Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26572 del 23/11/2020

Cassazione civile sez. I, 23/11/2020, (ud. 09/10/2020, dep. 23/11/2020), n.26572

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7378/2019 proposto da:

O.F., elettivamente domiciliato in Roma Piazza Mazzini 8,

presso lo studio dell’avvocato Fachile Salvatore, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato Verrastro Francesco;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno Commissione Territoriale Riconoscimento

Protezione Internazionale Roma;

– intimato –

avverso il decreto n. 1160/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

21/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/10/2020 da Dott. CAPRIOLI MAURA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

Con decreto depositato il 21.1.2019 il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso proposto da O.F. cittadino (OMISSIS), avverso il provvedimento negativo della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

Il giudice di merito ha ritenuto, in primo luogo, insussistenti i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato in ragione dell’inattendibilità del racconto del richiedente (costui aveva reso dichiarazioni connotate da una estrema genericità e per di più illogiche in relazione alle modalità di fuga sostenendo che uno dei guardiani lo avrebbe colpito violentemente alla testa per fargli perdere conoscenza e trasportarlo in ospedale).

Il Tribunale ha, inoltre, ritenuto inesistenti i requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria in ragione dell’insussistenza di una situazione di violenza diffusa e generalizzata nel paese di provenienza del ricorrente.

Il ricorrente non è stato, altresì, ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari, difettando in capo allo stesso i presupposti per il riconoscimento di una sua condizione di vulnerabilità.

Avverso tale decreto nell’interesse di O.F.. è stato proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Il Ministero intimato non si è costituito.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, in riferimento all’omessa richiesta di chiarimenti in merito all’unico elemento di incoerenza intrinseca rilevato.

Sostiene che il Giudice sarebbe incorso nella violazione del proprio dovere di cooperazione istruttoria non avendo chiesto al ricorrente i necessari chiarimenti rispetto alle perplessità sorte relativamente al racconto fornito dallo stesso.

Con il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e del principio del c.d. onere della prova attenuato ai fini della credibilità del racconto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si lamenta che il Tribunale sarebbe incorso nella violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, richiamato art. 3, ritenendo non credibili le dichiarazioni del ricorrente senza tenere conto della giovane età (minorenne all’epoca dei fatti) e delle condizioni di vulnerabilità psicofisica in cui lo stesso versava come attestato dalla documentazione prodotta.

Con il terzo motivo si deduce in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’omesso esame della documentazione sanitaria e di quella relativa al percorso di integrazione sociale e di inserimento lavorativo compiuto dal ricorrente quali circostanze rilevanti nella valutazione del diritto al riconoscimento della protezione sanitaria.

I primi due motivi di censura che vanno trattati congiuntamente in quanto involgono la medesima questione giuridica sono inammissibili.

Ed invero, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c) e tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero sotto il profilo della mancanza assoluta della motivazione, della motivazione apparente, o perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (Cass., 5 febbraio 2019, 2019, n. 3340; Cass., 12 giugno 2019, n. 15794).

Alla luce di quanto sopra è evidente che il dovere del Giudice di considerare veritiero il racconto del ricorrente, anche se non suffragato da prove, richiede pur sempre che le dichiarazioni rese dal richiedente asilo siano “considerate coerenti e plausibili” (art. 3, comma 5, lett. c) e che il racconto del richiedente sia in generale “attendibile” (art. 3, comma 5, lett. e).

La difficoltà di provare adeguatamente i fatti accaduti, prevista espressamente dal legislatore nel citato art. 3, comma 5, non impone affatto al Giudice di ritenere attendibile un racconto che, secondo una prudente e ragionevole valutazione, sia inverosimile, anche perchè i criteri legali di valutazione della credibilità di cui all’art. 5, comma 3, sono categorie aperte che lasciano ampio margine di valutazione al Giudice chiamato ad esaminare il caso concreto secondo i criteri generali, ed è sufficiente richiamare i concetti di coerenza, plausibilità (lett. c) e attendibilità (lett. e) che richiedono senz’altro un’attività valutativa discrezionale.

Quanto poi al dovere di cooperazione istruttoria del Giudice, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che in materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona e qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass., 27 giugno 2018, n. 16925).

Nel caso in esame il Tribunale ha ritenuto inattendibile il racconto fornito dal richiedente sulla base di un percorso argomentativo articolato (nell’ambito del quale è stata evidenziata la vaghezza e genericità del narrato tale da fondare il ragionevole dubbio che si tratti di vicenda inventata) con cui il ricorrente non si è minimamente confrontato.

Il terzo motivo va parimenti considerato inammissibile.

Non è stato osservato infatti il paradigma deduttivo, in assenza di indicazione del “fatto storico” (neppure sussistente trattandosi di documenti, di cui nel giudizio di cassazione è preclusa la valutazione a fini istruttori: Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439; Cass. 14 luglio 2016, n. 14373), il cui esame sia stato omesso, del “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, del “come” e del “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”; fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr., sul punto, Cass. n. 28887 del 2019).

Il mancato esame di un documento può essere, per vero, denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (Cass., 26/06/2018, n. 16812; Cass., 28/09/2016, n. 19150).

Onere questo che non è stato in alcun modo soddisfatto.

Il Tribunale, ha ritenuto i fatti narrati dal richiedente non credibili, e ciò lo esonerava da qualsiasi approfondimento istruttorio e da qualsiasi comparazione fra la situazione del ricorrente e quella del paese di provenienza ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Questa Corte ha infatti già ripetutamente affermato che se l’inattendibilità soggettiva del richiedente è ostativa a qualsiasi approfondimento istruttorio d’ufficio, al fine della concessione del rifugio e della protezione sussidiaria (quanto meno con riferimento alle ipotesi di cui all’art. 14, lett. (a) e (b) D.Lgs. cit.), a fortiori quella inattendibilità soggettiva renderà superflua la c.d. “cooperazione istruttoria” officiosa del giudice, al fine del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (ex multis, Sez. 1, Ordinanza n. 21128 del 7.8.2019; Sez. 1, Ordinanza n. 16465 del 19.6.2019).

Va peraltro osservato che i documenti (documentazione sanitaria e lavorativa) di cui si lamenta la mancata valutazione non risultano decisivi ai fini in esame. In tal senza si richiamano le considerazioni riportate da questa Corte con l’ordinanza 24/09/2019, n. 23778 (pur sulla scia di Cass. 23/02/2018, n. 4455), secondo cui “l’integrazione sociale e lavorativa in Italia, le condizioni di indigenza e i problemi di salute non rilevano ex se ai fini del riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, essendo a tal fine necessario che tali situazioni siano l’effetto della grave violazione dei diritti umani subita nel Paese di origine, ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 della CEDU (Cass. 28015/2017, 25075/2017, 26641/2016). Occorre inoltre il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale, mediante una valutazione comparata della vita privata e familiare del richiedente in Italia e nel Paese di origine, che faccia emergere un’effettiva ed incolmabile sproporzione nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, da correlare però alla specifica vicenda personale del richiedente, “perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 cit., art. 5, comma 6″ (Cass. 4455/2018)”.

Va pure rimarcato che il Tribunale ha posto in rilievo la genericità e inattendibilità del racconto del ricorrente per escludere la configurabilità con plausibile fondamento di vulnerabilità dal punto di vista oggettivo (il che risulta in linea con i principi affermati da Cass., ord., 24/04/2019, n. 11267; Cass., ord., 20/12/2018, n. 33096).

Alla luce di quanto sopra evidenziato il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Nessuna determinazione in punto spese per la mancata costituzione dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; nulla spese; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso se dovuto.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2020

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