Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26579 del 21/12/2016

Cassazione civile, sez. VI, 21/12/2016, (ud. 21/10/2016, dep.21/12/2016),  n. 26579

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 19236 – 2015 R.G. proposto da:

V.R. – c.f. (OMISSIS) – M.d.C.A. – c.f.

(OMISSIS) – elettivamente domiciliate in Napoli, al corso A. Lucci,

n. 137, presso lo studio dell’avvocato Vincenzo Riccardi che,

congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato Clementina Di Rosa, le

rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al

ricorso.

– ricorrenti –

contro

MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

elettivamente domicilia.

– controricorrente –

Avverso il decreto dei 15.12.2014/30.1.2015 della corte d’appello di

Roma, assunto nel procedimenti riuniti iscritti ai nn. 51.054/2011 e

51.055/2011 R.V.G..

Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 21

ottobre 2016 dal consigliere Dott. Abete Luigi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al tribunale amministrativo regionale della Campania depositato il 22.1.1992 – unitamente al quale era depositata istanza di fissazione di udienza – V.R. e M.d.C.A. instavano per la declaratoria del silenzio serbato dal comune di (OMISSIS) in ordine alla corresponsione di adeguamenti ed arretrati stipendiali.

Depositate in data 4.12.2008 e 9.1.2009 istanze di prelievo ed ulteriori solleciti ai fini della risoluzione del giudizio, l’adito tribunale amministrativo definiva la lite con sentenza n. 21970 del 28.10.2010.

Con separati ricorsi, poi riuniti, alla corte d’appello di Roma depositati in data 9.2.2011 V.R. e M.d.C.A. si dolevano per l’irragionevole durata del summenzionato giudizio.

Resisteva il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Con Decreto dei 15 dicembre 2014/30 gennaio 2015 la corte d’appello di Roma rigettava le domande e compensava le spese.

Dava atto – la corte – che V.R. aveva dimostrato di aver presentato istanza di prelievo in data 23.9.2008 ed in data 30.12.2008 ed M.d.C.A. a sua volta aveva dimostrato di aver presentato istanza di prelievo in data 29.9.2008 ed in data 2.12.2008.

Indi esplicitava che unicamente a decorrere dal dì del deposito delle istanze di prelievo doveva computarsi la durata del giudizio “presupposto”, sicchè in tal guisa il giudizio innanzi al t.a.r. Campania aveva avuto una durata non superiore a tre anni e dunque una durata non irragionevole.

Avverso tale decreto hanno proposto ricorso sulla scorta di sette motivi V.R. ed M.d.C.A.; hanno chiesto che questa Corte ne disponga la cassazione con ogni susseguente statuizione in ordine alle spese di lite, da attribuirsi ai difensori anticipatari.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo le ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 112 del 2008, art. 54, come modificato dall'”allegato 4″ del D.Lgs. n. 104 del 2010, la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 bis, della L. n. 1034 del 1971, art. 21 bis, del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 81, della L. n. 205 del 2000, art. 9, comma 2, dell’art. 6, par. 1, della C.E.D.U., dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, dell’art. 13 della C.E.D.U., del trattato di Lisbona dell’1.12.2009 ex art. 6 T.U.E., degli artt. 2, 24 e 111 Cost..

Deducono che, qualora l’istanza di prelievo, siccome avvenuto nel caso di specie, sia stata proposta antecedentemente al 16.9.2010, data di entrata in vigore del codice del processo amministrativo, “dovrà essere indennizzato l’intero periodo di lungaggine processuale” (così ricorso, pag. 10); che, più esattamente, la presentazione dell’istanza di prelievo rende nel caso di specie incontrovertibile il diritto all’indennizzo sia con riferimento al periodo precedente sia con riferimento al periodo successivo alla presentazione dell’istanza stessa.

Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 112 del 2008, art. 54, come modificato dall’ “allegato 4″ del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 54, della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 bis, della L. n. 1034 del 1971, art. 21 bis, del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 81, della L. n. 205 del 2000, art. 9, comma 2, dell’art. 6, par. 1, della C.E.D.U., dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, dell’art. 13 della C.E.D.U., del trattato di Lisbona dell’1.12.2009 ex art. 6 T.U.E., degli artt. 2, 24 e 111 Cost..

Deducono che, in esito alla recepita interpretazione dell’art. 54 cit., la corte di merito avrebbe dovuto in ogni caso disapplicare il predetto articolo, giacchè in contrasto, in dipendenza – appunto – della patrocinata interpretazione, sia con l’art. 6 della C.E.D.U. sia con la L. n. 89 del 2001 di diretta derivazione comunitaria.

Con il terzo motivo le ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’art. 6, par. 1, della C.E.D.U., dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, dell’art. 13 della C.E.D.U., del trattato di Lisbona dell’1.12.2009 ex art. 6 T.U.E., degli artt. 2, 24 e 111 Cost..

Deducono che al cospetto di un giudizio protrattosi per diciotto anni sussiste in ogni caso la violazione delle garanzie di cui ai summenzionati articoli.

