Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26579 del 12/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2011, (ud. 11/11/2011, dep. 12/12/2011), n.26579

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 712/2010 proposto da:

N.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA APRICALE 13, presso lo studio dell’avvocato VITOLO MASSIMO,

rappresentata e difesa dall’avvocato DE GUELMI Kitty giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante in proprio e quale

mandatario della SCCI SPA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentati e difesi dagli avvocati SGROI Antonino, CALIULO LUIGI,

MARITATO LELIO giusta mandato speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

EQUITALIA POLIS SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 46/2009 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

SEZIONE DISTACCATA di BOLZANO del 7/10/2009, depositata il

16/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito l’Avvocato Carla D’Aloisio (delega avvocato Antonino Sgroi)

difensore del controricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che nulla

osserva.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata alla adunanza in Camera di consiglio del 7 aprile 2011 ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

Con ricorso notificato il 24 dicembre 2009, N.M. chiede la cassazione della sentenza depositata il 16 ottobre precedente, con la quale la Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, ha respinto l’appello da questa proposto avverso la decisione del Tribunale di Bolzano di rigetto dell’opposizione alla cartella esattoriale notificatale il 3 dicembre 2005, con la quale le era stato intimato il pagamento di Euro 6.354,00 relative ad omissione contributive INPS per il periodo dal 22 dicembre 1999 al 16 febbraio 2002 e afferenti a tre lavoratrici subordinate ( A.F.W., F.M.T. ed E.M.), impiegate nella pulizia di appartamenti affittati a terzi.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione di norme di diritto, quanto pretesa “mancanza di accertamento e prova in fatto in ordine all’attività di affittacamere e di residence, illegittimità della sentenza sul punto ed errata qualificazione dell’attività in capo alla ricorrente”;

2) “violazione e falsa applicazione di norme di diritto – Omessa decisione e mancanza di accertamento in ordine alla regolarizzazione delle lavoratrici B., K.M., K.E., W.A. e F.M.T., di cui alle domande… di emersione dei rapporti di lavoro”;

3) violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, artt. 3, 4 e 5;

4) violazione degli artt. 3 e 4 Cost., e del principio di ragionevolezza, quanto al mancato accoglimento delle richiesta di regolarizzazione e riallineamento retributivo e contributivo delle cinque lavoratoci di cui al punto 2;

5) violazione dell’art. 97 Cost., nonchè eccesso di potere per manifesta illogicità e ingiustizia e per difetto di istruttoria, sempre con riferimento all’argomento di cui al punto precedente;

6) eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta nonchè sotto il profilo del travisamento dei fatti.

L’INPS, anche quale mandatario della S.C.CI. s.p.a., resiste alle domande della N. con proprio rituale contri corso, mentre la Equitalia Polis regolarmente intimata, non si è costituita in questa sede.

Il procedimento, in quanto promosso con ricorso avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69 è regolato dall’art. 360 c.p.c., e segg., con le modifiche e integrazioni apportate dalla predetta legge.

Il ricorso (di cui non sempre è pienamente percepibile il significato e apprezzabile la pertinenza rispetto al caso di specie) è manifestamente infondato e va pertanto trattato in Camera di consiglio per essere respinto.

Come rilevato dal controricorrente, i motivi di ricorso diversi dal secondo sono infatti inammissibili perchè attinenti a deduzioni difensive che già la Corte d’appello ha accertato non essere state proposte tempestivamente nel giudizio di primo grado, in cui la opponente aveva unicamente dedotto vizi formali della cartella esattoriale, della iscrizione a ruolo e della notifica dell’accertamento dell’infrazione relativa nonchè la prescrizione dei contributi pretesi, l’avvenuto loro pagamento e l’erroneo calcolo delle sanzioni civili.

Con riguardo alla censura di cui al secondo motivo, la Corte territoriale ha accertato che il rigetto della domanda di regolarizzazione e di riallineamento retributivo e contributivo del 28 settembre 2007 e del 26 settembre 2008 (relative anche a due delle posizioni investite dalla richiesta di pagamento di contributi nel presente giudizio) era stato correttamente motivato dall’INPS con l’assenza dei presupposti stabiliti dalla L. n. 296 del 1996 (c.d.

finanziaria del 1997).

In particolare, sarebbe mancata, secondo la Corte territoriale, la stipula di un accordo aziendale ovvero, nel caso di aziende in cui non siano presenti rappresentanze sindacali aziendali, territoriale con le OO.SS. aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative, finalizzato alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria (comma 1193, dell’art. 1 della legge) nonchè il requisito cronologico alla stregua del successivo comma 1195.

Un tale accertamento non viene investito da specifiche censure da parte della ricorrente e deve pertanto ritenersi definitivo, con la conseguente inammissibilità anche del secondo motivo di ricorso”.

Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, rigettando conseguentemente il ricorso, con la condanna della ricorrente alle spese dell’INPS, liquidate in dispositivo. Nulla per le spese dell’intimata, che non ha svolto difese in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare all’INPS le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 1.800,00, oltre accessori, per onorari. Nulla per le spese di Equitalia Polis s.p.a..

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2011

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