Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26578 del 21/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 21/12/2016, (ud. 25/10/2016, dep.21/12/2016),  n. 26578

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di

Frosinone con ordinanza n. 263/2013, depositata il 31/052016 nel

procedimento pendente tra:

V.R.;

contro

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), in persona del Responsabile Contenzioso

Esattoriale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE 39,

presso lo studio dell’avvocato PASQUALE VARI’, che la rappresenta e

difende giusta mandato in calce alla memoria;

– resistente –

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. T. BASILE che

chiede dichiararsi l’inammissibilità del conflitto;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA GRAZIOSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, visti gli atti, osserva quanto segue:

– il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Frosinone, davanti al quale è stato tempestivamente riassunto da parte della opponente Rosalba Valenzano con atto del 2 marzo 2016 un giudizio di opposizione all’esecuzione avviata da Equitalia Sud S.p.A. in forza di ordinanza del 12 dicembre 2015 del Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Roma, con ordinanza del 31 maggio 2016, ritenendo che sussista competenza territoriale inderogabile del Tribunale di Roma ex art. 26 bis c.p.c., ha presentato a questa Suprema Corte istanza di regolamento di competenza per dirimere l’insorto conflitto;

– viste la memoria ex art. 47 c.p.c., di Equitalia Sud S.p.A. – che condivide il contenuto dell’ordinanza promuovente il regolamento di competenza – e la relazione del Procuratore Generale che ha concluso per l’inammissibilità del conflitto, le cui conclusioni questa Corte ritiene di condividere;

– rilevato che, come osservato dal Procuratore, non è applicabile l’istituto del regolamento di competenza avverso provvedimento del giudice dell’esecuzione che la propria competenza abbia affermato o negato, dato che le peculiari natura e struttura del processo esecutivo non consentono di applicarvi le impugnazioni previste per il processo di cognizione, onde gli eventuali vizi potranno essere fatti valere, a parte l’istanza di revoca, solo mediante l’opposizione agli atti esecutivi, essendo riconducibile l’errore sulla competenza al concetto di irregolarità di cui all’art. 617 c.p.c. (giurisprudenza consolidata in tal senso: Cass. ord. 21665/2015; Cass. 17845/2014; Cass. 16292/2011);

– ritenuto che pertanto il conflitto debba essere dichiarato inammissibile, non essendovi luogo per pronuncia sulle spese.

PQM

Dichiara inammissibile il regolamento. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016

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