Con il quarto motivo le ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 112 del 2008, art. 54, come modificato dall'”allegato 4” del D.Lgs. n. 104 del 2010, della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 bis, della L. n. 1034 del 1971, art. 21 bis, del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 81, della L. n. 205 del 2000, art. 9, comma 2, dell’art. 6, par. 1, della C.E.D.U., dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, dell’art. 13 della C.E.D.U., del trattato di Lisbona dell’1.12.2009 ex art. 6 T.U.E., degli artt. 2, 24 e 111 Cost..

Deducono che alla luce della giurisprudenza comunitaria l’istanza di prelievo deve essere considerata irrilevante nel processo amministrativo, sicchè la sua mancata presentazione non può far ricadere sul ricorrente la responsabilità per l’irragionevole durata del giudizio.

Con il quinto motivo le ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 112 del 2008, art. 54, come modificato dall’ “allegato 4″ del D.Lgs. n. 104 del 2010, della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 bis, della L. n. 1034 del 1971, art. 21 bis, del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 81, della L. n. 205 del 2000, art. 9, comma 2, dell’art. 6, par. 1, della C.E.D.U., dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, dell’art. 13 della C.E.D.U., del trattato di Lisbona dell’1.12.2009 ex art. 6 T.U.E., degli artt. 2, 24 e 111 Cost..

Deducono che l’interpretazione patrocinata dalla corte distrettuale non si conforma all’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte di legittimità, segnatamente alla pronuncia n. 3740/2013, che per nulla ha ammesso che il dies a quo del processo amministrativo sia posposto alla data di presentazione dell’istanza di prelievo.

Con il sesto motivo le ricorrenti denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 112 del 2008, art. 54, come modificato dall’allegato 4” del D.Lgs. n. 104 del 2010, della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 bis, della L. n. 1034 del 1971, art. 21 bis, del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 81, della L. n. 205 del 2000, art. 9, comma 2, dell’art. 6, par. 1, della C.E.D.U., dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, dell’art. 13 della C.E.D.U., del trattato di Lisbona dell’1.12.2009 ex art. 6 T.U.E., degli artt. 2, 24 e 111 Cost..

Deducono che, alla luce dell’elaborazione giurisprudenziale della C.E.D.U., l’interpretazione per cui il dies a quo del processo amministrativo non può esser posposto alla data di presentazione dell’istanza di prelievo, è sicuramente conforme all’art. 117 Cost..

Con il settimo motivo le ricorrenti denunciano omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Deducono che alla stregua della documentazione prodotta la corte territoriale “avrebbe dovuto concludere che nella specie alcuna istanza di prelievo era necessaria e che la lungaggine processuale era imputabile solo ed esclusivamente all’organo giudicante” (così ricorso, pag. 32).

I motivi sono strettamente connessi.

Se ne giustifica pertanto la disamina congiunta.

In ogni caso sono meritevoli di accoglimento nei termini che seguono.

Si rappresenta che nel caso di specie il giudizio “presupposto” era pendente alla data del 16.9.2010 – dì a decorrere dal quale è divenuto operativo il D.Lgs. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, convertito nella L. 6 agosto 2008, n. 133, siccome modificato dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 3, comma 23 dell’allegato 4, – atteso che la sentenza che lo ha definito, è sopraggiunta in data 28.10.2010.

Conseguentemente la presentazione nel giudizio “presupposto” dell’istanza di prelievo senza dubbio condizionava e condiziona l’utile proposizione della domanda di equa riparazione sia con riferimento al periodo decorso successivamente sia con riferimento al periodo decorso antecedentemente alla presentazione della medesima istanza di prelievo (cfr. Cass. 15.2.2013, n. 3740, secondo cui, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, come modificato dal D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 3, comma 23, dell’allegato 4, nei giudizi pendenti alla data del 16.9.2010 la presentazione dell’istanza di prelievo condiziona la proponibilità della domanda di indennizzo anche per il periodo anteriore alla presentazione medesima).

Nondimeno questa Corte spiega che, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo, l’istanza di prelievo, anche quando condiziona “ratione temporis” la proponibilità della domanda di indennizzo, non incide sul computo della durata del processo, che va riferita all’intero svolgimento processuale e non alla sola fase seguente detta istanza (cfr. Cass. 1.7.2016, n. 13554).

Su tale scorta si rileva che nella fattispecie, siccome la stessa corte di merito ha dato atto, le ricorrenti hanno provveduto alla presentazione dell’istanza di prelievo.

Di conseguenza il computo della durata del giudizio “presupposto” ed il riscontro della sua eventuale irragionevole protrazione non erano da operare a decorrere dal dì di deposito dell’istanza di prelievo, ma dal dì di deposito dell’iniziale ricorso con il quale era stato adito il tribunale amministrativo regionale.

In accoglimento del ricorso il decreto dei 15.12.2014/30.1.2015 della corte d’appello di Roma va cassato con rinvio alla medesima corte in diversa composizione.

All’enunciazione – in ossequio alla previsione dell’art. 384 c.p.c., comma 1, – del principio di diritto – al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio – può farsi luogo per relationem, negli stessi termini espressi dalla massima desunta dall’insegnamento di questa Corte n. 13554 dell’1.7.2016 dapprima citato.

In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto dei 15.12.2014/30.1.2015 della corte d’appello di Roma; rinvia alla stessa corte d’appello di Roma in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016

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