Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26578 del 18/10/2019

Cassazione civile sez. III, 18/10/2019, (ud. 05/06/2018, dep. 18/10/2019), n.26578

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCURTORIA

sul ricorso proposto da:

S.V., elettivamente domiciliato in Roma, VIA ANASTASIO II

80, presso lo studio dell’avvocato ADRIANO BARBATO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SILVIA BIONDI giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

E.K.N.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE

DE’ CENCI 21, presso lo studio dell’avvocato SIMON PIETRO FRANCESCO

CIOTTI, rappresentato e difeso dall’avvocato FABRIZIO NATALIZI

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

AMISSIMA ASSICURAZIONI GIA’ CARIGE ASSICURAZIONI, AZIENDA OSPEDALIERA

(OMISSIS);

– intimati –

e da

AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA (già CARIGE ASSICURAZIONI) in persona del

Dirigente e Procuratore speciale Dott. A.C.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 27 presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI, rappresentata e

difesa dall’avvocato DIEGO MUNAFO’ giusta procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

E.K.N.B., S.V., A.S.S.T. DELLA VALTELLINA E

ALTO LARIO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3169/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 12/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/06/2018 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE IGNAZIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ADRIANO BARBATO;

udito l’Avvocato FABRIZIO NATALIZI;

udito l’Avvocato FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI;

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1.Nel 2010 E.K.N.B. convenne in giudizio il Dott. S.V., suo ginecologo di fiducia, rappresentando che lo stesso, a causa dell’omessa diagnosi della presenza di malformazioni fetali (assenza di parte dell’arto inferiore destro e presenza di malformazioni alle dita delle mani), pur avendo eseguito l’ecografia morfologica oltre la ventesima settimana di gravidanza, aveva pregiudicato il suo diritto di autodeterminazione alla scelta di interruzione della gravidanza, provocandole ingenti danni non patrimoniali (alla sua persona per inabilità temporanea, invalidità permanente, alla sfera sessuale ed affettiva) e patrimoniali (diminuzione dell’attività professionale di avvocato e del reddito professionale, spese di cura, di assistenza e per protesi, adeguamento dell’abitazione e mantenimento del figlio). Il S., contestate le pretese dell’attrice, chiamò in causa la Carige Assicurazioni s.p.a. (compagnia garante per la responsabilità civile del medico) e l’Azienda Ospedaliera (OMISSIS).

2. Espletata CTU medico-legale, sia per l’accertamento e la quantificazione del danno non patrimoniale patito dalla madre, sia per la quantificazione dei costi necessari per la protesizzazione del bambino, il tribunale adito dichiarò il medico responsabile ex art. 1218 c.c. per il non corretto adempimento delle obbligazioni assunte da contratto e lo condannò a risarcire il danno (per un totale di circa Euro 1.800.000,00, comprensivo del danno biologico subito dalla signora al 6%, aumentato per personalizzazione del 50%, del danno biologico temporaneo, per 17.000 Euro, delle spese per il mantenimento del figlio fino a 25 anni per 600.000 Euro, delle spese per l’adattamento della casa per 25.000,00 Euro e delle spese per l’acquisto di protesi per tutta la presumibile vita del figlio per 1.164.000,00 Euro); condannò inoltre la Carige a manlevare il convenuto fino alla concorrenza del massimale, escludendo qualsiasi responsabilità della struttura sanitaria.

3.Contro la sentenza n. 755/2015 del Tribunale di Como proposero separati appelli, poi riuniti, la Carige e il S.. Si costituirono l’appellata E.K., che propose appello incidentale, e l’Azienda Ospedaliera.

4. La Corte d’appello, in parziale accoglimento delle impugnazioni principali proposte e respingendo l’appello incidentale della danneggiata, condannava il convenuto al risarcimento del danno per un minore importo (1.440.000,00) oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno sino alla data della sentenza di primo grado, con gli interessi legali dalla data della sentenza al saldo, confermato il resto.

