Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26578 del 12/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2011, (ud. 11/11/2011, dep. 12/12/2011), n.26578

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22406/2009 proposto da:

T.N. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato BELTRAME Claudio giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTO DI VENEZIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 583/2009 del GIUDICE DI PACE di MESTRE del

30/03/09, depositata il 19/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO IANNIELLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La causa è stata chiamata alla adunanza in Camera di consiglio del 7 aprile 2011 ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Avverso l’ordinanza ingiunzione n. prot. 3344/05 del 13 agosto 2007, notificata il 21 settembre 2007, con la quale il Prefetto di Venezia aveva ingiunto a T.N. il pagamento della sanzione amministrativa di Euro 4.073,40, oltre a spese, per indebita percezione di un assegno di maternità di Euro 1.357,80 (art. 316 ter c.p., comma 2), la T. aveva proposto opposizione, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22, avanti al Giudice di pace di Mestre, che, con sentenza depositata il 19 agosto 2009, ha dichiarato l’opposizione inammissibile, ai sensi dell’art. 23 della Legge citata, in quanto il relativo ricorso era stato depositato presso la cancelleria del giudice di pace il 25 ottobre 2007, e pertanto oltre il termine di trenta giorni stabilito a pena di inammissibilità dalla legge.

Avverso tale sentenza propone ora ricorso per cassazione, notificato il 15 ottobre 2009, la T., chiedendone, con un unico motivo, l’annullamento.

La Prefettura di Venezia, ritualmente intimata, non si è costituita.

Il procedimento, in quanto promosso con ricorso avverso una sentenza depositata successivamente alla data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69 è regolato dall’art. 360 c.p.c., e segg., con le modifiche e integrazioni apportate dalla predetta legge.

Il ricorso è manifestamente fondato e va pertanto trattato in Camera di consiglio per essere accolto.

Con sentenza del 18 marzo 2004 n. 98, pubblicata sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 12 del 24 marzo 2004, la Corte costituzionale ha infatti dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22, nella parte in cui non consente l’utilizzo del servizio postale per la proposizione dell’opposizione e richiamato le proprie precedenti sentenze nn. 28 del 2004 e 477 del 202, per ricordare che l’opposizione dovrà essere ritenuta tempestiva quanto la spedizione del plico sia intervenuta entro il termine previsto dal comma 1, dell’art. 22 in parola, ancorchè il procedimento di comunicazione si completi poi con la ricezione del plico da parte del destinatario.

Poichè, secondo quanto sostenuto dalla ricorrente, risulta infatti dagli atti allegati al ricorso e specificatamente in esso richiamati, che la trasmissione del ricorso in opposizione all’ordinanza ingiunzione in parola è avvenuta a mezzo del servizio postale, con invio della relativa raccomandata con avviso di ricevimento in data 22 ottobre 2007, ricevuta dalla cancelleria del giudice di pace di Mestre il successivo 25 ottobre e poichè il precedente 21 ottobre (trentesimo dalla data di notifica dell’ordinanza) cadeva di domenica, con conseguente proroga del termine al giorno successivo non festivo, se ne deve dedurre che l’opposizione era tempestiva”.

Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, relativamente alla fondatezza del ricorso, che va pertanto accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice di pace di Mestre.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, al giudice di pace di Mestre, in persona diversa.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2011

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