Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26573 del 21/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 21/12/2016, (ud. 25/10/2016, dep.21/12/2016),  n. 26573

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24714-2015 proposto da:

M.D.S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

UGO BARTOLOMEI 23, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA SARACENI,

rappresentata e difesa dall’avvocato FABRIZIO FILIBERTO FIORITO

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MO.DA.MA., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FABIO

MASSIMO 107, presso lo studio dell’avvocato ANDREA LOCATELLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE NICOLOSI giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1122/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

15/06/2015, depositata il 30/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA GRAZIOSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

rilevato che in ordine al ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, presentato da M.D.S.M. avverso sentenza della Corte d’appello di Catania che, in riforma della sentenza di primo grado, l’ha condannata a pagare a Mo.Da.Ma. la somma di Euro 154.605,65 oltre interessi legali in forza di una promessa a suo favore risultante da scrittura privata del (OMISSIS), è stata depositata relazione che qualifica inammissibile il ricorso;

rilevato, in particolare, che la relazione evidenzia che devono essere valutati congiuntamente il primo motivo – denunciante violazione e falsa applicazione degli artt. 1988 e 2697 c.c. per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto di individuare nella suddetta scrittura una promessa di pagamento valida ed efficace – e il secondo – denunciante violazione e falsa applicazione degli artt. 1411 e 2697 c.c. laddove la corte ha ritenuto che, se si volesse qualificare tale scrittura come accordo bilaterale in favore di terzo, Mo.Da.Ma. non sarebbe stato inadempiente del suo onere probatorio – in quanto patiscono lo stesso vizio di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 rappresentato dalla non autosufficienza, dal momento che, pur essendo entrambi incentrati sulla valutazione della scrittura privata del (OMISSIS), non la riproducono nè la trascrivono, neppure in parte, non la allegano al ricorso e non specificano quando e dove sia stata prodotta in causa; per di più, le censure, per la loro effettiva natura, perseguono una valutazione del merito;

rilevato che la relazione, infine, osserva che il terzo motivo è inammissibile per la sua assoluta genericità, essendo comunque consequenziale ai due inaccoglibili precedenti motivi;

rilevato che la ricorrente ha depositato memoria, le cui argomentazioni non inficiano quanto osservato dalla sopra sintetizzata relazione, in quanto adduce in sostanza che il giudice di legittimità avrebbe dovuto consultare l’indice di produzione dei fascicoli, e che comunque la scrittura privata del (OMISSIS) è stata prodotta dalla controparte nel giudizio di primo grado, oltre che insieme al controricorso, ove il controricorrente ha altresì specificato quando era stata in precedenza prodotta: è evidente che la ricorrente non può avvalersi della specificità del controricorso, e che la richiesta al giudice di legittimità di verificare globalmente l’indice di produzione documentale dei fascicoli dei gradi di merito non è conforme al principio di autosufficienza/specificità;

rilevato altresì che nella stessa memoria si adduce che sarebbe stato denunciato nel primo e nel secondo libro il vizio motivazionale sotto il profilo dell’assenza/apparenza e della irriducibile contraddittorietà/illogicità manifesta, ma, a tacer d’altro, ciò che è assorbito dalla carenza di autosufficienza;

ritenuto pertanto che quanto osservato dalla relazione collegio condivisibile, onde il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente a rifondere al controricorrente le spese processuali, liquidate come da dispositivo;

ritenuto che sussistono D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello cit. art., comma 1 bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese processuali, che liquida in Euro 3000, oltre a Euro 200 di esborsi e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016

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