Il giudice di appello, riducendo l’importo finale (in ragione di una minore stima del costo per la futura sostituzione delle protesi, e della riliquidazione di interessi e rivalutazione secondo i dettami di Cass. S.U. 1712/95), confermava la linea decisionale del giudice di primo grado: riteneva provata la volontà della madre di procedere all’interruzione di gravidanza se fosse stata correttamente informata delle malformazioni fetali, evincendola dalla stessa scelta della donna di effettuare l’amniocentesi (con espressa indicazione nell’analisi della presenza di una “motivazione psicologica”) e dalla CTU, da cui emergeva che -per circa due anni dalla nascita del figlio e a causa delle malformazioni di questi e delle ricadute sulla sua vita personale della nascita di un bambino con significative menomazioni, inclusa una travagliata separazione dal compagno e padre del bambino l’attrice era stata soggetta a forte depressione.

Riconosceva l’esistenza di un danno biologico nella misura del 6% ed affetinava che con riguardo alla liquidazione del danno non patrimoniale esistenziale e psichico, essa andasse effettuata in base alle Tabelle del Tribunale di Milano e non all’art. 139 cod. ass. in quanto, in assenza dell’obbligo di assicurazione obbligatoria per i medici per mancata emanazione dei decreti attuativi dalla Legge Balduzzi, non si giustificava alcuna limitazione del risarcimento; respingeva la censura di ultrapetizione mossa dall’appellante S. circa il risarcimento delle future spese per il mantenimento del bambino, sul presupposto che nell’atto di citazione la richiesta risarcitoria era stata formulata dalla E.K. con riferimento a due distinte voci (ossia maggiori esborsi per trasporto, educazione e assistenza a causa dell’handicap del bambino; e mantenimento vero e proprio); con riguardo agli importi liquidati dal CTU per protesi aggiuntive rispetto a quelle erogate dal SSN, riteneva che essi dovessero essere liquidati non in funzione della presumibile aspettativa di vita del figlio -come statuito dal Tribunale – ma dell’aspettativa di vita della madre, sul presupposto che il figlio non sarebbe mai diventato economicamente autonomo, perchè invalido al 100% secondo la valutazione della commissione medica per l’accertamento delle invalidità civili.

5. Contro la sentenza n. 3169/2016 della Corte d’appello di Milano, depositata il 12.08.2016, propongono separati ricorsi ricorso per Cassazione il Dott. S.V. con cinque motivi e la Amissima Ass.ni s.p.a., proponendo sei motivi.

Resiste con controricorso Nura Beatrice E.K..

Sia il S. che la Amissima ass.ni s.p.a., già Carige, hanno depositato memoria.

6. Il ricorso è stato discusso alla udienza pubblica del 5 giugno 2018, ed ivi trattenuto in decisione.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Che la controversia riveste rilevanza nomofilattica, vertendo su questioni che ineriscono alle più importanti e nuove tematiche in materia di responsabilità sanitaria (in particolare, nel caso concreto, le questioni connesse alla estensione del sistema di liquidazione delle micropetmanenti disciplinato dall’art. 139 cod. ass. anche al settore della responsabilità medica e della retroattività o meno della c.d. L. Balduzzi e della c.d. L. Gelli) – ricadendo pertanto tra quelle individuate con provvedimento in data 15.1.2019 dal Presidente titolare della terza sezione civile come necessitanti di trattazione unitaria, onde assicurare la uniforme enunciazione dei principi di diritto;

che appare, pertanto, opportuna una nuova trattazione in pubblica udienza, previo rinvio a nuovo ruolo, tenendo conto che è già operativa la metodologia organizzativa (Progetto Sanità) adottata dalla terza sezione e volta alla rilevazione e concentrazione delle questioni nuove, o che presentino specifiche “criticità”, in apposite udienze dedicate ad un esame sistematico di esse.

P.Q.M.

Dispone il rinvio a nuovo ruolo della causa R.G. 5474 – 2017.

Così deciso in Roma, in sede di riconvocazione, il 20 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2019

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