Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26572 del 27/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 26572 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 10660-2012 proposto da:
WANG JINYA WNGJNY71S41Z210N, elettivamente domiciliata in
ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II n. 229, presso lo
studio dell’avvocato DI PIETRO UGO, che la rappresenta e difende,
giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente contro
PREFETTURA DI MESSINA,
QUESTURA DI MESSINA;

– intimate avverso l’ordinanza R.G. 10539/2011 del GIUDICE DI PACE di
MESSINA del 30.1.2012, depositata il 06/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO;

Data pubblicazione: 27/11/2013

udito per la ricorrente l’Avvocato Ugo Di Pietro che si riporta agli
scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LUCIO

CAPASSO che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2012 n. 10660 sez. M1 – ud. 24-09-2013
-2-

”Nel provvedimento impugnato il giudice di pace di Messina ha
respinto l’opposizione all’espulsione proposta dalla cittadina cinese
evidenziando che il provvedimento era stato legittimamente
tradotto in lingua inglese; che la medesima si era già sottratta ad
una precedente intimazione a lasciare il paese conseguente
anch’essa ad una pregressa espulsione; che non era stata mai
rivolta domanda di protezione internazionale alle autorità
competenti; che non aveva attivato la protezione prevista dall’art.
18 d.lgs n. 286 del 1998 in ordine a dedotte condizioni di
sfruttamento da parte di organizzazioni criminali; che era
insufficiente la disponibilità a offrirle occupazione da parte di un
connazionale:
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la
cittadina cinese sulla base dei seguenti motivi :
a) violazione dell’art. 13 del d.lgs n. 286 del 1998, in
correlazione con l’art. 24 Cost.; per non essere stato tradotto
il provvedimento espulsivo nella lingua cinese, senza alcuna
giustificazione concreta dell’impossibilità di procedervi;
b) la violazione dell’art. 14 comma 5 ter e quater d.lgs n. 286 del
1998 per essere l’espulsione irrogata conseguente alla
contestazione del reato consistente nell’inottemperanza
all’intimazione a lasciare il paese senza considerare che la
totale mancanza di mezzi economici integrava il giustificato
motivo della permanenza nel territorio nazionale;
c) violazione dell’art. 19, primo comma d.lgs n. 286 del 1998 per
non avere il giudicato considerato le condizioni delle donne in
età fertile nella repubblica Popolare Cinese, costrette, a causa
della politica demografica, a controlli periodici gravemente
lesivi della dignità personale, ad abortire coattivamente in
caso di gravidanza di figlia femmina e a pesantissime sanzioni
in caso di trasgressione.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente fondato. Nel proprio
recente ma fermo orientamento la Corte di Cassazione afferma
che : “È nullo il provvedimento di espulsione (nella specie di
cittadino indiano entrato in Italia sottraendosi ai controlli di
frontiera e trattenutosi nel territorio dello Stato illegalmente)
tradotto in lingua veicolare per l’affermata irreperibilità
immediata di traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero,

Rilevato che è stata depositata la seguente relazione ex art. 380
bis cod. proc. civ. in ordine al procedimento n. 10660 del 2012

standardizzata e non ricorrono le ipotesi derogatorie
indicate da questa Corte, in quanto né viene indicata la
mancanza di un testo predisposto a causa della natura del
provvedimento (dal contenuto del tutto tipizzato) né viene
allegata la peculiarità o rarità dell’idioma, peraltro da
escludersi, trattandosi del cinese, ovvero una lingua relativa
ad una comunità d’immigrati non solo quantitativamente
molto significativa nel nostro paese.
L’accoglimento del primo motivo, ove la Corte condivida i
predetti rilievi, determina l’assorbimento dei rimanenti e
determina la cassazione senza rinvio e l’annullamento del
provvedimento espulsivo;
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il ricorso. Cassa il provvedimento impugnato e,
decidendo nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., annulla il
provvedimento impugnato. Condanna la parte intimata alle
spese del procedimento di primo grado che liquida in E 600 per
compensi ed E 200 per esborsi e a quelle del presente
procedimento che liquida in E 1000 per compensi ed E 200 per
esborsi oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma all’udienza del 24 settembre 2013
Il Pr- ‘e te

salvo che l’amministrazione non affermi ed il giudice ritenga
plausibile, l’impossibilità di predisporre un testo nella lingua
conosciuta dallo straniero per la sua rarità ovvero l’inidoneità di
tal testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta.
(ex multis Cass. ord. 3676 del 2012; 3678 del 2012; 5249 del
2013). L’adozione della lingua veicolare nell’espulsione in oggetto
è del tutto priva di giustificazione. Inoltre,la formula espulsiva è

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