Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26571 del 23/11/2020

Cassazione civile sez. I, 23/11/2020, (ud. 09/10/2020, dep. 23/11/2020), n.26571

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 747/2019 proposto da:

L.A., elettivamente domiciliato in Roma Via Alberico II N. 4,

presso lo studio dell’avvocato Angelelli Mario Antonio, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno Commissione Territoriale Riconoscimento

Protezione Internazionale Roma Sez. Frosinone,

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 20/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/10/2020 da Dott. CAPRIOLI MAURA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

Con il decreto impugnato, il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso proposto da L.A., cittadino nigeriano proveniente (OMISSIS), avverso il provvedimento reiettivo della domanda di protezione internazionale – nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria emesso dalla competente Commissione Territoriale.

A ragione della decisione, il Tribunale ha argomentato: quanto al diniego del riconoscimento dello status di rifugiato ovvero della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), che il racconto del richiedente, in riferimento al pericolo di essere vittima di persecuzioni nel proprio Paese di origine o di rimanere esposto ad una grave minaccia per mano degli (OMISSIS) – setta dominante in Nigeria, della quale era stato adepto il padre ed a cui egli aveva rifiutato di aderire – era inattendibile; quanto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251, ex art. 14, lett. c), ha rilevato che, secondo le più aggiornate e qualificate fonti di informazione compulsate, nell’Edo State, regione di provenienza dell’istante, non era presente una situazione di conflitto armato interno, suscettibile di generare un clima di violenza generalizzata, tale da esporre ad un danno grave la vita di chiunque vi si fosse trovato. Nulla, inoltre, era stato allegato dal richiedente in ordine ad una sua specifica situazione di vulnerabilità ovvero ad una sua effettiva integrazione in Italia, in funzione di una revisione del diniego della protezione umanitaria.

Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di L.A. è affidato a quattro motivi, di seguito dettagliatamente illustrati.

L’intimata Amministrazione dell’Interno non si è costituita.

Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è denunciata la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a e b, per non essersi il Tribunale attenuto, nella valutazione delle dichiarazioni del richiedente protezione, al protocollo procedimentale delineato dal menzionato D.Lgs. n. 251 del 2008, art. 3, che impone al giudice, in ossequio al principio di collaborazione istruttoria, di valutare le dichiarazioni del richiedente alla luce delle informazioni generali e specifiche pertinenti al caso, riguardanti il Paese di origine del richiedente.

Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), art. 8, comma 3 e art. 27, per avere il Tribunale fatto erronea applicazione della norma indicata in riferimento ai parametri interpretativi della stessa; per non aver riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita del cittadino nigeriano derivante dalla situazione di violenza indiscriminata acquisendo la documentazione completa sulla Nigeria.

Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.L. n. 25 del 2008, art. 8 comma 3 e art. 27, sul rilievo che il Tribunale avrebbe fornito una motivazione generica della mancata concessione del permesso per motivi umanitari, senza operare il collegamento tra la situazione personale del richiedente e la situazione del Paese di origine.

Con il quarto motivo infine il ricorrente si deduce la violazione dell’art. 10 Cost., in riferimento al diniego del riconoscimento, comunque, del diritto di asilo al richiedente.

Il primo motivo è inammissibile.

Va preliminarmente osservato che, anche recentemente, questa Corte ha statuito che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (n. 3340 del 05/02/2019).

Il ricorrente, con l’apparente censura della violazione da parte del Tribunale di norme di legge, ovvero il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 ove il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, ha, in realtà, svolto delle censure di merito, in quanto finalizzate a prospettare una diversa lettura delle sue dichiarazioni.

In proposito, questa Corte, nella pronuncia n. 3340 del 05/02/2019 sopra citata, ha statuito che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, con la conseguenza che il giudizio di fatto in ordine alla credibilità del richiedente non può essere censurato sub specie violazione di legge ed è quindi sottratto al sindacato di legittimità.

Nel caso di specie, il Tribunale ha valutato le dichiarazioni del ricorrente tenendo ben presenti i parametri previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, essendo state specificamente indicate le ragioni per le quali non sussiste il rischio effettivo di una persecuzione per motivi raziali, religiosi o politici.

Il primo giudice ha infatti sottolineato come il timore di essere esposto a persecuzioni da parte della setta degli (OMISSIS) non è fondato su fatti concreti e verosimili compatibili con le COI ma su di un racconto alimentato da fantasie diffuse in Nigeria presso la popolazione scarsamente alfabetizzata.

Si tratta di valutazione non sindacabile in questa sede al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Sez. 1, n. 21142 del 07/08/2019; Rv. 654674; Sez. 1, n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549): norma, questa, neppure evocata dal ricorrente.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile.

Il Tribunale, citate le molteplici ed aggiornate fonti qualificate, riguardanti la situazione dell’Edo State, ricompreso nella regione del Delta State, ha evidenziato come queste non dessero conto di veri e propri conflitti in atto, bensì esclusivamente di alcuni atti di violenza, consistiti, per lo più, in sabotaggi degli impianti petroliferi, come tali non in grado di esporre a pericolo la generalità della popolazione della regione e, comunque, non la vita o l’incolumità del richiedente, che nulla di specifico aveva allegato in ordine ad una sua peculiare condizione di coinvolgimento o esposizione ai menzionati, isolati, atti di violenza. Il ricorrente invero dietro la formale prospettazione di un vizio di violazione di legge articola rilievi, peraltro, del tutto generici, rivolti al merito della decisione impugnata.

Il terzo motivo è pure inammissibile.

Il primo Giudice, attenendosi all’indicazione nomofilattica – che oggi ha ricevuto l’autorevole avallo delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U., n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062-02) – secondo la quale, in materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Sez. 1, n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298), ha evidenziato come non fossero state offerte dall’istante specifiche allegazioni in ordine ad una condizione di vulnerabilità personale, tanto non consentendo di procedere alla richiesta comparazione tra le sue condizioni nel nostro paese con quelle del paese di provenienza. Si tratta di affermazione, per quanto osservato, corretta in diritto, con la quale i rilievi censori non si sono affatto confrontati.

Il quarto motivo è inammissibile.

E’ jus receptum che il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo “status” di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, ed al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, cosicchè non v’è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3 (Sez. 6-1, n. 11110 del 19/04/2019, Rv. 653482; Sez. 6-1, n. 16362 del 04/08/2016, Rv. 641324).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Nessuna determinazione in punto spese per la mancata costituzione dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; nulla spese; dà atto,ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso se dovuto.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2020

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