Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26578 del 28/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. U Num. 26578 Anno 2013
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: PICCININNI CARLO

Data pubblicazione: 28/11/2013

Svolgimento del processo
Con ricorso notificato il 21.6.2010 la Ingegnambiente
s.r.l. conveniva in giudizio davanti al Tribunale
Superiore delle Acque la Provincia di Avellino e la

2

Regione

Campania,

per

sentir:

a

)

dichiarare

l’annullamento degli atti posti a base del rigetto
dell’istanza avente ad oggetto il rilascio di una nuova
concessione trentennale di piccola derivazione per
l’attingimento di acqua dal fiume Calore, finalizzato

sito nel territorio di Mirabella Eclano di cui in data
29.11.2008

esso

ricorrente

aveva

acquistato

la

titolarità; b ) emettere idonea misura cautelare.
Con riferimento a quest’ultima richiesta il Tribunale
adito disponeva ” l’obbligo, per la Provincia intimata,
di proseguire l’iter istruttorio e concluderlo in modo
espresso e motivato “, statuizione rispetto alla quale
l’ente territoriale destinatario del provvedimento
osservava che , il procedimento di concessione di
derivazione

non può proseguire come procedimento

autonomo ma va ricondotto all’interno del
procedimento tecnico previsto dall’art. 12 d.lgs.
387/03, che radica la competenza in capo ai Comuni o,
mancando i titoli abilitativi, in Conferenza unificata
t/

Dall’avvenuto

incardinamento

del

procedimento

autorizzativo in capo al Comune di Mirabella Eclano e
dall’avvenuta valutazione negativa di quest’ultimo, che
riteneva il sollecitato rilascio della concessione non

3

al ripristino di funzionalità dell’impianto elettrico

compatibile con le proprie prescrizioni urbanistiche,
discendeva poi ( in data 20.10.2011 ) la proposizione
di atto per motivi aggiunti, con il quale l’attrice
affermava ( ribadendolo ) di essere proprietaria
dell’impianto e sottolineava l’autonomia funzionale del

unica ex d.lgs. 03/387, oltre che l’inapplicabilità
nella specie del relativo procedimento, a causa del
tipo e delle dimensioni delle opere da realizzare.
La Provincia, costituitasi, chiedeva il rigetto della
domanda ed il Comune, intervenuto ” ad opponendum ”
nella qualità di controinteressato pretermesso,
eccepiva l’inammissibilità della impugnazione,
ritenendola comunque infondata nel merito.
Il Tribunale Superiore dichiarava improcedibile il
ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, nella
parte in cui la Provincia aveva proseguito l’iter
istruttorio e lo aveva concluso in modo espresso e
motivato, così definendo il merito della domanda,
mentre lo accoglieva per la restante parte, annullando
la citata nota della Provincia di Avellino del
21.6.2011 e condannando quest’ultima al risarcimento
del danno da ritardo, oltre che al ristoro delle spese
tecniche sostenute.
In particolare il giudicante escludeva che al Comune

4

procedimento concessorio rispetto all’autorizzazione

potesse essere riconosciuta la qualità di contro
interessato, e quanto ai motivi aggiunti ne rilevava la
fondatezza.
In proposito osservava che i profili posti a base del
provvedimento di rigetto sarebbero stati individuabili:

d.lvo 2003/387; b ) nella impossibilità per il
ricorrente di accedere alla DIA per le opere da
eseguire, a causa della mancata dimostrazione della sua
qualità di proprietaria delle infrastrutture connesse
all’idroderivazione; c ) nella pretesa incompatibilità
dell’iniziativa con le regole urbanistiche vigenti nel
territorio del Comune.
Tuttavia sui detti aspetti sarebbe stato necessario
rispettivamente considerare: sub a ) l’invocata
concessione sarebbe finalizzata alla riattivazione di
impianto idroelettrico di potenza inferiore a Kw 100, e
pertanto sfuggirebbe comunque alla procedura
semplificata ex art. 12, comma 5, del citato decreto
legislativo. In ogni modo il procedimento concessorio
ex art. 7, comma 1 R.D. 1933/1775 non sarebbe assorbito
da quello per il rilascio dell’autorizzazione unica ex
art. 12, comma 3, e ciò sotto un duplice aspetto, e più
precisamente: l ) perché tale ultimo procedimento
servirebbe a concentrare in un unico contenitore tutti

