Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26577 del 12/12/2011
Cassazione civile sez. VI, 12/12/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 12/12/2011), n.26577
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –
Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 8749/2011 proposto da:
L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIA
COLONNA 32, presso lo studio dell’avvocato MENGHINI Mario, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARAPELLE ROBERTO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO LAVORO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 4689/2011 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di
ROMA, depositata il 25/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/10/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MAMMONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FINOCCHI GHERSI Renato.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
1.- Con sentenza 25.02.11 n. 4689 la Corte di cassazione rigettava il ricorso proposto dal Ministero del Lavoro proposto contro L. A., avverso la sentenza 14.11.06 n. 1627 della Corte d’appello di Torino, condannando il ricorrente al pagamento di spese ed onorari del giudizio di cassazione.
2.- Con ricorso depositato il 14.4.11 gli avvocati Roberto Carapelle e Mario Menghini, difensori del controricorrente, premesso che nel controricorso la parte aveva chiesto il rigetto del ricorso e la distrazione delle spese a favore dell’avvocato Roberto Carapelle, rilevavano che il Collegio giudicante, pur rigettando il ricorso e condannando il Ministero ricorrente alle spese ed agli onorari del giudizio di cassazione, liquidate le prime in Euro 35,00 ed i secondi in Euro 3.000,00, aveva omesso di pronunziare sulla richiesta di distrazione. Ritenendo che la Corte fosse incorsa in errore materiale, detti difensori chiedevano che la sentenza venisse corretta nel senso di prevedere la distrazione di spese ed onorari in favore dell’avv. Carapelle. L’Avvocatura dello Stato, che aveva assunto la difesa del Ministero del Lavoro, vistava per adesione l’istanza.
3.- Il Consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che è stata comunicata al Procuratore generale ed è stata notificata ai due difensori assieme all’avviso di convocazione dell’adunanza della camera di consiglio.
4.- La giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione e che il rimedio in questione è applicabile, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (S.u. 7.7.10 n. 16037).
Considerato che nel giudizio di specie l’avv. Carapelle si è dichiarato antistatario, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., e che la pronunzia non reca statuizione sulla richiesta di distrazione, l’istanza di correzione può essere accolta ed il dispositivo della sentenza interessata deve essere corretto come di seguito indicato.
5. Nulla deve disporsi per le spese del procedimento di correzione.
P.Q.M.
La Corte dispone che il dispositivo della sentenza 25 febbraio 2011 n. 4689 venga corretto nel senso che, dopo “spese generali”, siano aggiunte le parole “con distrazione a favore dell’antistatario Avv. Roberto Carapelle”. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2011