Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26581 del 23/11/2020

Cassazione civile sez. I, 23/11/2020, (ud. 09/10/2020, dep. 23/11/2020), n.26581

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15774/2019 proposto da:

I.M., elettivamente domiciliato in Roma Via Augusto Riboty,

23, presso lo studio dell’avvocato Gerace Valeria, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

e contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via Dei Portoghesi 12, Avvocatura Generale Dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 30/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/10/2020 da Dott. CAPRIOLI MAURA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

Con il decreto impugnato il Tribunale di Roma rigettava la domanda proposta da I.M., cittadino del (OMISSIS), volta ad ottenere in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.; in via subordinata, il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14; in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

Il giudice di merito riteneva che dal racconto del richiedente non emergesse l’esistenza di una situazione che giustificasse il riconoscimento della protezione internazionale, sia per l’inesistenza di atti di persecuzione sia per la situazione del Togo ed in particolare della zona di origine del richiedente. Osservava in particolare che il ricorrente, al di là di un timore meramente soggettivo e neppure attuale,non si era mai rivolto alle autorità civili, religiose o comunque riconosciute sicchè non era possibile ipotizzare una assenza o una incapacità da parte delle stesse di offrire protezione a fronte di condotte poste in essere da soggetti non statuali in mancanza di ulteriori elementi inerenti la sussistenza di una persecuzione in patria.

Riteneva infine che non erano state allegate o documentate particolari condizioni di vulnerabilità per motivi personali o di salute tali da giustificare la misura della protezione umanitaria.

Avverso tale provvedimento I.M. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui resiste con controricorso il Ministero degli interni.

Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951 nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in relazione all’esigenza di accordare una forma gradata di protezione al ricorrente o ad altre forme residuali.

Si lamenta in particolare, che il Giudice avrebbe dovuto approfondire la situazione generale del Paese nell’ottica di valutare l’esistenza di quel sistema di violenza generalizzata richiesto dalla norma che non si traduce unicamente nella violenza di tipo fisico,necessario ai fini dell’accoglimento della domanda. Si duole altresì che il tribunale non avrebbe considerato che il ricorrente era stato vittima di violenza.

Si sottolinea che ai fini del riconoscimento del diritto di asilo non viene in rilievo soltanto una situazione di pericolo di persecuzione individuale provata dal richiedente ma può risultare decisiva una situazione di violenza generalizzata e di persecuzione ai danni di appartenenti a determinate confessioni religiose o a gruppi etnici.

Con il secondo motivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si duole dell’omesso esame della storia del ricorrente in relazione alla situazione di violazione dei diritti umani in Togo.

Si lamenta che il Giudice non avrebbe correttamente valutato i fatti travisando il racconto del ricorrente attenendosi ad una lettura superficiale e trascurando il contesto in cui si dipana la vicenda del richiedente e quella del Paese ove esiste una costante violazione dei diritti umani.

Il primo motivo va dichiarato inammissibile, per molteplici ragioni, tra le quali la principale è senz’altro rappresentata da non avere offerto alcun argomento in merito al carattere familiare della vicenda persecutoria narrata dal ricorrente, che rappresenta la ratio decidendi che sorregge la decisione relativa al mancato riconoscimento della protezione internazionale nell’ambito della sentenza impugnata, avendo invece il ricorrente inammissibilmente indirizzato le censure su altri argomenti, che risultano privi di specifica attinenza con tale statuizione centrale, quale quello della prospettata mancata considerazione dell’esistenza di una situazione di violenza generalizzata nel Paese di provenienza.

Come più volte confermato anche dall’UNHCR, le vicende di natura privata e familiare sono in linea generale estranee al sistema della protezione internazionale.

In particolare, secondo la consolidata e condivisa giurisprudenza di questa Corte, le liti tra privati per ragioni proprietarie o familiari non possono essere addotte come causa di persecuzione o danno grave, nell’accezione offerta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, trattandosi di “vicende private” estranee al sistema della protezione internazionale che quindi non rientrano nè nelle forme dello “status” di rifugiato, (art. 2, lett. e), nè nei casi di protezione sussidiaria, (art. 2, lett. g).

Infatti, i c.d. soggetti non statuali possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave soltanto ove lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi, comunque con riferimento ad atti persecutori o danno grave non imputabili ai medesimi soggetti non statuali ma da ricondurre allo Stato o alle organizzazioni collettive di cui al del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. b), (tra le altre: Cass. 15 febbraio 2018, n. 3758).

Nel ricorso non vengono forniti elementi utili su tale questione che ha un ruolo decisivo nella sentenza impugnata ai fini del rigetto della protezione internazionale.

Il carattere familiare della persecuzione riferita, senza la dimostrazione che gli atti persecutori o il danno grave paventati non siano imputabili esclusivamente a soggetti non statuali (nella specie: familiari) ma siano da ricondurre allo Stato o alle organizzazioni collettive di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. b), è idoneo di per sè a giustificare la contestata decisione di rigetto di ogni forma di protezione internazionale, per le anzidette ragioni.

L’omessa impugnazione della suddetta ratio decidendi rende inammissibile, per difetto di interesse, il primo motivo, in quanto la statuizione non censurata è divenuta definitiva e quindi non si può più produrre in nessun caso il relativo annullamento (vedi, al riguardo: Cass. 7 novembre 2005, n. 21490; Cass. 26 marzo 2010, n. 7375; Cass. 7 settembre 2017, n. 20910; Cass. 3 maggio 2019, n. 11706).

Con riguardo alla prospettata violazione dell’art. 14, lett. C) il tribunale di merito ha ritenuto con motivazione coerente ed esaustiva che l’assenza di situazioni di violenza indiscriminata e conflitto armato interno o internazionale nel paese d’origine escludano il diritto alla protezione sussidiaria indicando in modo corretto le fonti internazionali dalle quali ha tratto le informazioni sicchè la censura si risolve in una generica allegazione di scorretto esame del merito, e quindi non supera i limiti di ammissibilità del vizio di motivazione previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo in vigore a seguito della novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito in L. n. 134 del 2012 (Cass. Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

Del tutto generica, infine, si mostra la doglianza avverso il diniego di protezione umanitaria: il ricorrente invero, a fronte della valutazione espressa con esaustiva indagine dal Tribunale (in sè evidentemente non rivalutabile in questa sede) circa la insussistenza nella specie di situazioni di vulnerabilità, non ha neppure indicato se e quali ragioni di vulnerabilità avesse allegato, diverse da quelle esaminate nel provvedimento impugnato.

Il secondo motivo è infondato e va disatteso.

La temuta violazione dei diritti umani deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, in motivazione; Cass. 2 aprile 2019, n. 9304; ora anche Cass. Sez. U. 13 novembre 2019, n. 29460, in motivazione). Nella specie, il tribunale ha dato atto della mancanza di allegazione e di prova di situazioni di vulnerabilità e non emerge che nel corso del giudizio di merito sia stata articolata, sul punto, una prospettazione che, con riguardo a tali situazioni, presentasse l’indicato grado di individualizzazione.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.

Le spese della presente fase seguono la soccombenze e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessive Euro 2100,00 oltre S.P.A.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2020

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