Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26574 del 23/11/2020

Cassazione civile sez. I, 23/11/2020, (ud. 09/10/2020, dep. 23/11/2020), n.26574

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10042/2019 proposto da:

H.M.A., elettivamente domiciliato in Roma Viale G. Mazzini,

6, presso lo studio dell’avvocato Agnitelli Manuela, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 31/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/10/2020 da Dott. CAPRIOLI MAURA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale di Roma con decreto depositato il 31.1.2019, ha rigettato la domanda proposta da H.M.A. cittadino del (OMISSIS), volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

E’ stato, in primo luogo, ritenuto che difettassero i presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente dello status di rifugiato per la inattendibilità delle sue dichiarazioni.

Al richiedente è stata inoltre negata la protezione sussidiaria, essendo stata ritenuta l’insussistenza di una situazione di violenza generalizzata nella sua zona di provenienza.

Avverso tale decreto H.M.A. propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui resiste solo formalmente il Ministero degli Interni.

Con l’unico articolato motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 32 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 comma 6 e art. 19 e, in generale la violazione dei criteri per la concessione della protezione umanitaria.

Lamenta il ricorrente che il Tribunale di Roma, nel valutare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, alla luce dei criteri della sentenza di questa Corte n. 4455/2018, non avrebbe effettuato alcuna indagine comparativa in merito al suo percorso di vita in Italia ed alla parallela prospettiva in caso di rientro forzoso in Bangladesh.

H.M.A. si duole della mancata valutazione da parte del Collegio in ordine alle condizioni climatiche esistenti nel Paese d’origine che negli ultimi anni hanno determinato un consistente flusso migratorio.

Il motivo è inammissibile.

Il tribunale ha rilevato l’assenza di condizioni di vulnerabilità personale “individualizzate”, in linea con l’orientamento di questa Corte che richiede “il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale” (Cass. 23778/2019, 1040/2020), con la precisazione che, ferma restando “la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza”, non può “essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza” (Cass. Sez. U., nn. 29459, 29460, 29461 del 2019; Cass. 4455/2018, 630/2020).

Ora il ricorrente si limita a contrapporre la propria affermazione circa la sussistenza dei presupposti di fatto per la concessione della protezione invocata (umanitaria), alla diversa valutazione del tribunale, che ha viceversa evidenziato le ragioni per le quali detta misura non può essere concessa.

Il primo Giudice ha infatti rilevato che il ricorrente non aveva conseguito nel Paese di accoglienza un livello di integrazione tale da far ritenere che in caso di rientro sia configurabile una regressione delle condizioni personali e sociali idonea a determinare una incolmabile sproporzione nella titolarità e nell’esercizio dei diritti fondamenti al di sotto del parametro della dignità personale.

Ha poi sottolineato che la concessione della misura umanitaria è correlata alla dimostrazione del probabile verificarsi di quella incolmabile sproporzione sopra riferita nella specie mancante.

Ne consegue che il ricorso mira, inammissibilmente, sotto lo scherma della violazione di legge, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U., 34476/2019).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Nessuna determinazione in punto spese per la mancata costituzione dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; nulla spese;

dà atto,ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso se dovuto.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2020

 

 

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