv. 552233 – 01; Sez. 1, n. 7596 del 05/06/2001, Rv. 547277 – 01; Sez. 6 – 1, n. 4915 del 27/03/2012, Rv. 622184 01), che il fatto imputabile all’impresa che impedisce l’estinzione delle garanzie, altrimenti conseguente ipso iure alla omissione, ma anche al semplice ritardo del collaudo, deve consistere in una condotta o in un evento riferibile all’impresa che impedisca o ostacoli lo svolgimento delle operazioni di collaudo nel termine di legge (come nel caso di mancata consegna delle opere o di mancata rimozione di materiali o attrezzi) e non può essere ravvisato nel vizio dell’opera riscontrato in sede di tardivo suo collaudo, attenendo siffatto vizio al diverso e successivo profilo della responsabilità dell’appaltatore, per incompleta o difettosa esecuzione dell’opera, espressamente fatto salvo dal medesimo art. 5; la disposizione in questione non esclude che la prova presuntiva, che imputa alla stazione appaltante l’inadempimento, possa essere vinta dalla prova storica che il ritardo nel collaudo ostativo al riconoscimento dello svincolo sia dipeso dalla condotta dell’appaltatrice da intendersi, in forza di una stretta interpretazione della norma rispettosa della ratio segnata dal favor delle ragioni dell’impresa, ma tale condotta deve però tradursi in un diretto ostacolo allo svolgimento del collaudo nei termini di legge.

In particolare, la giurisprudenza richiamata ha specificamente ribadito che l’ostacolo al collaudo deve consistere in un evento comunque riferibile alla impresa, che impedisca od ostacoli lo svolgimento delle operazioni di collaudo nel termine di legge (come mancata consegna delle opere o mancata rimozione dei materiali o attrezzi) e non può consistere in mere inadempienze contrattuali, che attengono al diverso (e successivo) profilo della responsabilità dell’appaltatore accertata in sede di collaudo, espressamente fatta salva dal medesimo L. n. 741 del 1981, art. 5.

1.4. Tali principi, fondati sul ritardo della stazione appaltante nell’esecuzione del collaudo, con precipuo riferimento allo svincolo delle garanzie, dirette e indirette, gravanti sull’impresa appaltatrice (cauzione prestata, ritenute a garanzia, eventuali fideiussioni), presuppongono un ritardo colpevole del committente e possono quindi estendersi – per comunanza di ratio e presupposti- alle diverse ipotesi che ricorrono nel caso di specie laddove l’impresa appaltatrice lamenta di aver sopportato indebitamente dei costi per effetto del ritardo predetto, vuoi per aver dovuto protrarre la custodia delle opere (maggiori costi di guardania), vuoi per aver dovuto rilasciare garanzie fideiussorie ulteriori per ottenere l’anticipazione bancaria del proprio credito alla rata di saldo.

In linea generale questa Corte ha affermato che, in tema di appalti di opere pubbliche, l’appaltatore ha diritto di essere compensato per l’attività di vigilanza e custodia dell’opera solo nel caso in cui si provi un ritardo imputabile alla pubblica amministrazione nel dare inizio al collaudo nel termine fissato dal capitolato speciale d’appalto, mentre, per tutta la durata dei lavori e fino alla scadenza del termine per lo svolgimento del collaudo, tale attività resta a carico dell’impresa, formando oggetto di un obbligo generale, la cui remunerazione è compresa nel corrispettivo dell’appalto (Sez. 1, n. 11889 del 28/05/2014, Rv. 631470 – 01; Sez. 1, n. 6036 del 17/06/1998, Rv. 516538 – 01); tale credito va riconosciuto alla stregua dell’imputabilità di quel ritardo alla committente e sempreché l’appaltatore ne abbia fatto richiesta nell’atto di collaudo, salvo il riconoscimento formale ed esplicito della debitrice (Sez. 1, n. 11188 del 22/08/2001, Rv. 549034 – 01; Sez. 1, n. 113 del 17/01/1985, Rv. 438311 – 01.)

1.5. E’ pur vero che la Corte territoriale ha giustificato il ritardo del Comune di Atripalda anche con una condotta della CEIT, non del tutto in linea con i criteri sopra ricordati, collegandola anche all’impegno assunto da CEIT a eliminare una serie di difetti riscontrati dalla Direzione Lavori; si porrebbe quindi il dubbio se il principio dell’inidoneità dei vizi emersi in sede di collaudo a giustificare il ritardo della stazione appaltante nelle operazioni di collaudo possa estendersi ai vizi individuati dalla Direzione lavori dopo la consegna delle opere e prima del collaudo e che l’appaltatore abbia assunto l’impegno di eliminare.

