Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26575 del 21/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 21/12/2016, (ud. 25/10/2016, dep.21/12/2016),  n. 26575

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25177/2015 proposto da:

AL COSTRUZIONI SRL SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE, in persona del

liquidatore pro tempore, IMMOBILIARE LA GIUVICCHIA SRL, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in

ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentate e difese

dall’avvocato GIOVANNI BIANCHINI, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

STUDIO 92 SERVIZI AZIENDALI SAS DI G.F., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA G. G. BELLI 36 presso lo studio dell’avvocato LUCA

PARDINI, rappresentata e difesa dall’avvocato DENISE D’ANNIBALE,

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– cantroricorrente –

avverso l’ordinanza n. Rep. 1345/2015 della CORTE D’APPELLO di

FIRENZE del 14/07/2015, depositata il 20/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA GRAZIOSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte: rilevato che in ordine al ricorso per cassazione presentato da Al Costruzioni S.r.L. soc. coop. in liquidazione e da cui si difende con controricorso Studio 92 Servizi Aziendali di G.P. s.a.s. è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c.;

rilevato che tale relazione ritiene inammissibile l’impugnazione perchè proposta contro ordinanza del giudice d’appello ex art. 348 ter c.p.c., laddove detta ordinanza non sarebbe ricorribile neppure ex art. 111 Cost., in quanto priva di definitività giacchè il comma 3, della suddetta norma consente l’impugnazione del provvedimento di primo grado, aggiungendo poi la relazione che il ricorso omette di riportare i motivi di appello e non è articolato in censure corrispondenti ai precisi indizi indicati dall’art. 360 c.p.c.;

rilevato che il ricorrente non ha depositato memoria;

rilevato che il ricorso è stato in effetti proposto sia in riferimento all’ordinanza ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. – cui fa riferimento l’incipit della impugnazione – sia in riferimento alla sentenza di primo grado – pur non avendolo menzionato nell’incipit, il ricorso lo manifesta in modo inequivoco a pagina 14, dove afferma che “ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 348 bis e ter c.p.c. (sic), si intende impugnare la parte del provvedimento in cui il giudice di primo grado afferma ecc.”;

rilevato, allora, quanto al ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., che le Sezioni Unite ne hanno dichiarato l’ammissibilità entro determinati limiti, attinenti a vizi di rito dai quali il ricorrente non possa difendersi impugnando la sentenza di primo grado (S.U. 1914/2016), vizi ai quali non sono riconducibili i motivi, di natura in realtà fattuale, addotti – senza riferimento neppure all’art. 360 c.p.c. come già evidenziato nella relazione – dal ricorrente (ricorso, pagine 8-13);

rilevato, poi, quanto al ricorso avverso la sentenza di primo grado, che quest’ultima viene impugnata per avere condannato l’attuale ricorrente ex art. 96 c.p.c., u.c., lamentando che il giudice di prime cure ha ritenuto la sua difesa affetta da “assoluta temerarietà” perchè “del tutto arbitrariamente” non ha condiviso le sue tesi;

rilevato che evidentemente anche questa censura non è accoglibile, in quanto oltre a essere generica si colloca su un piano fattuale, pur invocando formalmente anche la garanzia costituzionale del diritto di difesa;

ritenuto pertanto che il ricorso deve essere rigettato, conseguendone la condanna del ricorrente a rifondere al controricorrente le spese processuali, liquidate come da dispositivo;

ritenuto che sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese processuali, liquidate in Euro 7200, oltre a Euro 200 per gli esborsi e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016

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