Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2658 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. I, 30/01/2019, (ud. 07/06/2018, dep. 30/01/2019), n.2658

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7056/2016 proposto da:

Accord S.a.s. di C.C. & C., in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour,

presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentata e difesa dagli avvocati Mariottino Fabio, Tallarico

Roberto, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento di F.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 113/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

pubblicata il 15/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/06/2018 dal cons. DI MARZIO MAURO;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – F.A. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Frattamaggiore, Accord S.a.S. di C.C. & C. chiedendone condanna al pagamento di Euro 51.645,69, con accessori e spese, a titolo di corrispettivo per cessione di un marchio, lista clienti e relativo know how.

Il Tribunale ha accolto la domanda.

2. – La sentenza è stata impugnata dinanzi alla Corte d’appello di Napoli dalla società soccombente nei confronti del F..

Dichiarato in udienza dal difensore di quest’ultimo il suo fallimento personale, in estensione del fallimento di altra società, la Corte d’appello ha interrotto processo.

Effettuata la riassunzione ad iniziativa di Accord S.a.S. di C.C. & C., la stessa Corte d’appello, pronunciando nel contraddittorio con il Fallimento F.A., ha con sentenza del 15 gennaio 2016 dichiarato estinto il giudizio con compensazione di spese.

Ha in particolare ritenuto la Corte territoriale, accogliendo l’eccezione del Fallimento, che il termine per la riassunzione del giudizio interrotto dovesse essere computato a far data non già dalla dichiarazione dell’evento interruttivo in udienza, bensì da una precedente lettera del 26 novembre 2014, inviata a mezzo pec al difensore dell’appellante, con la quale il Curatore aveva comunicato l’intervenuto fallimento, sicchè, movendo da tale data, il ricorso per riassunzione risultava depositato dopo la scadenza del termine semestrale, ratione temporis applicabile, previsto dall’art. 305 c.p.c..

3. – Per la cassazione della sentenza Accord S.a.S. di C.C. & C. ha proposto ricorso per un motivo.

Il Fallimento intimato non ha spiegato difese.

Il Procuratore Generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso contiene un motivo con cui la società ricorrente ha denunciato: “Nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 3 per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 299,300 e 305 c.p.c., nonchè della L. Fall., art. 43, u.c., anche in relazione a quanto previsto dall’art. 170 c.p.c.”, censurando la sentenza impugnata, in breve, per aver computato il termine per la riassunzione del giudizio interrotto non già dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo, ossia dalla dichiarazione in udienza effettuatane dal difensore del F., bensì dalla lettera precedentemente inviata dal Curatore del suo fallimento al difensore della società appellante Accord S.a.S. di C.C. & C..

2. – Va dichiarata l’estinzione del giudizio.

La ricorrente ha difatti depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c..

Nulla per le spese.

3. – Sussistono i presupposti di cui all’art. 363 c.p.c. per la affermazione nell’interesse della legge del principio di diritto di cui tra breve si dirà.

3.1. – Occorre difatti per un verso rammentare che la dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione, emessa dalle Sezioni Unite della corte sulla base della rinunzia al ricorso sopravvenuta alla emissione del decreto di fissazione della adunanza in camera di consiglio, non preclude l’esercizio del potere di enunciare ai sensi dell’art. 363 c.p.c., su questioni di particolare importanza, il principio di diritto nell’interesse della legge (Cass., Sez. Un., 6 settembre 2010, n. 19051), e per altro verso aggiungere che anche le sezioni semplici, in sede camerale, possono enunciare il principio di diritto nell’interesse della legge ai sensi dell’art. 363 c.p.c., comma 3, su una questione ritenuta di particolare importanza, non necessariamente circoscritta alle ragioni per le quali il ricorso è stato dichiarato inammissibile, potendo invece investire tutte le ragioni di merito o processuali, che sono state fatte oggetto del giudizio di legittimità (Cass. 20 maggio 2011, n. 11185).

Dopodichè, non v’è bisogno di indulgere nell’evidenziare la particolare importanza della questione, destinata a riflettersi, sul piano applicativo, su una innumerevole quantità di controversie nelle quali una delle parti sia colpita dalla dichiarazione di fallimento, con conseguente possibile prospettarsi dei dubbi interpretativi che le considerazioni qui di seguito svolte intendono dirimere.

3.2. – La L. Fall., art. 43 stabilisce al primo comma che: “Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore”, ed al comma 3, inserito dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, art. 41, che: “L’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo”.