5

a ) nella ravvisata competenza del Comune ai sensi del

gli atti autorizzativi occorrenti ( tra l’altro ) alla
riattivazione e all’esercizio degli impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili, ipotesi del tutto diversa da quella
oggetto di esame che riguarda una concessione di

idroelettrici costituisce un , prius

NN ;

2 ) il

contenitore ex art. 12, comma 3, nulla innoverebbe in
ordine alle potestà autorizzative esercitabili per
ciascuna attività, ma più semplicemente ne imporrebbe
la contestuale valutazione in un unico ambito logico
giuridico. Eventuali forme di semplificazione e
coordinamento tra il procedimento unico ex art. 12 e
quello concessorio, in astratto utilmente realizzabili,
avrebbero potuto essere infine correttamente
individuate dalle Regioni, ma non certo anche dalle
Province, pur se delegate al rilascio delle singole
concessioni; sub b ) il contenitore procedimentale ora
richiamato sarebbe finalizzato alla semplificazione ed
alla unificazione delle procedure, nella prospettiva di
favorire un più rapido, coordinato e coerente assenso,
sicchè sarebbe evidente l’illegittimità della
statuizione, ” che oppone .. un diniego all’istanza del
privato basandolo su uno strumento di semplificazione
amministrativa “. Quanto alla proprietà dell’impianto

6

idroderivazione, che rispetto agli impianti

idroelettrico, la ricorrente ne sarebbe risultata
proprietaria a far tempo dal 29.11.2008, ma il dato
sarebbe comunque irrilevante sia perché per le opere di
riattivazione, quale quella in oggetto, sarebbe
sufficiente la sola DIA ai sensi del paragrafo 12.8 del

sarebbe basato sull’errata confusione fra il
provvedimento concessorio e quello autorizzatorio; sub
c ) la Provincia si sarebbe limitata a riferire
l’asserita incompatibilità dell’impianto idroelettrico
con lo strumento urbanistico del Comune, ” senza dare
alcuna spiegazione, neppure sulla consistenza stessa
del contenuto impeditivo della prescrizione urbanistica
sul punto ”
Avverso la decisione la Provincia di Avellino ha
proposto ricorso ex art. 111 Cost. affidato a tre
motivi, sostenuto ad adiuvandum ” dal Comune di
Mirabella Eclano e contrastato dalla Ingegnambiente con
controricorso, con il quale è stata fra l’altro
eccepita l’inammissibilità del ricorso.
La

controversia

veniva

quindi

decisa

all’esito

dell’udienza pubblica del 12.11.2013.
Motivi della decisione
Con i motivi di impugnazione la Provincia di Avellino
ha rispettivamente denunciato: l ) violazione degli

7

D.M. 10.9.2010, sia perché l’assunto della ricorrente

artt. 208 T.U. Acque R.D. 1775/33, 41 d.lgs. 104/2010 e
omessa declaratoria di inammissibilità del ricorso per
motivi aggiunti, a causa dell’omessa notifica al
controinteressato Comune di Mirabella Eclano, che
sarebbe stato portatore di posizione giuridicamente

2 ) violazione dell’art. 12 d.lgs. 287/03, per l’errata
qualificazione della nota n. 41397 del 21.6.2011 ”
quale diniego definitivo al rilascio dell’istanza di
concessione inoltrata dalla Ingegnambiente “, e ciò in
contrasto con l’affermazione secondo la quale ” Il
procedimento non può proseguire come procedimento
autonomo .. ” contenuta nella stessa nota. Inoltre il
tribunale avrebbe errato nella individuazione della
normativa applicabile per l’omessa considerazione: che
la regolamentazione delle fonti energetiche alternative
sarebbe dotata di regole proprie; che le linee guida
della disciplina, quale risultante dal complesso di
norme succedutesi nel tempo, per la parte di interesse
stabilirebbero che il ricorso alla DIA sarebbe
ammissibile nel caso di richiesta proveniente da
soggetto avente ” titolo sulle aree o sui beni
interessati dalle opere e dalle infrastrutture connesse
situazione in fatto di cui non vi sarebbe prova;
che, ove non consentito il ricorso alla DIA per la

