Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2658 del 03/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 03/02/2011, (ud. 28/10/2010, dep. 03/02/2011), n.2658

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – INPS, elettivamente

domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso l’Avvocatura

centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

Alessandro, PULLI Clementina e Nicola Valente per procura rilasciata

in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

B.A. e F.B.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 823/2008 della Corte d’appello di Messina,

depositata in data 8/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28.10.2010 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

FEDELI Massimo.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

B.A. e F.B. si rivolsero al giudice del lavoro di Messina per ottenere la trasformazione della pensione di invalidita’ – in godimento in base al R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636 (e quindi antecedente alla L. 12 giugno 1984, n. 222) – in pensione di vecchiaia, ai sensi della detta L. n. 222, art. 1, comma 10, a far data dal raggiungimento del requisito dell’eta’.

Accolta la domanda e proposto appello dall’INPS, costituitosi il solo B., la Corte di appello di Messina con sentenza pubblicata in data 8.10.08 confermava sul piano generale la prima pronunzia, ritenendo sussistente il diritto al mutamento della pensione di invalidita’ in pensione di vecchiaia, in presenza dei prescritti requisiti anagrafici e contributivi, non esistendo nell’ordinamento previdenziale un principio ostativo in tal senso.

Facendo applicazione della L. n. 222, art. 1, comma 10 considerava pertanto corretto il riconoscimento di un importo della pensione di vecchiaia non inferiore a quello della pensione di invalidita’ in godimento, rigettando l’impugnazione sulla questione principale ed accogliendola solo in punto di decorrenza degli interessi.

Proponeva ricorso l’INPS, deducendo violazione della L. n. 222, art. 1, comma 10, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 8 in quanto, per l’inapplicabilita’ in via analogica dell’art. 1, comma 10 (per il quale l’importo della pensione rimane invariato solo nel caso di trasformazione dell’assegno ordinario di invalidita’ in pensione di vecchiaia), in mancanza di espressa previsione legislativa non puo’ riconoscersi che il diritto ad ottenere la trasformazione in pensione di vecchiaia implichi anche il diritto a conservare l’eventuale trattamento economico piu’ favorevole della pensione di invalidita’ concessa ex R.D.L. n. 636 del 1939.

Non svolgevano attivita’ difensiva gli intimati.

Il consigliere relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., depositava relazione che era comunicata al Procuratore generale e notificata ai difensori costituiti.

Il ricorso e’ fondato.

La L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 1, comma 10, prevede che “Al compimento dell’eta’ stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, l’assegno di invalidita’ si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e contribuzione, in pensione di vecchiaia.

A tal fine i periodi di godimento dell’assegno nei quali non sia stata prestata attivita’ lavorativa, si considerano utili ai fini del diritto e non anche della misura della pensione stessa. L’importo della pensione non potra’, comunque, essere inferiore a quello dell’assegno d’invalidita’ in godimento al compimento dell’eta’ pensionabile”.

Il giudice di merito, partendo dal presupposto che deve affermarsi il diritto al mutamento della pensione di invalidita’ in pensione di vecchiaia, in presenza dei prescritti requisiti anagrafici e contributivi, non esistendo nell’ordinamento previdenziale un principio ostativo in tal senso, ha fatto applicazione di detto art. 1, comma 10, ed e’ pervenuto alla conclusione che la pensione di vecchiaia deve essere in tal caso di importo non inferiore a quello della pensione di invalidita’ in godimento.

Circa l’applicabilita’ alla fattispecie in esame – in cui si chiede la trasformazione della pensione di invalidita’ concessa ex R.D.L. 1939 in pensione di vecchia – della norma in questione, la giurisprudenza della Corte di cassazione, correggendo un precedente favorevole orientamento (Cass. 7.2.08 n. 2875), ha affermato che “la trasformazione della pensione di invalidita’ in pensione di vecchiaia al compimento dell’eta’ pensionabile e’ possibile ove di tale ultima pensione sussistano i requisiti propri anagrafico e contributivo, non potendo essere utilizzato, ai fini di incrementare l’anzianita’ contributiva, il periodo di godimento della pensione di invalidita’.

Infatti, deve escludersi la possibilita’ di applicare alla pensione di invalidita’ la diversa regola prevista dalla L. n. 222 del 1984, art. 1, comma 10 in riferimento all’assegno di invalidita’ – secondo cui i periodi di godimento di detto assegno nei quali non sia stata prestata attivita’ lavorativa si considerano utili ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia – giacche’ ostano a siffatta operazione ermeneutica la mancanza di ogni previsione, nella normativa sulla pensione di invalidita’, della utilizzazione del periodo di godimento ai fini dell’incremento dell’anzianita’ contributiva, il carattere eccezionale delle previsioni che nell’ordinamento previdenziale attribuiscono il medesimo incremento in mancanza di prestazione di attivita’ lavorativa e di versamento di contributi, nonche’ le differenze esistenti tra la disciplina sulla pensione di invalidita’ e quella sull’assegno di invalidita’, la’ dove quest’ultimo, segnatamente, e’ sottoposto a condizioni piu’ rigorose, anche e soprattutto rispetto al trattamento dei superstiti” (Cass. 7.7.08 n. 18580, ribadita da Cass. 6.10.09 n. 21292; piu’ in generale si veda Cass., S.u., 19.5.04 n. 9492, la quale afferma il principio generale che e’ consentita la conversione della pensione di invalidita’ in pensione di vecchiaia solo nel caso che di questa siano maturati tutti i requisiti anagrafici e contributivi).

In ragione di tale giurisprudenza, dunque, in caso di trasformazione della pensione di invalidita’ ante legge n. 222 del 1984 in pensione di vecchiaia, l’importo di quest’ultima non puo’ essere superiore alla pensione gia’ in godimento.

Non essendosi il giudice di merito adeguato a tale principio, il ricorso deve essere accolto e l’impugnata sentenza deve essere cassata.

Non facendosi questione di spettanza della trasformazione del titolo pensionistico per ragioni diverse da quelle sopra indicate, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, puo’ provvedersi nel merito con il rigetto della domanda.

Nulla deve statuirsi per le spese dell’intero giudizio, trattandosi di controversia a contenuto previdenziale instaurata prima dell’ottobre 2003.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda, nulla statuendo per le spese dell’intero giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, il 28 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2011

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