Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26580 del 12/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2011, (ud. 11/11/2011, dep. 12/12/2011), n.26580

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3341/2010 proposto da:

M.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso da

se stesso;

– ricorrente –

contro

MO.EL., FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI SPA;

– intimate –

2011 avverso la sentenza n. 294/2009 della CORTE D’APPELLO 273g di

SALERNO del 4/03/09, depositata il 13/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata alla adunanza in camera di consiglio del 7 aprile 2011 ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 c.p.c.:

“Con ricorso consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica il 12 gennaio 2010 e ricevuto dai destinatari, rispettivamente, i successivi 10 gennaio e 1 febbraio 2010, l’avv. M.G. – quale difensore di sè stesso, ha chiesto, con tre motivi, la cassazione della sentenza depositata il 13 agosto 2009, con la quale la Corte d’appello di Salerno aveva confermato la sentenza di primo grado in punto di compensazione tra le parti delle spese del relativo giudizio.

Giudizio che era stato promosso ex art. 548 c.p.c., su istanza dell’avv. M., a seguito della mancata comparizione all’udienza stabilita ai sensi dell’art. 543 c.p.c., del terzo Mo.El., agente generale della Fondiaria Sai s.p.a. nonchè di quest’ultima, debitrice nei confronti dell’istante, in forza di sentenza esecutiva, di un residuo importo di Euro 414,58.

Nell’accertare che l’agente aveva l’obbligo nei confronti della Fondiaria per Euro 10.000,00, il Tribunale aveva compensato integralmente tra le parti le spese del giudizio, ravvisando in “motivi di equità” le ragioni della compensazione e aggiungendo, quale ulteriore motivazione, quella “della irrisorietà del credito, residuato peraltro da altra procedura esecutiva”, che la Corte territoriale aveva ritenuto implicitamente integrata anche dalla considerazione della scelta dei convenuti di rimanere contumaci nel giudizio ex art. 548 c.p.c..

Coi tre motivi, l’avv. M. lamenta, rispettivamente:

1) la violazione degli artt. 91 e 92 s.p.c., e la contraddittorietà della motivazione, in particolare quanto al rilievo dato sia alla formula stereotipa dei giusti motivi sia alla irrisorietà del credito, quali ragioni della compensazione delle spese di giudizio operata dal giudice di primo grado, dopo che la Corte aveva affermato corretti principi in ordine alla necessità in proposito di una congrua motivazione;

2) la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., e la contraddittorietà della motivazione, per avere la Corte ritenuto che la contumacia del debitore e del terzo sia risultata di ausilio per il giudice nel decidere l’accoglimento della domanda;

3) la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’art. 24 Cost., comma 1, e il vizio di motivazione, laddove la Corte aveva omesso di seguire una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 92 c.p.c., da cui dovrebbe derivare la necessità di un particolare rigore nel motivare i giusti motivi della compensazione nel caso in cui l’importo delle spese legali sia tale da superare quello del pregiudizio economico che la parte intende evitare a-gendo in giudizio.

Nonostante la regolare notifica del ricorso, gli intimati non si sono costituiti in questo giudizio di cassazione.

Il procedimento, in quanto promosso con ricorso avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, è regolato dall’art. 360 c.p.c., e segg., con le modifiche e integrazioni apportate dalla predetta legge.

Il ricorso è manifestamente fondato e va pertanto trattato in camera di consiglio per essere accolto.

Pur dichiarando di aderire alla giurisprudenza di questa Corte, poi consolidatasi con la sentenza delle sezioni unite civili 30 luglio 2008 n. 20598, secondo la quale – prima della modifica dell’art. 92 c.p.c., comma 2, operata dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), applicabile ai procedimenti istaurati successivamente alla data del 1 marzo 2006 – la decisione di compensare le spese del giudizio deve essere sostenuta da una congrua motivazione, ancorchè implicitamente emergente dalla complessa argomentazione della sentenza e pur affermando che il diritto di agire in giudizio garantito dall’art. 24 Cost., rimarrebbe frustrato, in particolare, ove la mancanza o insufficienza di motivazione della compensazione riguardasse l’ipotesi di una causa di modesta entità o comunque in concreto di valore inferiore a quello delle spese processuali, la Corte territoriale ha viceversa ritenuto adeguata la motivazione fondata su non meglio specificati “motivi di equità” nonchè sul modestissimo valore della causa per la irrisorietà del credito azionato, che viceversa secondo quanto in precedenza enunciato avrebbe dovuto consigliare la massima cautela nell’individuare le (diverse) ragioni della compensazione.

Dopo tali contraddittorie considerazioni, la Corte territoriale ha infine ritenuto di integrare al riguardo la motivazione della sentenza di primo grado (dopo avere negato che necessitasse di integrazioni), con la considerazione relativa alla facilitazione che nel caso in esame sarebbe conseguita, sul piano della decisione, dalla contumacia dei convenuti, motivazione che di per sè non può essere ritenuta sufficiente a giustificare la compensazione, soprattutto in un caso, come quello in esame in cui per la modestia del credito (certo nel suo ammontare), la prospettiva della compensazione delle spese in ragione della contumacia dei convenuti finirebbe per scoraggiare in via generale la difesa giudiziale del diritto”.

Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in camera di consiglio.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, concludendo per l’accoglimento del ricorso. Cassa conseguentemente la sentenza impugnata, con rinvio, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio, ad altro giudice.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2011

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