Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26571 del 21/12/2016

Cassazione civile, sez. VI, 21/12/2016, (ud. 25/10/2016, dep.21/12/2016),  n. 26571

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24818-2015 proposto da:

M.S., MO.ST., S.M.C.,

elettivamente domiciliati in ROMA, V.LE DELLE MILIZIE 106, presso lo

studio dell’avvocato GUIDO VALORI, rappresentati e difesi

dall’avvocato FRANCESCO ZOMPI’ giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

D.L.A., elettivamente domiciliato in ROMA VICOLO

ORBITELLI 31, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNA MARTINO,

rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO D. PORTACCIO, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

D.S.G., RAS ASSICURAZIONE SPA, ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 612/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

3/06/2014, depositata il 15/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO DELL’UTRI;

udito l’Avvocato Giovanna Martino (delega avvocato Carlo D.

Portaccio) difensore del controricorrente che si riporta ai motivi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. è stata depositata la seguente relazione:

“1. D.L.A. ha convenuto M.S. e S.M.C., in proprio e quali genitori di Mo.St., D.S.G. e la Ras Assicurazioni s.p.a. (questi ultimi quali proprietario e compagnia assicuratrice del motoveicolo condotto da Mo.St.) dinanzi al Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Casarano, al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti dall’attore a seguito di un sinistro stradale.

Il giudice adito, in accoglimento della domanda del D., ha condannato i convenuti al risarcimento dei danni in favore dello stesso, contestualmente disattendendo la domanda proposta da questi ultimi con un separato giudizio (successivamente riunito), introdotto per il risarcimento dei pretesi danni provocati dal D. a carico di Mo.St..

2. Sull’appello principale di M.S., S.M.C. e Mo.St. (nelle more divenuto maggiorenne), e su quello incidentale della Ras Ass.ni s.p.a., la Corte d’appello di Lecce, in parziale accoglimento di entrambe le impugnazioni, ha accertato la corresponsabilità dei due protagonisti del sinistro, rideterminando in misura corrispondente gli importi risarcitori dovuti al D. e condannando quest’ultimo e la UGF Ass.ni s.p.a. (compagnia assicuratrice del veicolo condotto dal D.) al risarcimento di giustizia spettante al M..

3. Avverso la sentenza d’appello, hanno proposto ricorso per cassazione M.S., Sc.Ma.Ca. e Mo.St. sulla base di un unico articolato motivo d’impugnazione.

4. Ha depositato controricorso D.L.A., concludendo per il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza d’appello.

5. Gli altri intimati non hanno svolto difese in questa sede.

6. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere dichiarato inammissibile.

7. Con un unico motivo di ricorso, i ricorrenti censurano la pronuncia del giudice d’appello per violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la corte territoriale erroneamente interpretato l’insieme degli elementi probatori offerti al processo, nel loro complesso asseritamente idonei a fornire la prova liberatoria di cui all’art. 2048 c.c..

7.1. Il motivo è inammissibile.

Osserva il relatore come, attraverso l’argomentazione critica articolata con l’impugnazione proposta, i ricorrenti si siano inammissibilmente spinti a prospettare la rinnovazione, in questa sede di legittimità, del riesame nel merito della vicenda oggetto di lite, precluso a questo giudice di legittimità.

Deve qui, infatti, ribadirsi il principio secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis, Sez. 5, Sentenza n. 27197 del 16/12/2011, Rv. 620709).

Nella specie, la Corte d’appello di Lecce ha espressamente evidenziato come gli elementi di prova forniti dai genitori di Mo.St. non avessero raggiunto un’efficacia rappresentativa sufficiente ai fini della dimostrazione dei propri assunti, tenuto conto delle diverse circostanze del fatto nella specie valorizzate, ritenute sufficienti a esprimere una carente qualità della vigilanza dei genitori sulla vita e le attività del minore, in rapporto al livello di maturità e di consapevolezza dallo stesso manifestato, per come desumibili dalle specifiche modalità del fatto.

Si tratta di considerazioni che il giudice d’appello ha elaborato nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica dell’interpretazione e di coerenza logico-formale dell’argomentazione, immuni da vizi d’indole logica o giuridica e, come tali, del tutto idonee a sfuggire alle censure di merito in questa sede inammissibilmente illustrate dai ricorrenti.

8. Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada trattato in camera di consiglio per essere dichiarato inammissibile”;

2. Le parti non hanno presentato memorie ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione trascritta e di doverne fare proprie le conclusioni.

4. Il ricorso dev’essere pertanto dichiarato inammissibile.

5. A tale esito segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore di D.L.A., liquidate in complessivi Euro 7.300,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 25 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016

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