Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2658 del 02/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2658 Anno 2018
Presidente: DOGLIOTTI MASSIMO
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 14078-2016 proposto da:
,11

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI

NOVI MIA n.22, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GITTO,
che lo rappresenta e difende;

– ricorrente contro
BANK:

DI CRI,D11’O COOPIRATIVO di Pachino Società

Cooperativa a R.1,., quale società incorporante la Banca di Credito
Cooperativo San Marco di Calatabiano S.C. a R.L., in persona del
Presidente del consiglio di Amministrazione e legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELL\
GIUI,IANA n.66, presso lo studio dell’avvocato PII ,TRO
PATERNO’ RADDUSA, che la rappresenta e difende unitamente e

Data pubblicazione: 02/02/2018

disgiuntamente agli avvocati VITO BRANCA, e SALV \l’ORE
MAGGIULLI;

– controrkorrente avverso la sentenza n. 280/2015 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/10/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI
VIRGILIO.

Ric. 2016 n. 14078 sez. M1 – ud. 24-10-2017
-2-

I\11:,SSINA depositata il 30/04/2015;

R.G.n. 14078/2016
Ordinanza
Rilevato che:
Con sentenza depositata il 30/4/2015, la Corte d’appello di Messina ha respinto
l’appello di Alfio Fichera nei confronti della Banca di credito cooperativo San
Marco di Calatabiano avverso la sentenza di reiezione delle domande intese ad
ottenere la nullità dell’ordine di acquisto dei titoli, l’ annullamento per errore

riconoscimento dell’obbligo di riacquisto.
La Corte del merito ha rilevato che correttamente il Tribunale aveva evidenziato
che il Fichera non aveva mai contestato che l’accordo del 1999, poi smarrito
come attestato dalla denuncia di smarrimento, fosse stato trasfuso in forma
scritta con tenore identico in quello del 2004, resosi necessario a ragione dello
smarrimento; ha richiamato la giurisprudenza del S.c. sui rimedi in caso di
violazione degli obblighi informativi, ovvero il risarcimento danni e la possibilità
di chiedere la risoluzione ex art.1453 c.c. in relazione all’ordine di acquisto; ha
affermato che nella domanda di risarcimento danni, la parte non aveva chiarito
quali fossero i comportamenti illegittimi produttivi di danni, limitandosi a dolersi
della generica violazione degli obblighi contrattuali; ha infine ritenuto la
mancanza di prova in relazione al patto di riacquisto dei titoli.
Ricorre il Fichera, con ricorso affidato a tre motivi.
Si difende la Banca con controricorso.
Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della pronuncia nella forma
della motivazione semplificata.
Considerato che:
Col primo motivo, il ricorrente si duole della violazione dell’art.23 del TUF e del
vizio 360 n.5; contesta la presunta ammissione del contratto quadro e sostiene
che la Banca ha provato lo smarrimento incolpevole;col secondo, della
violazione dell’art.1428 n.2 cod. civ.; col terzo, del vizio ex art.360 n.5 c.p.c.,
sostenendo che la Banca si è sottratta agli obblighi informativi anche nel corso
del rapporto e nel periodo successivo.
Ciò posto, si deve ritenere il primo motivo non congruente con quanto indicato
in sentenza in relazione alla denuncia di smarrimento: la Corte ha richiamato

essenziale, il risarcimento danni da illegittimo comportamento della Banca ed il

quanto già rilevato dal Tribunale, in relazione alla riproduzione nell’accordo
scritto del 2004 di quello del 1999, smarrito come attestato dalla denuncia di
smarrimento versata in atti dalla Banca.
A fronte di dette specifiche circostanze, il ricorrente oppone che nella sentenza
del Tribunale non si dava conto di detti fatti, senza riportare il contenuto della
pronuncia; ed inoltre, rimane fermo il rilievo in punto di fatto della produzione
da parte della Banca della denuncia di smarrimento.

come affermato nelle pronunce Sez. U. 26724/2007 e 26725/2004, e tra le
ultime, nella pronuncia 8462/2014, in relazione alla nullità del contratto per
contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso
(cosiddetta “nullità virtuale”), deve trovare conferma la tradizionale
impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge,
unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del
contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di
norme, anch’esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la
quale può essere fonte di responsabilità; ne consegue che, in tema di
intermediazione finanziaria, lé violazion(p- dei doveri di informazione del cliente
e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti
autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario (nella specie,
in base all’art. 6 della legge n. 1 del 1991) pOtv dar luogo a responsabilità
precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano
nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di
intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cd.
“contratto quadro”, il quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura
del mandato); può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed
eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di
violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute
in esecuzione del “contratto quadro”; in ogni caso, deve escludersi che,
mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati
doveri di comportamento possa determinare, a norma dell’art. 1418, primo
comma, cod. civ., la nullità del cosiddetto “contratto quadro” o dei singoli atti
negoziali posti in essere in base ad esso.

Il secondo mezzo è infondato, atteso che, per giurisprudenza ormai costante,

Deve invece ritenersi fondato il terzo motivo, diversamente da quanto ritenuto
dal relatore nella proposta.
Come chiarito nella pronuncia del 17/2/2009, n. 3773, in materia di contratti di
intermediazione finanziaria, allorchè risulti necessario accertare la
responsabilità contrattuale per danni subiti dall’investitore, va accertato se
l’intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal
contratto di negoziazione nonché, in ogni caso, a tutte quelle obbligazioni

prima ancora dal d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415, nonché dalla normativa
secondaria, risultando, quindi, così disciplinato, il riparto dell’onere della prova:
l’investitore deve allegare l’inadempimento delle citate obbligazioni da parte
dell’intermediario, nonchè fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra
questo e l’inadempimento, anche sulla base di presunzioni; l’intermediario, a
sua volta, deve provare l’avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni
poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte, e, sotto il
profilo soggettivo, di avere agito “con la specifica diligenza richiesta”.
Ora, tale orientamento è stato sviluppato nella recente pronuncia 12544/2017,
che ha affermato che in materia di intermediazione finanziaria, gli obblighi
d’informazione che gravano sull’intermediario, dal cui inadempimento consegue
in via presuntiva l’accertamento del nesso di causalità del danno subito
dall’investitore ( e sul punto, conforme la pronuncia 25417/2016), impongono
la comunicazione di tutte le notizie conoscibili in base alla necessaria diligenza
professionale e l’indicazione, in modo puntuale, di tutte le specifiche ragioni
idonee a rendere un’operazione inadeguata rispetto al profilo di rischio
dell’investitore, ivi comprese quelle attinenti al rischio di

“default”

dell’emittente, con conseguente mancato rimborso del capitale investito, in
quanto tali informazioni costituiscono reali fattori per decidere, in modo
effettivamente consapevole, se investire o meno.
Ne consegue la sufficienza dell’allegazione dell’inadempimento agli obblighi
informativi da parte della Banca.
Va pertanto accolto il solo terzo motivo, con rinvio alla Corte d’appello di
Messina in diversa composizione, che si atterrà a quanto sopra evidenziato,e
che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

specificamente poste a suo carico dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) e

P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso; respinge gli altri; cassa la
sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello
di Messina,in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, in data 24 ottobre 2017

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