Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26570 del 27/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 26570 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: ACIERNO MARIA

ha pronunciato la seguente

CI (i «

ORDINANZA

sul ricorso 8850-2012 proposto da:
TRAMONTE

STEFANO

TRMSFN27T12E023J,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLE CARROZZE 3, presso lo
studio dell’avvocato NASTI ALESSANDRO, rappresentato e
difeso dall’avvocato BUFFA LEONARDO ANTONINO, giusta
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro

TRAMONTE SALVATORE, TRAMONTE VITA;
intimati –

avverso il provvedimento R.G. 133/06 del TRIBUNALE di
MARSALA Sezione Distaccata di CASTELVETRANO,
depositato 1’8/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di

Data pubblicazione: 27/11/2013

4- e-I

consiglio del 24/09/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. MARIA ACIERNO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. LUCIO CAPASSO che si riporta alla relazione

scritta.

”Il Tribunale di Marsala accoglieva l’istanza di correzione dell’errore materiale proposta da Vita
Tramonte e precisava che la condanna di Stefano Tramonte al pagamento delle spese, competenze
ed onorari contenuta nella sentenza n. 16 del 2011, pronunciata dal Tribunale di Marsala, dovesse
comprendere anche il pagamento delle spese generali, dell’IVA e della CPA, come per legge. Il
giudice, richiamando i consolidati orientamenti espressi da questa Corte nelle sent. 4209 del 2010 e
8512 del 2011, rilevava che la mancata menzione nel dispositivo della rifusione anche delle spese
generali, IVA a CPA risultava essere una mera omissione, stante l’automatismo del relativo
riconoscimento previsto dalla legge in favore della parte vittoriosa e a carico della parte
soccombente, che fosse stata condannata al rimborso delle spese di lite in favore della prima.
Le spese del procedimento di correzione dell’errore materiale venivano poste a carico di Stefano
Tramonte e liquidate in complessivi € 309,00 (di cui 29€ per spese vive, I 06€ per diritti e 174€ per
onorari). Stefano Tramonte veniva inoltre condannato, ai sensi dell’art. 96, comma 3, al pagamento
in favore dell’istante della somma di 800€ in considerazione della pretestuosità della sua
opposizione.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Tramonte Stefano, affidandosi ai seguenti
motivi:
nel primo è stata denunciata la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e 96, 3 0 comma, cpc,
per essere stata pronunciata la condanna alle spese, nonostante il carattere meramente
amministrativo del procedimento di correzione dell’errore materiale lo impedisse;
nel secondo è stata lamentata la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 96, comma 3, in quanto
il giudice non ha considerato che tale norma non poteva essere applicata, ai sensi dell’art. 58,
comma 1, della 1. 69 del 2009, in quanto il giudizio di primo grado era stato introdotto con atto di
citazione notificato il 9 ottobre 2006;
nel terzo è stata censurata la violazione dell’art. 96 cpc, per avere ritenuto che costituisse colpa
grave, tale da legittimare la condanna al risarcimento delle spese di lite, l’avere prospettato nella
memoria depositata per il procedimento di correzione l’esistenza di contrasto giurisprudenziale
riguardo il rimborso forfettario delle spese generali.
Ritenuto che il ricorso è ammissibile in quanto proposto solo contro il capo della ordinanza
impugnata relativo alle spese del procedimento di correzione dell’errore materiale.
Questa Corte ha chiarito nella sentenza n. 9311 del 2006 come avverso l’ordinanza che dispone la
correzione di errore materiale, ai sensi dell’art. 288 cod. proc. civ., debba ritenersi ammesso il
ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., avente ad oggetto la statuizione di
condanna di una delle parti al pagamento delle spese del procedimento di correzione, avendo detta
statuizione non soltanto carattere decisorio, ma anche definitivo, in quanto non impugnabile con il
rimedio di cui al citato art. 288 c.p.c., u.c., preordinato esclusivamente al controllo della legittimità
dell’uso del potere di correzione sotto il profilo della intangibilità del contenuto concettuale del
provvedimento corretto;
che il primo motivo di ricorso è fondato in ordine ad entrambi i profili di violazione di legge. Nel
procedimento di correzione degli errori materiali di cui all’art. 287 cod. proc. civ. non è ammessa
alcuna pronuncia sulle spese processuali,anche nell’ipotesi di resistenza della controparte, in quanto
la natura ordinatoria e sostanzialmente amministrativa del provvedimento che accoglie o rigetta
l’istanza di correzione non consente di riconoscere la presenza dei presupposti richiesti dall’art. 91
c.p.c., che fanno riferimento, per una pronuncia di condanna sulle spese, ad un procedimento
contenzioso idoneo a determinare una posizione di soccombenza (Cass. n. 8103 del 28/03/2008; n.

Rilevato che è stata depositata la seguente relazione nel procedimento civile iscritto al R.G. 8850
del 2012

9311 del 20/04/2006; ordinanza n. 591 del 08/07/1983; ordinanza. S.U. n. 9438 del 27/06/2002). La
natura non contenziosa del procedimento sopra evidenziata, non consente l’ingresso di domande di
natura risarcitoria o sanzionatoria, quali quelle contenute nell’art. 96 cod. proc. civ., in quanto
connesse esclusivamente alla soluzione di una controversia. Peraltro, come sottolineato dalla parte
ricorrente, l’art. 96 cod. proc. civ. ratione temporis applicabile (essendo stato il procedimento in
oggetto prima dell’entrata in vigore della I. n. 69 del 2009) non conteneva la previsione di cui al
terzo comma attualmente vigente.

che, ove si condividano i predetti rilievi, il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata senza
rinvio”.
Ritenuto che il Collegio aderisce senza rilievi alla relazione e che, conseguentemente la sentenza
impugnata deve essere cassata senza rinvio nella parte relativa alla statuizione sulla condanna alle
spese di lite a carico di Stefano Tramonte oltre che della somma liquidata ex art. 96, terzo comma
cod. proc. civ.;
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata senza rinviyella parte in cui contiene statuizione
di condanna alle spese di lite del procedimento e di pagamento di E 800 ex art. 96 terzo comma cod.
proc. civ. a carico di Stefano Tramonte.
Così deciso nella camera di consiglio del 24 settembre 2013

che il secondo ed il terzo motivo possono considerarsi assorbiti in ragione delle considerazioni
sopra svolte;

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