Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26579 del 28/11/2013


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Civile Sent. Sez. U Num. 26579 Anno 2013
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: PICCININNI CARLO

Svolgimento del processo
A seguito di segnalazione al Consiglio dell’Ordine di
Reggio Emilia da parte del G.I.P. del Tribunale di
Ancona, inviata all’esito del processo penale promosso
nei confronti dell’avv. Enrica Sassi in relazione al
reato di falsità materiale commessa da privato ( artt.
476, 482 c.p. ), il Consiglio dell’Ordine di Bologna
iniziava procedimento disciplinare a carico del detto
legale, contestando la violazione dei doveri di
probità, dignità e decoro ( art. 5 c.d. ), nonché
dell’obbligo di informazione ( art. 40 c.d. ) perché,
nella qualità di difensore di Paolini Teneggi nella
causa contro il Condominio Petrarca, falsificava sia il
dispositivo della decisione utilizzando la firma
apposta dal giudice in altra sentenza, che l’avviso di
deposito relativo a diverso processo.
Il procedimento si definiva con l’affermazione di

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Data pubblicazione: 28/11/2013

colpevolezza della Sassi

cui veniva inflitta la

sanzione della sospensione dall’esercizio professionale
per il periodo di due mesi in ragione
dell’assicurazione a torto data al cliente circa la
regolare instaurazione del giudizio di impugnazione.

veniva poi rigettata dal Consiglio Nazionale Forense
adito, che segnatamente ne dichiarava l’inammissibilità
perchè proposta oltre il termine di venti giorni
normativamente stabilito e perché insussistenti le
condizioni per disporre la sollecitata rimessione in
termini.
Avverso la sentenza Enrica Sassi proponeva ricorso per
cassazione affidato ad un motivo variamente articolato,
cui non ha resistito l’intimato.
La

controversia

veniva

quindi

decisa

all’esito

dell’udienza pubblica del 12.11.2013.
Motivi della decisione
Con il solo motivo di impugnazione la ricorrente ha
denunciato eccesso di potere e violazione di legge (
art. 36 1. 31.12.12, n. 247 ), con riferimento
all’omessa pronuncia sulla proposta eccezione di
prescrizione.
Ed

infatti,

pur

se

investito

di

un

gravame

inammissibile, secondo la ricorrente il giudice avrebbe

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L’impugnazione successivamente proposta dalla incolpata

avuto comunque l’obbligo di valutare e pronunciarsi
sull’esistenza di una causa di non punibilità maturata
nella fase del giudizio, con l’effetto che, nella
specie, il Consiglio Nazionale Forense avrebbe dovuto
emettere un provvedimento liberatorio, atteso che il

febbraio 2002, mentre il primo atto interruttivo della
prescrizione sarebbe stato risalente al maggio 2008.
Per di più la decisione sarebbe censurabile anche per
altro verso, vale a dire per il mancato accoglimento
dell’istanza di rimessione in termini sollecitata dalle
gravissime condizioni di salute che avrebbero afflitto
essa ricorrente, a torto disconosciute dall’organo
giudicante.
Le censure sono infondate.
Ed infatti, premesso che è incontestata la tardività
dell’impugnazione proposta avverso la decisione del
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna ( p. 5
del ricorso ), essendo questa intervenuta oltre il
termine di 20 giorni dalla data di notifica del
provvedimento oggetto di contestazione ( art. 50 r.d.l.
1933/1578 ),

si osserva che la Sassi ha denunciato

l’erroneità della statuizione sotto un duplice aspetto,
e più precisamente: a ) per il mancato accoglimento
dell’istanza di rimessione in termini; b ) per l’omessa

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fatto ( la falsificazione ) si sarebbe verificato nel

rilevazione della causa di proscioglimento della
prescrizione, che sarebbe stata apprezzabile nel corso
del giudizio disciplinare, e che a dire della
ricorrente avrebbe dovuto essere rilevata di ufficio
dall’organo giudicante.

Quanto alla doglianza sub b ) occorre infatti rilevare
che quella della prescrizione è una questione di
merito, che in quanto tale richiede, ai fini del
relativo esame, la corretta veicolazione della censura,
condizione questa che necessariamente presuppone,
quindi, l’ammissibilità dell’impugnazione.
Nella specie è pacificamente ammessa, come detto la
tardività del ricorso, sicché la contestata decisione
risulta correttamente emessa.
Quanto poi alla doglianza sub a ), occorre considerare
che la rimessione in termini, come istituto di
carattere generale, opera in caso di incolpevole
decorso del termine per impugnare. Nella specie il
Consiglio Nazionale Forense non si è discostato da
questo principio, ma ha più semplicemente ritenuto, con
motivazione sufficiente e immune da vizi logici, che
l’impedimento denunciato non fosse assoluto, così
operando una valutazione di merito in sintonia con la
giurisprudenza di questa Corte ( C. !O/16763, C.

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Entrambi i rilievi sono tuttavia privi di pregio.

10/2252, C. 08/3006 ) e comunque insindacabile in
questa sede di legittimità.
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato,
mentre nulla va disposto in ordine alle spese
processuali poiché gli intimati non hanno svolto

Non si applica infine la sanzione prevista dall’art. 13
D.P.R. 30.5.2002, n. 115, come modificato dall’art. l ,
comma 17, l. 24.12.12, n. 228, poiché il ricorso
risulta esente dall’obbligo del pagamento del
contributo unificato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Roma, 12.11.2013

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attività difensiva.

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