Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26575 del 12/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 12/12/2011), n.26575

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20676/2010 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in

ROMA, V.LE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO

Luigi, che la rappresenta e difende per procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

S.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7291/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/10/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MAMMONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

1.- Con sentenza del Tribunale di Roma veniva rigettata la domanda di S.M. di dichiarare nullo il termine apposto alla sua assunzione presso Poste Italiane s.p.a. per i periodi:

a) 1.6-30.9.98, per “necessità di consentire l’espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno- settembre”, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del c.c.n.l. 26.11.94;

b) 11.12.01-31.1.02, per “esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi”, ai sensi dell’art. 25, comma 2, ccnl 11.1.01.

2.- Proposto appello da S., costituitasi l’appellata Poste Italiane spa, la Corte d’appello di Roma con sentenza depositata il 21.08.09 accoglieva l’impugnazione limitatamente al secondo contratto.

3.- Avverso questa sentenza Poste Italiane proponeva ricorso per cassazione. Non svolgeva attività difensiva S.. Il Consigliere relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., depositava relazione che era comunicata al Procuratore generale ed era notificata al difensore costituito assieme all’avviso di convocazione dell’adunanza della Camera di consiglio.

4.- Agli atti è depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale del 10.11.10, dal quale risulta che S. ha raggiunto con la controparte un accordo transattivo concernente la controversia de qua e che le parti si danno atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

5.- L’accordo comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo. Alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.u. 29.11.06 n. 25278).

6.- Nulla deve statuirsi per le spese non essendosi la S. difesa nel giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla statuendo sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA