Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26576 del 12/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 12/12/2011), n.26576

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Zoagli

Mameli n. 9, presso lo studio dell’Avv. Giancarlo Bevilacqua,

rappresentato e difeso dall’Avv. MASCARO Paolo del foro di Lamezia

Terme per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CREDITO EMILIANO S.p.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza del Popolo n. 18,

presso lo studio dell’Avv. RIZZO Nunzio, che la rappresenta e difende

per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello Catanzaro n.

939/09 del 23.04.2008/27.08.2009 nella causa iscritta al n. 1629 R.G.

dell’anno 2007.

udita la relazione svolta in Camera di consiglio dal Consigliere

Dott. Alessandro De Renzis in data 25.10.2011;

vista la relazione ex art. 380 bis CPC in data 3.05.2001 del Cons.

Dott. Alessandro De Renzis.

Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERZI Renato.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. La Corte di Appello di Catanzaro con sentenza n. 939 del 2009, nel confermare la decisione di primo grado del Tribunale di Lamezia Terme, ha ribadito la sussistenza degli addebiti mossi dal Credito Emiliano S.p.A. al dipendente D.G. e ritenuti idonei a giustificare il suo licenziamento intimato il 20.02.2004.

La Corte territoriale ha ritenuto valido l’atto di intimazione del licenziamento, perchè in ogni caso era stato ratificato dalla Banca;

ha rigettato la censura relativa all’intempestività del licenziamento, avendo avuto conoscenza la Banca delle irregolarità attribuite al D. soltanto dopo la presentazione di denuncia da parte dei cliente della banca C. ai Carabinieri e dopo la segnalazione di irregolarità da parte del Comune di Limbadi; ha escluso le asserite violazioni del diritto di difesa in danno del D., che aveva potuto prendere visione dei documenti bancari;

ha ritenuto, in base alle risultanze istruttorie testimoniali, sussistenti le irregolarità attribuite al D., ed in particolare operazioni di girata ed incasso di assegno intestato all’anzidetto C. e la distrazione di somme di denaro in danno del Comune di Limbadi, essendo egli l’unico cassiere addetto alle operazioni di tesoreria di quel comune; ha rigettato le domande di riconoscimento di provvigioni per alcune operazioni e di un premio per l’inserimento di un promotore finanziario, perchè generiche e comunque non provate.

Il D. propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, cui resiste il Credito Emiliano con controricorso.

2. Il ricorrente ribadisce le difese già svolte in sede di merito e contesta fa valutazione del giudice di appello con riguardo all’invalidità del licenziamento per l’impossibilità di identificare il sottoscrittore della lettera con cui si era stato disposta la misura espulsiva (primo motivo), con riguardo alla tempestività della contestazione (secondo motivo), con riguardo alla violazione del procedimento disciplinare (terzo motivo), con riguardo alla sussistenza di ragioni oggettivamente giustificatrici del licenziamento (quarto motivo), con riguardo al mancato riconoscimento di alcuni compensi (quinto motivo).

Il ricorso è infondato sotto tutti i profili.

In relazione alla doglianza del primo motivo il giudice di appello ha risposto in modo esauriente osservando che la banca in ogni caso aveva ratificato con l’atto di costituzione in giudizio ogni eventuale difetto di rappresentanza.

Sulla tempestività della contestazione, di cui al secondo motivo, il giudice di appello ha ritenuto, con valutazione immune da vizi logici e giuridici, che la contestazione stessa non fosse tardiva, per avere dovuto la banca procedere, in relazione a diversi addebiti provenienti da segnalazione di un cliente e del Comune di Limbadi, ad effettuare i necessari riscontri in un tempo ragionevole.

Sulle violazioni del procedimento disciplinare, di cui al terzo motivo, per non avere potuto il D. prendere visione di documenti e quindi esercitare in pieno il suo diritto di difesa la Corte di Appello ha adeguatamente motivato evidenziando che il ricorrente aveva potuto verificare la documentazione (viene richiamata sul punto la dichiarazione del teste S.) e difendersi ampiamente proprio in relazione ad essa.

Con riguardo alla censura di cui al quarto motivo, riguardante gli addebiti, posti alla base della misura espulsiva. il ricorrente si è limitato a prospettare un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie e degli elementi di fatto, che hanno portato i giudici di merito a ritenere giustificato il licenziamento, tenuto conto della gravità degli addebiti stessi in relazione alle mansioni espletate dal D. come dipendente della Banca, tali da determinare le irrimediabile lesione del vincolo fiduciario tra le parti del rapporto di lavoro.

In relazione infine all’omessa motivazione, di cui ai quinto motivo, circa il fatto decisivo riguardante rivendicazioni di carattere economico (premio di produzione, premio di inserimento promotore finanziario, residuo TFR), va osservato che la Corte territoriale ha fornito una ragionevole spiegazione: affermando che il ricorrente non aveva indicato la fonte normativa o contrattuale delle prime tre voci, mentre al pagamento del residuo TFR la banca aveva provveduto effettuando trattenute mensili per conto del Fondo Pensionistico Integrativo.

3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 30,00 per esborsi, oltre Euro 2.000,00 per onorari ed oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2011

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