Già prima dell’introduzione del citato comma 3 non si dubitava, sulla base del comma 1 della stessa disposizione, che il fallimento determinasse la perdita di capacità processuale del fallito e dunque l’interruzione del processo del quale fosse parte l’imprenditore poi assoggettato al fallimento, ma si riteneva che l’effetto interruttivo in tanto si producesse, in quanto l’evento fosse dichiarato o notificato secondo la previsione dell’art. 300 c.p.c.: si affermava, dunque, che l’inizio della procedura fallimentare non produce effetti interruttivi automatici sui processi in corso in cui il fallito sia parte, atteso che la perdita della capacità processuale a seguito di dichiarazione di fallimento non si sottrae alla disciplina di cui all’art. 300 c.p.c., che prevede, a tal fine, la necessità della dichiarazione in giudizio o notificazione dell’evento (per l’unanime orientamento della giurisprudenza in tal senso v. p. es. Cass. 18 marzo 1989, n. 1368; Cass. 14 gennaio 1993, n. 398; Cass. 9 febbraio 1993, n. 1588; Cass. 20 giugno 2000, n. 8363; Cass. 22 giugno 2001, n. 8530; Cass. 6 luglio 2001, n. 9164; Cass. 10 maggio 2002, n. 6771).

Viceversa, per effetto dell’art. 43 cit., comma 3, la dichiarazione di fallimento produce automaticamente l’effetto interruttivo nei processi in corso (p. es. Cass. 28 dicembre 2016, n. 27165; Cass., Sez. Un., 20 marzo 2008, n. 7443, in motivazione; da ult. Cass. 18 aprile 2018, n. 9578). La ratio della previsione è chiaramente indicata dalla relazione ministeriale di accompagnamento al D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, ove è detto che “in sintonia al criterio di delega secondo cui occorre accelerare le procedure applicabili alle controversie in materia fallimentare, si dispone che l’apertura del fallimento determina l’interruzione di diritto del processo evitando così che lo stesso possa essere interrotto a distanza di tempo qualora le parti informino formalmente il giudice ex art. 300 c.p.c.”.

La creazione di una nuova ipotesi di interruzione automatica, operante cioè indipendentemente dalla dichiarazione o notificazione dell’evento interruttivo ai sensi dell’art. 300 c.p.c., ha comportato la riproposizione della questione dell’individuazione del termine a quo per la riassunzione, a fronte della permanente formulazione dell’art. 305 c.p.c., secondo cui: “Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall’interruzione, altrimenti si estingue”: ed ha parimenti rinnovato l’esigenza, ben nota da oltre mezzo secolo (v. già Corte cost. n. 139 del 1967), di individuare strumenti utili ad evitare il verificarsi del fenomeno della c.d. estinzione “misteriosa”, determinata dall’inerzia della parte che, in conseguenza dell’automatismo dell’interruzione, non abbia riassunto per non aver avuto consapevolezza – o per non essere stata posta in condizione di avere consapevolezza – dell’interruzione prodottasi ipso iure in dipendenza del verificarsi dell’evento interruttivo.

Basterà al riguardo rammentare la decisione della Corte costituzionale (Corte cost. 21 gennaio 2010, n. 17) che, richiamando le proprie pertinenti pronunce sulla materia, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 305 c.p.c. nella parte in cui farebbe decorrere il termine per la riassunzione del processo ad opera di parte diversa da quella dichiarata fallita dalla data dell’interruzione del processo per intervenuta dichiarazione di apertura di fallimento, e non dalla data di effettiva conoscenza dell’evento interruttivo: nella pronuncia si evidenzia come sia da tempo acquisito il principio, accolto dalla giurisprudenza di questa Corte, per cui, nei casi di interruzione automatica del processo, il termine per la riassunzione decorre non già dal giorno in cui l’evento interruttivo è accaduto, bensì dal giorno in cui esso è venuto a conoscenza della parte interessata alla riassunzione medesima.

L’indirizzo così riassunto si specifica, nella giurisprudenza della S.C., nel principio secondo cui la conoscenza che innesca il decorso del termine per la riassunzione, ai sensi dell’art. 305 c.p.c., è la “conoscenza legale”, non occorrendo viceversa la conoscenza effettiva (a fronte della dichiarazione in udienza dell’intervenuto fallimento da parte del difensore del fallito, ad esempio, il decorso del termine non è certo impedito dalla circostanza che la controparte abbia disertato l’udienza), mentre, per converso, viene esclusa, ai fini del decorso del termine per la riassunzione, la sufficienza della “conoscenza aliunde acquisita” (così, p. es., Cass. 23 novembre 2012, n. 20744; Cass. 11 febbraio 2010, n. 3085).

Secondo l’orientamento di questa Corte, in particolare, la “conoscenza legale” in capo alla parte non colpita dall’evento interruttivo – intendendosi con ciò non già la parte personalmente, ma il suo difensore, come tale tecnicamente preparato ad intendere il rilievo del verificarsi dell’interruzione ed eventualmente ad adottare le misure per la tempestiva riattivazione del processo -, contrapposta alla conoscenza di mero fatto, ricorre in presenza di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa del menzionato evento, assistita da fede privilegiata (Cass. 28 dicembre 2016, n. 27165; Cass. 25 febbraio 2015, n. 3782; Cass. 7 marzo 2013, n. 5650; Cass. 11 febbraio 2010, n. 3085).