8

qualificata;

preclusione indicata, si applicherebbe l’art. 12, commi
3 e 4, d.lvo 387/03, in tema di autorizzazione unica;
che l’Autorità di Bacino dei fiumi Liri – Garigliano e
Volturno con nota del 10.12.2010 aveva prescritto che
il sollecitato assenso al prelievo dovesse essere

concedente,

in ordine all’esistenza di eventuali

vincoli di salvaguardia territoriale; che pertanto
l’unica

strada percorribile per la realizzazione

dell’impianto in questione sarebbe stata quella
dell’autorizzazione unica ex art. 12 d.lvo 387/03;
3 ) violazione degli artt. 2 bis 1. 241/90, 2043, 2117
c.c.,

con

riferimento

alla

quantificazione

del

risarcimento del danno disposto per l’inosservanza del
termine di conclusione del procedimento, liquidazione
disposta pur in assenza della prova del pregiudizio,
oltre che del dolo e della colpa addebitabile alla
Pubblica Amministrazione.
Con il controricorso ” ad adiuvandum ” il Comune ha a
sua volta denunciato: l ) violazione degli artt. 192
R.D. 1775/33, 24, 111 Cost., per mancata integrazione
del contraddittorio nei suoi confronti.
Dalla lettura degli atti della Provincia il Comune
sarebbe

infatti

facilmente

identificabile

come

destinatario del provvedimento e portatore di un

9

subordinato alla verifica, da parte dell’ente

interesse che l’avrebbe legittimato ad intervenire,
sicchè la mancata notifica del ricorso si porrebbe in
contrasto con la normativa vigente, dando causa ad una
lesione del diritto di difesa;
2 ) violazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 132

relativo all’affermata titolarità della richiedente sui
beni interessati dalle opere e dalle infrastrutture
connesse, affermazione che risulterebbe apodittica e in
contrasto con nota del demanio di opposto tenore.
L’eccezione di inammissibilità del ricorso per
tardività è fondata.
Ed infatti, ai sensi degli artt. 201 e 202 R.D.
1775/1933 i termini per l’impugnazione delle sentenze
del Tribunale Superiore della Acque in unico grado sono
quelli ” indicati nell’art. 518 del codice di procedura
civile ridotti alla metà e decorrono dalla
notificazione del dispositivo della sentenza, fatta a
norma dell’art. 183 R.D. 1775/1933 “.
Orbene, tenuto conto del fatto che il rinvio ai termini
processuali previsti nel codice di procedura civile del
1865 è da considerare ricettizio ( C. 11/505, C.
09/19448 ), il termine impugnatorio che ne risulta è di
quarantacinque giorni, atteso che quello indicato dal
citato previgente art. 518 è di novanta giorni.

10

c.p.c., per difetto assoluto di motivazione sul punto

Detto termine decorre poi dalla notifica integrale del
dispositivo ( C. 11/24413, C. 11/15144, C. 10/7607 ),
che nella specie è stata eseguita il 17.4.2012,
circostanza da cui discende che il passaggio in
giudicato della sentenza, è intervenuto a far tempo dal

per la notifica in data 14.11.2012, e quindi
tardivamente.
La

Provincia

di

Avellino,

che pur

a

fronte

dell’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione non
ha presentato memoria, ha poi verbalmente eccepito in
udienza l’incostituzionalità della disposizione che
fissa in quaranta giorni il termine impugnatorio contro
le sentenze emesse dal tribunale Superiore delle Acque,
in quanto asseritamente lesiva del diritto di difesa.
Tale eccezione è tuttavia manifestamente infondata,
atteso che la notifica del dispositivo della sentenza
consente un adeguato esercizio del detto diritto, che
può utilmente essere azionato nel congruo termine di
quarantacinque giorni.
Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile, con condanna della ricorrente, in quanto
soccombente, al pagamento delle spese processuali
sostenute dalla Ingegnambiente, liquidate in
dispositivo.

11

3.6.2012, mentre il ricorso è stato invece presentato

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità sostenute da Ingegnambiente, liquidate in C
3.200, di cui C 3.000 per compenso, oltre agli

Roma, 12.11.2013
/9

Il consigliere estensore

Il

sidente
—-)-

5v

fy

accessori di legge.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA