Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26574 del 21/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 21/12/2016, (ud. 25/10/2016, dep.21/12/2016),  n. 26574

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25096-2015 proposto da:

V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUNGOTEVERE

TEVERE MELLINI 44, presso lo studio dell’avvocato ONOFRIO Di PAOLA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARMINE

LATTARULO giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ALLIANZ ASSICURAZIONI SPA, in persona dei procuratori, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato

GIORGIO SPADAFORA, che la rappresenta e difende giusta procura a

margine del controricorso;

avverso la sentenza n. 471/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI del

18/03/2015, depositata il 25/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito l’Avvocato Antonio Manganiello (delega avvocato Giorgio

Spadafora) difensore della controricorrente che si riporta ai motivi

scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE

rilevato che, in ordine al ricorso per cassazione presentato da V.G. avverso sentenza della Corte d’appello di Bari che ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari di rigetto della domanda risarcitoria del (OMISSIS) relativa a danno da sinistro stradale del (OMISSIS), è stata depositata relazione che qualifica inammissibile l’unico motivo di ricorso denunciante omesso esame di fatti decisivi, cioè di una prova testimoniale;

rilevato, in particolare, che la relazione evidenzia che il ricorso è affetto da genericità, tanto che non indica neppure quale sia il teste la cui deposizione non sarebbe stata esaminata, e che comunque, essendo identificabile detta deposizione dall’analisi sistematica del ricorso e della sentenza, non vi è stata omissione: la testimonianza è stata presa in considerazione dai giudici di merito, che però l’hanno ritenuta inattendibile per ragioni indicate nella motivazione e assolutamente congrue e logiche, onde il ricorso si sostanza in una censura di merito sulla valutazione della prova ed in una inammissibile doglianza sulla motivazione non consentita dal testo vigente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, qui applicabile;

rilevato che il ricorrente ha depositato memoria adducendo che la vigente formula dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 contempla anche la censura della motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile (si richiamano S.U. 8053/2014 e Cass. 768/2016), e che nel caso in esame le ragioni rientrano in tale ipotesi, non potendosi definire congrue e logiche come ritenuto dal relatore;

rilevato che, a tacer d’altro, le argomentazioni con cui il ricorrente correda tale asserto ritornano in realtà su un piano di censura direttamente fattuale, e dunque confermano l’inammissibilità del ricorso;

ritenuto pertanto che deve essere dichiarato inammissibile il ricorso, con conseguente condanna del ricorrente a rifondere alla controricorrente Allianz Assicurazioni S.p.A. le spese processuali, come liquidate in dispositivo;

ritenuto che sussistono D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art., comma 1 bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in Euro 7300, oltre a Euro 200 per gli esborsi e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016

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