Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26580 del 22/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 22/10/2018, (ud. 12/09/2018, dep. 22/10/2018), n.26580

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25430/2016 proposto da:

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, DIREZIONE REGIONALE LAZIO, in

persona del Responsabile del Contenzioso Esattoriale, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA XXIV MAGGIO 43, presso lo studio

dell’avvocato PAOLO PURI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.M., AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE

(OMISSIS) DI ROMA UFFICIO TERRITORIALE DI TIVOLI E PALESTRINA,

REGIONE LAZIO, COMUNE DI SAN CESAREO UFFICIO TRIBUTI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1609/37/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 31/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/09/2018 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 1609/37/2016, depositata il 31 marzo 2016, non notificata, la CTR del Lazio rigettò l’appello proposto da Equitalia Sud S.p.A. nei confronti del sig. M.M., nonchè, ai fini del contraddittorio, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, della Regione Lazio e del Comune di San Cesareo, avverso la sentenza della CTP di Roma, che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso fermo amministrativo e alle prodromiche cartelle di pagamento per tasse automobilistiche, addizionale IRPEF e TARSU, delle quali il contribuente aveva lamentato l’omessa notifica da parte dell’agente della riscossione.

Avverso la pronuncia della CTR Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., incorporante Equitalia Sud S.p.A., ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.

Gli intimati non hanno svolto difese.

1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamentando l’erroneità in diritto della decisione impugnata, laddove ha affermato la necessità che, per le cartelle consegnate al domicilio del destinatario a persona familiare convivente dello stesso, dovesse seguire la spedizione di ulteriore raccomandata informativa, essendo pacificamente avvenuta nella fattispecie in esame la notifica delle cartelle direttamente da parte dell’agente della riscossione per mezzo del servizio postale.

2. Il motivo è manifestamente fondato.

La sentenza impugnata, con la statuizione oggetto di censura da parte della ricorrente, si è, infatti, posta in palese contrasto con i principi affermati in materia dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale “In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26,la seconda parte del comma 1, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, in quanto l’avvenuta effettuazione della notificazione, su istanza del soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l’atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di attestazione dell’agente postale assistita dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c., trovando applicazione le norme del regolamento postale relative agli invii raccomandati e non quelle relative alla notifica a mezzo posta ex L. n. 890 del 1982 (cfr., tra le molte, Cass. sez. 5, 27 maggio 2011, n. 11708; Cass. sez. 5, 19 marzo 2014, n. 6395; Cass. sez. 6-5, ord. 24 luglio 2014, n. 16949; Cass. sez. 6-5, ord. 13 giugno 2016, n. 12083; Cass. sez. 5, 18 novembre 2016, n. 23511; Cass. sez. 5, 19 gennaio 2017, n. 1304; Cass. sez. 5, 21 febbraio 2017, n. 4376; Cass. sez. 6 – 5, ord. 21 5 dicembre 2017, n. 29022; Cass. sez. 6-5, ord. 21 febbraio 2018, n. 4275; Cass. sez. 6-5, ord. 3 aprile 2018, n. 8086).

2.1. La legittimità costituzionale di detta disposizione è stata affermata da ultimo da Corte cost. 23 luglio 2018, n. 175, che ha comunque affermato che, per colmare lo scarto tra conoscenza legale e conoscenza effettiva dell’atto, colui che assuma in concreto la mancanza di conoscenza effettiva per causa a lui non imputabile, possa chiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove comprovi, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, la sussistenza di detta situazione.

Detta istanza non è stata formulata, nè alcunchè al riguardo risulta aver addotto il contribuente.

3. La sentenza impugnata va pertanto cassata in accoglimento del ricorso con rinvio per nuovo esame alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione che, nell’uniformarsi al principio di diritto sopra trascritto, provvederà anche in ordine alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2018

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