Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26572 del 12/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 12/12/2011), n.26572

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21820/2010 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA;

– ricorrente –

contro

C.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, V. SILVIO PELLICO 36, presso lo studio

dell’Avvocato ANTONIO TALLADIRA, rappresentato e difeso dall’avvocato

BONGARZONE Antonio Rosario per procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7099/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/10/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MAMMONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

1. – Poste Italiane s.p.a. ha notificato a C.M. ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma depositata il 26.8.09. L’intimata a sua volta ha notificato alla ricorrente controricorso.

2. – Il Consigliere relatore con relazione ex art. 380 bis, ha chiesto la fissazione dell’adunanza della Camera di consiglio rilevando l’improcedibilità del ricorso.

3. – Il Collegio, risultando dalla certificazione di cancelleria in atti che è stato depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., solo il controricorso, ritiene che il ricorso di Poste Italiane debba essere dichiarato improcedibile.

4.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 30,00 (trenta) per esborsi ed in Euro 1.000,00 (mille) per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2011

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