Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26571 del 27/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 26571 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 8853-2012 proposto da:
STORAI PIERLUIGI STRPLG64B27G999D, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA BOEZIO 14, presso lo studio
dell’avvocato D’ANGELANTONIO CLAUDIO, rappresentato e
difeso dall’avvocato MATARESE TULLIO, giusta procura alle liti in
calce al ricorso;

– ricorrente contro
MARMOCCHI LAURA;

– intimata avverso il provvedimento R.G. 455/2011 della CORTE D’APPELLO
di BOLOGNA del 18.11.2011, depositato il 22/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.

Data pubblicazione: 27/11/2013

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LUCIO

CAPASSO che si riporta alla relazione scritta.

Ric. 2012 n. 08853 sez. M1 – ud. 24-09-2013
-2-

Rilevato che è stata depositata la seguente relazione in ordine all procedimento civile iscritto al R.G.
8853 del 2012 :

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione Storai Pierluigi, affidandosi ad un unico
motivo, con il quale è stata censurata la violazione dell’art. 739 cpc per non avere considerato che il
deposito del reclamo era stato avvenuto non il 26 settembre 2011 ma l’otto settembre 2011, come
risultava dalla nota di iscrizione a ruolo.
Il ricorso è manifestamente fondato, in quanto dall’esame degli atti di causa, ammissibile in questa i
sede, in considerazione della natura del vizio dedotto, ed in particolare dalla nota di iscrizione a
ruolo, è emerso che il reclamo era stato depositato l’otto settembre 2011 e non il 26 settembre 2011,
come erroneamente ritenuto dalla corte d’appello. Essendosi perfezionata la notificazione del
decreto del Tribunale il 26 luglio 2011 e considerato il periodo di sospensione feriale, il reclamo è
stato proposto nel termine di dieci giorni previsto dall’art. 739 cpc, con conseguente sua
ammissibilità”.

Ritenuto che il Collegio aderisce senza rilievi alla predetta relazione
P.Q.M
La Corte,
accoglie il ricorso. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte d’Appello di Bologna in
diversa composizione anche per le spese del presente procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio del 24 settembre 012

Funzionario Giudiziari

“La Corte d’Appello di Bologna dichiarava inammissibile per tardività il reclamo proposto da Storai
Pierluigi avverso il decreto del Tribunale di Bologna, relativo ad un procedimento di revisione delle
condizioni della separazione personale ex art. 710 cod. proc. civ.,notificato il 26 luglio 2011, sul
presupposto che il reclamo ex art. 739 cpc fosse stato proposto con ricorso depositato il 26.09.11,
vale a dire sedici giorni dopo la notificazione del decreto.

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