Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26576 del 17/10/2019
Cassazione civile sez. VI, 17/10/2019, (ud. 16/05/2019, dep. 17/10/2019), n.26576
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7251-2018 proposto da:
SOCIETA’ AGRICOLA FERRARA SS, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso
la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato CESARE TAPPARO;
– ricorrente –
contro
AGEA AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 620/2017 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,
depositata il 02/08/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ORICCHIO
ANTONIO.
Fatto
RILEVATO
che:
è stata impugnata da Agricola Ferrara s.s. la sentenza n. 620/2017 della Corte di Appello di Trieste con ricorso fondato su un articolato motivo.
Non ha svolto attività difensiva la parte intimata.
Deve, per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, riepilogarsi, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.
La gravata decisione della Corte territoriale rigettava l’impugnazione innanzi ad essa interposta dall’odierna parte ricorrente avverso il provvedimento ex art. 702 bis c.p.c. del 27.10.2016 del Tribunale di Udine.
Con tale decisione l’adito Tribunale di prima istanza rigettava la domanda della parte attrice – odierna ricorrente volta d ottenere la condanna della convenuta AGEA al pagamento della somma di Euro 322.037,02 a titolo di contributi PAC e FESR per gli anni 2009/2013.
Veniva, in quella sede, ritenuta legittima la pretesa della Agenzia convenuta di porre in compensazione col credito azionato il debito della società ricorrente a titolo di rimborso quote latte percepite.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. – Col motivo del ricorso si censura il vizio di violazione dell’art. 5 ter Reg. CE 1034/2018.
2. – Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Parte ricorrente deduce essa stessa di ricorrere “per la cassazione della sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Trieste n. 620/2017 pubblicata il 2.08.2017, notificata via pec il 2.08.2017”.
Alla parte ricorrente incombeva l’onere di adempiere, a pena di improcedibilità ex art. 369 c.p.c., n. 2, al deposito della copia della sentenza risultante notificata.
Per di più, ancora, non può non rilevarsi che la citata data di “notifica” (2.08.2017) osterebbe alla tempestività del ricorso per violazione del termine (sessanta giorni) ex art. 325 c.p.c., comma 2, per la proposizione del ricorso per cassazione giacchè l’atto introduttivo del presente giudizio risulta avviato per la notifica il 26/02/2018.
3. – Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara il ricorso improcedibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 16 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019