1.6. Tuttavia al rigetto del motivo si perviene agevolmente alla stregua del principio della “ragion più liquida”.

Infatti la Corte di appello partenopea ha anche ritenuto che la CEIT avesse ostacolato le operazioni di collaudo non fornendo varia documentazione (conformità impianti, prevenzione antincendi, conformità alla regola d’arte ai sensi della L. n. 46 del 1990, verbali di prova di tenuta e misurazione di resistenza di taluni impianti, denunzia ISPESL della centrale termica, certificazioni di collaudo dell’ascensore) che era stata richiesta e ritenuta necessaria per l’espletamento del collaudo e ripetutamente sollecitata dalla Direzione lavori nelle date di cui alle varie missive del 16/3/2001, 19/4/2001, 10/5/2001, 11/8/2001, 18/9/2001, 12/11/2001.

Secondo la Corte di appello, tale documentazione era necessaria per eseguire il collaudo, sicché il ritardo, imputabile all’impresa appaltatrice nella consegna, ha ostacolato le relative operazioni e il collaudo è stato eseguito solo quando la documentazione necessaria, la cui acquisizione e trasmissione competeva all’impresa, era stata completata.

In primo luogo, trattasi di un accertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità e comunque non specificamente censurato dalla ricorrente, che non indica affatto le ragioni che avrebbero consentito di effettuare il collaudo dell’opera senza la documentazione indicata dalla Corte territoriale e pretesa dalla stazione appaltante.

E ciò assorbe l’ulteriore rilievo della correttezza giuridica del ragionamento della sentenza impugnata.

Il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, art. 187 attribuiva al collaudo a) lo scopo di verificare e certificare che l’opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d’arte e secondo le disposizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati; b) lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell’appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente; c) tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

Anche il previgente R.D. 25 maggio 1895, n. 350, art. 91 stabiliva che la collaudazione di un’opera ha per scopo di verificare e certificare:

1 se l’opera fu eseguita in perfetta regola di arte, e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite;

2 se fu eseguita in conformità del contratto e delle varianti debitamente approvate;

3 se i dati risultanti dai conti e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro, e colle risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali e delle provviste;

4 se i prezzi attribuiti ed i compensi determinati nella liquidazione finale sono regolati secondo le stipulazioni del contratto;

5 se nella gestione delle opere ad economia siasi avuto cura degli interessi dell’amministrazione.

Quindi anche la norma precedente prescriveva fra gli scopi del collaudo la verifica della regola dell’arte che non può non implicare il rispetto di tutte le discipline pubblicistiche circa la sicurezza, la prevenzione e la conformità dell’opera.

1.7. Il primo motivo di ricorso deve pertanto essere rigettato.

2. Con il secondo motivo di ricorso principale, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, la ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti circa il fatto imputabile all’impresa che avrebbe impedito il tempestivo svolgimento delle operazioni di collaudo nei termini di legge, ravvisato dalla Corte di appello in un comportamento non meritevole di tutela dell’appaltatore per inadempimento contrattuale.

Il motivo è inammissibile poiché la ricorrente, nel censurare il vizio motivazionale non individua un fatto storico controverso non esaminato dal giudice del merito, come richiesto dall’art. 360, n. 5, nella nuova formulazione, che ne ha circoscritto ut supra, l’esperibilità al cosiddetto “minimo costituzionale”, ma semplicemente contesta e dissente nel merito dall’individuazione operata dalla Corte territoriale della condotta dell’impresa appaltatrice che aveva ostacolato le operazioni di collaudo e così giustificato il ritardo, correttamente formulata per le ragioni sopra esposte con riferimento ai ritardi nella consegna della documentazione inerente conformità, prevenzione e sicurezza.

3. Con il motivo di ricorso incidentale condizionato, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il Comune di Atirpalda denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al R.D. 350 del 1895, artt. 107, 53, 54 e 64, e sostiene che, diversamente da quanto affermato dalla sentenza impugnata, non ogni voce risarcitoria va esclusa dall’onere di riserva ma solo quelle relative a fatti esterni alle prestazioni eseguite dall’appaltatore, che non comportano la necessità appunto di verificare le stesse prestazioni.

Il motivo, proposto in via condizionata, resta assorbito per effetto del complessivo rigetto del ricorso principale.

4. Il ricorso principale deve essere respinto; il ricorso incidentale resta assorbito.

Le spese seguono la soccombenza liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidate nella somma di Euro 5.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 17 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2021

 

 

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