Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26577 del 27/11/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 26577 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: CURZIO PIETRO
ORDINANZA
sul ricorso 9333-2013 proposto da:
SANTORO GIUSEPPE SNTGPP54TO6B774N, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 6, presso lo studio
dell’avvocato MARCHIO FRANCESCO, rappresentato e difeso
dall’avvocato LEONARDO ROCCO FILARETI giusta mandato a
margine del ricorso per correzione errore materiale;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA
80185250588;
–
intimato
avverso la sentenza n. 5415/2013 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA, depositata il 05/03/2013;
–
Data pubblicazione: 27/11/2013
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CURZIO;
è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUGGI.
Ric. 2013 n. 09333 sez. ML – ud. 10-10-2013
-2-
(
Ragioni della decisione
Esso contiene peraltro una richiesta di correzione inammissibile, perché la sentenza
ha disposto che, a seguito dell’annullamento della sentenza della Corte d’appello di
Catanzaro, giudice di rinvio fosse la Corte d’appello di Napoli e la richiesta di
indicare la stessa Corte di Catanzaro formulata dall’istante è priva di ogni
fondamento.
PQM
La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della sesta sezione civile del 10
ottobre 2013.
Il ricorso per cassazione proposto da Santoro Giuseppe nei confronti del MIUR è
stato depositato ma non notificato. E’ quindi improcedibile.