Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26581 del 12/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2011, (ud. 11/11/2011, dep. 12/12/2011), n.26581

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8540/2010 proposto da:

P.A., PR.AN., O.C.,

elettivamente domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE PIETRA PAPA 185,

presso lo studio dell’avvocato DONATI SIMONA, rappresentati e difesi

dall’avvocato MOCELLA Marco giuste procure in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

A.N.M. – AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA’ SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

LUNGOTEVERE MARZIO N. 3, presso lo studio dell’avvocato IZZO

RAFFAELE, rappresentata e difesa dall’avvocato CASTIGLIONE Francesco

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5122/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 07/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata alla adunanza in camera di consiglio del 7 aprile 2011 ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 c.p.c.:

“Con ricorso notificato il 24 marzo 2010, P.A., Pr.

A. e O.C. chiedono con due motivi la cassazione della sentenza depositata il 7 ottobre 2009, con la quale la Corte d’appello di Napoli ha respinto la domanda di declaratoria del loro diritto ad essere retribuiti – ai sensi dell’art. 17, lett. c) del Regolamento all. A al R.D.L. n. 2328 del 1923 (recante Disposizioni per la formazione degli orari e dei turni del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione) concernente il personale di scorta ai treni e il personale navigante -, nel caso in cui la prestazione lavorativa come autista dell’A.N.M. termini, secondo i turni predisposti dall’Azienda, in un luogo diverso da quello di inizio, per il tempo di rientro nella posizione originaria, nella misura del 50%.

La norma invocata dispone infatti che si computa come lavoro effettivo … c) la metà del tempo impiegato per recarsi senza prestare servizio, con un mezzo gratuito di servizio in viaggi comandati da una località ad un’altra per prendere servizio ofare ritorno a servizio compiuto.

Secondo la Corte territoriale tale norma presupporrebbe che l’inizio della prestazione lavorativa presso una data località sia preceduta dall’obbligatoria preventiva presenza del lavoratore presso un luogo diverso, come la sede dell’impresa o un determinato deposito ovvero che il lavoratore, al termine del servizio in un determinato luogo, sia obbligato dalla datrice di lavoro a tornare in un altro, prima di rientrare nella propria abitazione.

Poichè invece nel caso in esame, secondo i turni, i conducenti della A.N.M. potevano recarsi in servizio direttamente da casa e rientrare nella propria abitazione al termine del servizio senza ritornare al punto di partenza o in altra località, i giudici di appello hanno ritenuto inapplicabile la disciplina invocata, respingendo le domande.

Col primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del R.D.L. del 1923 citato nonchè la violazione dell’art. 12 preleggi e il vizio di motivazione della sentenza in ordine alla relativa interpretazione.

Col secondo subordinato motivo viene denunciata l’omessa pronuncia della Corte sulla domanda subordinata di declaratoria della debenza delle somme a titolo di risarcimento danno per la maggiore penosità del lavoro, come organizzato dall’Azienda, in quanto comportante il termine della prestazione in luogo diverso da quello dell’inizio.

Resiste alle domande la Azienda Napoletana Mobilità con rituale controricorso, sostenendone l’inammissibilità per la carenza di un interesse effettivo ad agire ex art. 100 c.p.c., dei ricorrenti, in mancanza di specificazione del se, come, con quale mezzo e frequenza abbiano speso il tempo per coprire la distanza tra le diverse sedi di inizio e termine del servizio.

In via subordinata e nel merito, l’Azienda controricorrente sostiene l’infondatezza delle domande.

Il procedimento, in quanto promosso con ricorso avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, è regolato dall’art. 360 c.p.c., e segg., con le modifiche e integrazioni apportate dalla predetta legge.

Il ricorso è manifestamente fondato e va pertanto trattato in camera di consiglio per essere accolto.

Manifestamente infondata è anzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso.

Tale infondatezza deriva dal fatto che l’azione promossa è di mero accertamento di un diritto, di cui nel caso di specie è comunque certa l’esistenza dei fatti costitutivi in conseguenza del tipo di turno praticato in Azienda (come rappresentato in giudizio dai dipendenti), ancorchè non ne sia specificata la frequenza di verificazione e le singole distanze da coprire, riservata all’eventuale giudizio diretto ad ottenere la condanna della Azienda al pagamento delle retribuzioni invocate in relazione al numero e specie di casi di ricorrenza della fattispecie concreta.

Nel merito, va ricordato che la questione oggetto del presente giudizio è stata ripetutamente esaminata da questa Corte, anche in giudizi in cui era parte l’attuale controricorrente, con soluzioni uniformi.

In particolare, con sentenza n. 15821 del 15 dicembre 2000, questa Corte, interpretando la norma di legge indicata, ha affermato che per viaggio comandato si intende ogni trasferimento inevitabile per l’organizzazione del turni derivante da disposizione aziendale, effettuato sia con mezzo gratuito di servizio sia con proprio mezzo di trasporto con onere di spesa a carico del lavoratore.

Con la sentenza n. 3575 del 20 febbraio 2006, decidendo su una controversia del tutto analoga promossa nei confronti della stessa Azienda ora controricorrente (alla quale sono poi seguite analoghe decisioni con sentenze 10020/11, 7197/10, 8355/10, 8904/10, 16290/087197/10, 2783/08, 4496/08), la Corte ha avuto modo di precisare, con indirizzo assolutamente prevalente, che il computo del tempo di viaggio ai fini indicati presuppone che non vi sia coincidenza del luogo di inizio con quello di cessazione del lavoro giornaliero e che tale circostanza sia determinata non da una scelta del lavoratore ma, in via esclusiva, da una necessità logistica aziendale (restando irrilevante la scelta del mezzo usato per lo spostamento).

Ed invero, poichè a fondamento della norma è posta l’esigenza di compensare il tempo necessario per il menzionato spostamento, indotto dall’organizzazione del lavoro riconducibile all’azienda, il diritto all’attribuzione patrimoniale dipende dal fatto oggettivo dalla separazione dei luoghi di inizio e termine della giornata lavorativa, predeterminata dalla programmazione del lavoro aziendale, con l’inizio del lavoro in un determinato luogo e la conclusione in un altro luogo.

La connessione causale di questa separazione con le necessità aziendali non esige dimostrazione alcuna, come anche la necessità di spostamento, supposta come normale.

Questo indirizzo merita di essere ulteriormente confermato in questa sede, non essendo stati addotti a sostegno della censura argomenti sufficienti a sostenere in proposito un mutamento di orientamento nella giurisprudenza di questa Corte”.

Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in camera di consiglio.

L’A.N.M. ha depositato una memoria.

Il Collegio ritiene di dare continuità al consolidato indirizzo giurisprudenziale ricordato dalla relazione, che le considerazioni svolte in memoria dalla Azienda non appaiono sufficienti a rimettere in discussione: Accoglie pertanto il ricorso e cassa conseguentemente la sentenza impugnata, con rinvio ad altro giudice, che si atterrà ai principi sopra enunciati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Salerno.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2011

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