Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26576 del 21/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 21/12/2016, (ud. 25/10/2016, dep.21/12/2016),  n. 26576

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25873/2015 proposto da:

AUTOLOCATELLI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL CASALE STROZZI 31, presso

lo studio dell’avvocato FEDERICA GAMBA, rappresentata e difesa

dall’avvocato FRANCESCA MARIA VALLE, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIACCHINO

BELLI N. 36, presso lo studio dell’avvocato SILVIA TRITTO,

rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELA FIENI, giusta procura

speciale allegata in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1365/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

3/03/2015, depositata il 30/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito l’Avvocato Daniela Fieni difensore del controricorrente che si

riporta ai motivi ed insiste per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte rilevato che in ordine al ricorso per cassazione, articolato in due motivi, presentato da Autolocatelli S.r.L. avverso sentenza della Corte d’appello di Milano che, in riforma di una pronuncia del Tribunale di Monza che aveva respinto la domanda risarcitoria proposta nei confronti dell’attuale ricorrente da C.V. per i danni da incendio subiti dalla sua vettura parcheggiata in strada dopo alcune riparazioni, accoglieva l’appello del C., è stata depositata relazione che lo qualifica inammissibile o meritevole di rigetto;

rilevato, in particolare, che la relazione evidenzia che il primo motivo del ricorso lamenta violazione degli artt. 1176, 1177, 1768 e 1780, per avere erroneamente la corte territoriale ritenuto che le parti avessero pattuito il ritiro in strada entro un certo termine della vettura, e che il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 115 c.p.c., laddove la corte territoriale non avrebbe valutato adeguatamente le prove, ma altresì rimarca che entrambi i motivi sono in realtà diretti a ottenere una valutazione di merito da parte del giudice di legittimità, a fronte peraltro di una sentenza ben argomentata e logica nel suo apparato motivazionale;

rilevato che la ricorrente non ha depositato memoria e che quanto osservato dalla relazione sopra sintetizzata risulta a questo collegio condivisibile, onde il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente a rifondere al controricorrente le spese processuali, liquidate come da dispositivo;

ritenuto che sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese processuali, liquidate in Euro 2300, oltre a Euro 200 di esborsi e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016

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