Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26580 del 18/10/2019

Cassazione civile sez. III, 18/10/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 18/10/2019), n.26580

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 25686-2017 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TARVISIO 2,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO FARSETTI, rappresentata e

difesa dagli avvocati GIOVANNI VERDE, ROCCO BRUNO;

– ricorrente –

contro

MILANO ASSICURAZIONI SPA, AVIS AUTONOLEGGIO SPA, S.J.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3461/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 29/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/05/2019 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

con atto di citazione del 23 maggio 2001, P.G. deduceva, davanti al Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi, che il giorno 22 ottobre 2000 l’autovettura di proprietà della società Avis autonoleggio e condotta da S.J.A. aveva tamponato quella di proprietà di P.R., condotta da St.An. che era ferma, e che a sua volta, era stata sbalzata in avanti, tamponando l’auto che la precedeva. L’attrice, passeggera dell’auto della P. aveva subito lesioni personali gravi e la perdita del reddito da lavoro svolto presso la Cooperativa Futura Srl. Sulla base di tali elementi chiedeva il risarcimento dei danni.

Si costituivano in giudizio con unica comparsa Milano Assicurazioni S.p.A. e Avis autonoleggio contestando la dinamica e rilevando che il danno era conseguenza del mancato utilizzo della cintura di sicurezza da parte dell’attrice;

con sentenza del 20 maggio 2009 il Tribunale accoglieva la domanda affermando la responsabilità esclusiva di S.J.A., condannando i convenuti al pagamento dell’importo di Euro 498.000, detratto quanto già corrisposto, in corso di causa, a titolo di provvisionale;

avverso tale sentenza proponeva impugnazione Milano Assicurazioni S.p.A. con atto di citazione del 16 giugno e 24 luglio 2009 censurando la quantificazione del danno, chiedendo il rinnovo della consulenza medica, l’esclusione del danno morale e di quello esistenziale. Si costituiva P.G. contestando i motivi di gravame e spiegando appello incidentale con riferimento al mancato riconoscimento dell’invalidità permanente nella misura del 100%, nonostante l’accertamento dell’invalidità al lavoro in misura superiore ai due terzi della capacità lavorativa;

la Corte d’Appello di Napoli, dopo avere disposto nuova consulenza medico-legale, con sentenza del 29 settembre 2016 accoglieva parzialmente l’appello principale riducendo la somma oggetto di condanna;

avverso tale decisione oppone ricorso per cassazione P.G. affidandosi a due motivi. Le parti intimate non svolgono attività processuale in questa sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

con il primo motivo si lamenta la violazione degli artt. 2056 e 1223 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. In particolare la Corte nel determinare nella misura del 35% il danno da invalidità permanente non avrebbe osservato i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di colpa medica, il danno aggiuntivo ha una incidenza, via via, maggiore. La ricorrente era già affetta da una marcata coxartrosi bilaterale per anca displastica congenita, sulla quale il sinistro ha inciso in maniera significativa. L’originaria menomazione non impediva alla P. di lavorare come facchino, mentre quella attuale richiede un supporto per svolgere le attività ordinarie. Sarebbe stato corretto operare il calcolo differenziale non sulle percentuali di invalidità, ma sui valori monetari delle tabelle;

con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 1226,2056 e 2697 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, riguardo all’accertamento del lucro cessante, escluso dalla Corte d’Appello, in linea con quanto accertato dal Tribunale perchè “tale voce di danno non è stata ritenuta sufficientemente provata”. Al contrario la danneggiata avrebbe denunciato una perdita del reddito di lavoro, svolgendo le mansioni di facchino e il legale rappresentante della Cooperativa Futura aveva testimoniato che la P. percepiva uno stipendio. Pertanto sulla base di tali elementi i giudici di merito avrebbero potuto ritenere provata la circostanza dello svolgimento dell’attività di operaia;

rileva la Corte che la causa, avendo ad oggetto i criteri di determinazione del danno differenziale, presenta profili nomofilattici che rendono necessaria la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2019

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