Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26577 del 21/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 21/12/2016, (ud. 25/10/2016, dep.21/12/2016), n. 26577
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23187/2015 proposto da:
G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CUNFIDA
20, presso lo studio dell’avvocato MONICA BATTAGLIA, rappresentato e
difeso da se stesso;
– ricorrente –
contro
SWITCH 1988 SPA;
– intimata –
sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. U. DE
AUGUSTINIS che conclude per l’accoglimento del ricorso e perchè
l’ordinanza impugnata sia annullata;
avverso l’ordinanza n. R.G. 1022/2015 del GIUDICE DI PACE di
ALESSANDRIA, depositata il 23/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
25/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA GRAZIOSI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, visti gli atti, osserva quanto segue:
– il Giudice di pace di Alessandria, con ordinanza del 23 luglio 2015, ha disposto sospensione ex art. 295 c.p.c., del giudizio di opposizione davanti a lui instaurato dalla Switch S.p.A. in relazione al decreto ingiuntivo ottenuto da G.M. nei confronti della suddetta società per prestazioni professionali quale avvocato; la sospensione è stata disposta per essere stata dalla opponente presentata domanda riconvenzionale che il giudice di pace ha ritenuto di competenza del Tribunale di Alessandria, e della quale ha disposto la riassunzione davanti a quest’ultimo;
– l’opposto, G.M., ha presentato ricorso ai fini di regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., chiedendo in effetti la cassazione dell’ordinanza del giudice di pace, con revoca della sospensione ivi disposta e concessione di termine per la riassunzione del giudizio dinanzi al suddetto giudice;
– vista la relazione del Procuratore Generale che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
– rilevato che il ricorso è inammissibile, dal momento che non rispetta i canoni di necessaria specificità per indicare quanto occorre per valutare se la causa rispetto alla quale il giudice ha disposto la soprassessoria effettivamente si colloca o meno in rapporto di pregiudizialità rispetto alla causa rimasta nella competenza funzionale del giudice, in quanto, dopo una più che ampia illustrazione (anche mediante un assemblaggio) del contenuto della attività professionale in rapporto alla quale il ricorrente ha ottenuto il decreto ingiuntivo, il ricorso si limita a fornire, nella sua penultima pagina, dati generici e insufficienti riguardo appunto agli elementi connotanti l’azione esercitata in via riconvenzionale dalla opponente;
– ritenuto non esservi luogo per la pronuncia sulle spese, non essendosi costituita la intimata.
PQM
Dichiara inammissibile il regolamento. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016