La nozione di “conoscenza legale”, intesa in tal senso – ossia come dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell’evento interruttivo, assistita da fede privilegiata -, a fronte del at riferimento alla conoscenza tout cort che emerge dalla citata decisione della Corte costituzionale e dai precedenti cui essa si richiama, si spiega e si giustifica con l’esigenza che la verifica della (possibilità della) conoscenza del decorso termine per la riassunzione sia ancorata a criteri quanto più possibile sicuri ed oggettivi, così da neutralizzare, per quanto possibile, l’elemento di criticità operativa derivante dall’avere il giudice delle leggi disancorato il termine per la riassunzione dal verificarsi dell’interruzione, così rendendolo mobile e variabile.

Per i fini della “conoscenza legale”, tuttavia, non è richiesto che essa provenga esclusivamente dal difensore della parte nei cui confronti si è verificato l’evento interruttivo. Questi è il dominus della scelta se avvalersi o non dell’interruzione nei casi in cui essa non operi automaticamente, giacchè la disciplina dell’interruzione del processo risponde alla necessità di garantire l’effettività del contraddittorio e di consentire alla parte colpita dall’evento interruttivo “di difendersi in giudizio usufruendo di tutti i poteri e facoltà che la legge le riconosce” (Corte cost. 18 marzo 2005, n. 109): viceversa, nel caso dell’interruzione automatica prodotta dalla dichiarazione di fallimento, dunque indipendentemente dalla volontà del difensore della parte fallita, non ha nè base normativa, nè risponde all’esigenza che ha determinato l’impiego, nella materia, della nozione di “conoscenza legale”, l’assunto della ricorrente secondo cui solo la dichiarazione proveniente dal difensore di detta parte determinerebbe il decorso del termine per la riassunzione. D’altronde, ciò che occorre ai fini dell’esercizio del diritto di difesa della parte non colpita dall’evento interruttivo è la conoscenza dell’evento, mentre, una volta che essa ne sia stata edotta, non rileva nè punto nè poco quale sia la fonte.

Sicchè è ben possibile che detta conoscenza sia offerta alla controparte non dal difensore della parte colpita dall’evento interruttivo, ma anche da soggetti diversi e, per quanto qui rileva, dal curatore fallimentare. Ed infatti, questa Corte ha già avuto modo di stabilire che la conoscenza legale dell’intervenuto fallimento è in linea di principio integrata dalla comunicazione via fax della sentenza che lo ha dichiarato, effettuata a cura di cancelleria al creditore istante che abbia partecipato alla fase prefallimentare e che sia parte del giudizio colpito da interruzione (Cass. 15 marzo 2018, n. 6398, la quale ha poi ovviamente escluso che nel caso di specie il termine per la riassunzione fosse decorso da tale comunicazione, giacchè effettuata nei riguardi di un difensore diverso da quello che patrocinava la parte nel processo colpito dall’interruzione; in senso contrario non vale invocare coma fa la ricorrente Cass. 26 marzo 2012, n. 4851, concernente una fattispecie particolare, peraltro estranea alla materia fallimentare).

Tale soluzione si accorda d’altronde con la già ricordata ratio “acceleratoria” posta a base della L. Fall., art. 43, giacchè consente al Curatore di abbreviare lo stato di quiescenza dei processi di cui era parte il fallito, mentre la soluzione opposta, patrocinata dalla ricorrente, produrrebbe l’effetto di porre totalmente nel nulla l’intento che il legislatore ha inteso perseguire.

Dopodichè resta da aggiungere che, come è stato già chiarito ad altro riguardo, la comunicazione della dichiarazione dell’evento interruttivo del giudizio, effettuata – come in questo caso ad opera del Curatore – mediante posta elettronica certificata è equivalente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 48, commi 1 e 2, alla notificazione a mezzo posta ed è pertanto idonea, in mancanza di prova contraria, a dimostrare la conoscenza legale dell’evento da parte del destinatario (Cass. 15 settembre 2017, n. 21375).

Vale ancora osservare che, con specifico riguardo al fallimento, è stata sottolineata, in una già ricordata decisione (Cass. 15 marzo 2018, n. 6398), la necessità che la “conoscenza legale”, nei riguardi della controparte del fallito, si estenda all’individuazione del processo colpito dall’interruzione: e ciò, diremmo, per simmetria rispetto all’orientamento formatosi con riguardo al corso del termine per la riassunzione nei riguardi del curatore fallimentare, che per definizione sa del dichiarato fallimento, ma potrebbe non sapere del o dei processi che il fallito aveva pendenti (Cass. 7 marzo 2013, n. 5650; Cass. 28 dicembre 2016, n. 27165).

Il principio da affermare è in definitiva il seguente: “In caso di interruzione automatica del processo determinata dalla dichiarazione di fallimento di una delle parti, il termine per la riassunzione di cui all’art. 305 c.p.c. decorre dalla dichiarazione o notificazione dell’evento interruttivo secondo la previsione dell’art. 300 c.p.c., ovvero, se anteriore, dalla conoscenza legale di detto evento procurata dal curatore del fallimento alle parti interessate”.

PQM

dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile, il 7 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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