Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26577 del 23/11/2020
Cassazione civile sez. I, 23/11/2020, (ud. 09/10/2020, dep. 23/11/2020), n.26577
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11063/2019 proposto da:
O.K., elettivamente domiciliato in Roma Via Alberito II, 4,
presso lo studio dell’avvocato Angelelli Mario Antonio, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, (OMISSIS);
– intimato –
e contro
Ministero Dell’interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma
Via Dei Portoghesi 12, Avvocatura Generale Dello Stato, che lo
rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 5509/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il
14/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
09/10/2020 da Dott. CAPRIOLI MAURA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che:
con decreto depositato in data 14.3.2019, il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda proposta da O.K., cittadino della (OMISSIS), volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione sussidiaria o in estremo subordine umanitaria.
E’ stato, in primo luogo, ritenuto che difettassero i presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente dello status di rifugiato, non essendo il suo racconto stato ritenuto credibile (costui aveva riferito dichiarazione discordanti per quel attiene alla composizione della sua famiglia e su alcun punti essenziali del racconto).
Al richiedente è stata inoltre negata la protezione sussidiaria, essendo stata ritenuta l’insussistenza di una situazione di violenza generalizzata nella sua zona di provenienza.
Il ricorrente non è stato comunque ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari per carenza di una condizione di vulnerabilità.
O.K. ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi.
Il Ministero dell’Interno si è costituito con controricorso.
Va preliminarmente rilevato che il ricorso è stato presentato in virtù di una procura speciale, rilasciata su foglio separato e materialmente congiunta all’atto, priva dell’indicazione della data in cui la stessa è stata conferita;
Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, introdotto dal D.L. n. 13 del 2017, ed applicabile al caso di specie, prevede tuttavia che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”;
la mancanza sia dell’indicazione della data di rilascio della procura speciale, sia della correlata certificazione impedisce di verificare l’avvenuto conferimento della stessa in epoca successiva alla comunicazione del decreto impugnato; ne consegue l’inammissibilità del ricorso presentato in virtù di una simile procura (Cass. 2020 nr. 2342);
il rilievo ha carattere assorbente e rende superfluo l’esame, nel merito, del motivo di ricorso presentato;
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase che si liquidano in complessive Euro 2100,00 oltre S.P.A; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2020