Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26570 del 23/11/2020

Cassazione civile sez. I, 23/11/2020, (ud. 28/09/2020, dep. 23/11/2020), n.26570

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 7528/2019 proposto da:

S.C., elettivamente domic. presso l’avv. Giuseppe Lufrano,

dal quale è rappres. e difeso, con procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 02/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/09/2020 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

S.C., cittadino del (OMISSIS), appellò l’ordinanza del Tribunale di Ancona che rigettò il ricorso avverso il provvedimento della Commissione territoriale di diniego dell’istanza di riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria. La C.d.a., con sentenza del 2.1.19, respinse l’impugnazione, osservando che: le dichiarazioni del ricorrente, quantunque credibili, riguardavano una vicenda determinata da necessità economiche e che, pertanto, non legittimavano la protezione internazionale e la sussidiaria; non ricorrevano i presupposti della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. c) e della protezione umanitaria, non avendo il ricorrente dimostrato di rientrare nelle categoria suscettibili di violazione dei diritti fondamentali.

S.S. ricorre in cassazione, con due motivi.

Non si è costituito il Ministero.

Diritto

RITENUTO

Che:

Il primo motivo denunzia violazione e mancata applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in quanto la Corte d’appello non ha tenuto conto delle condizioni del paese di transito del ricorrente, la Libia, e della situazione interna del Bangladesh, caratterizzata da scontri violenti ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria.

Il secondo motivo denunzia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, non avendo la Corte d’appello considerato la situazione del paese d’origine nel quale, in caso di rimpatrio, il ricorrente verserebbe in condizioni di vulnerabilità, essendosi peraltro integrato in Italia attraverso l’attività lavorativa.

Il ricorso è inammissibile non avendo il ricorrente allegata una valida procura speciale, a norma dell’art. 365 c.p.c..

Invero, in tema di protezione internazionale, il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, stabilisce che la data della procura speciale a ricorrere in cassazione sia espressamente certificata dal difensore, sicchè deve essere dichiarato inammissibile il ricorso ove la procura ad esso relativa, ancorchè rilasciata su un foglio materialmente congiunto al medesimo ricorso e recante una data successiva al deposito del decreto impugnato, non indichi gli estremi di tale provvedimento, nè altri elementi idonei ad identificarlo, come il numero cronologico ovvero la data del deposito o della comunicazione, poichè tale procura non soddisfa il requisito della specialità richiesto dall’art. 365 c.p.c. (Cass., n. 15211/2020).

Nel caso concreto, il ricorrente ha allegato una procura non recante data successiva alla pubblicazione della sentenza impugnata, che non indica quest’ultima, nè contiene elementi idonea ad identificarla, in violazione dell’art. 365 c.p.c..

Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione del Ministero intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2020

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