Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26570 del 21/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 21/12/2016, (ud. 25/10/2016, dep.21/12/2016),  n. 26570

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24764-2015 proposto da:

G.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TINTORETTO

88, presso lo studio dell’avvocato CIRO GALIANO, rappresentato e

difeso dall’avvocato CRISTIANO PAGANO giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo procuratore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO BRUCOLI

giusta procura a margine dell’istanza di partecipazione all’udienza;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3850/2015 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata

il 23/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. è stata depositata la seguente relazione:

“1. G.B. ha convenuto M.R. e la Unipol Assicurazioni s.p.a. (compagnia assicuratrice dell’autoveicolo condotto dal M.) dinanzi al Giudice di Pace di Carini al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro stradale.

Il giudice adito, in accoglimento della domanda del G., ha condannato i convenuti al risarcimento dei danni in favore dello stesso.

2. Sull’appello della Unipol Ass.ni s.p.a., il Tribunale di Palermo, in accoglimento dell’impugnazione, ha integralmente disatteso la domanda risarcitoria del G. per difetto di prova in ordine alla verificazione del sinistro.

3. Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione il G. sulla base di un unico articolato motivo d’impugnazione.

4. Nessuna delle controparti ha svolto difese in questa sede.

5. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere dichiarato inammissibile.

6. Con un unico motivo di ricorso, il G. censura la pronuncia del giudice d’appello per omesso esame di un fatto decisivo controverso, avendo il tribunale erroneamente interpretato l’insieme degli elementi probatori offerti al processo, trascurando la stessa documentazione medica prodotta, asseritamente idonea a comprovare con certezza l’effettiva verificazione del sinistro stradale così come denunciato e descritto dall’attore.

6.1. Il motivo è inammissibile.

Osserva il relatore come, attraverso l’argomentazione critica articolata con l’impugnazione proposta, il ricorrente si sia inammissibilmente spinto a prospettare la rinnovazione, in questa sede di legittimità, del riesame nel merito della vicenda oggetto di lite, precluso a questo giudice di legittimità.

Deve qui, infatti, ribadirsi il principio secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis, Sez. 5, Sentenza n. 27197 del 16/12/2011, Rv. 620709).

Nella specie, il Tribunale di Palermo ha espressamente evidenziato come il complesso degli elementi di prova forniti dall’attore non avesse raggiunto un’efficacia rappresentativa sufficiente ai fini della dimostrazione dei propri assunti, tenuto conto delle numerose manchevolezze e delle irriducibili contraddizioni rilevabili in ciascuna delle fonti di prova analizzate, tali da escludere la possibilità di formulare giudizi certi in ordine all’effettiva verificazione del fatto dannoso così come descritto all’attore.

Si tratta di considerazioni che il giudice d’appello ha elaborato nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica dell’interpretazione e di coerenza logico-formale dell’argomentazione, immuni da vizi d’indole logica o giuridica e, come tali, del tutto idonee a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dalla ricorrente.

Varrà peraltro sottolineare come, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui detto inadempimento valga a determinare l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento, con la conseguenza che la denunzia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (Sez. 5, Sentenza n. 25756 del 05/12/2014, Rv. 634055).

A tale ultimo onere dimostrativo deve ritenersi essersi sottratto l’odierno ricorrente, essendosi lo stesso genericamente limitato alla prospettazione di una diversa, pretesamente più verosimile, ricostruzione del fatto dedotto in giudizio, in ragione di un’interpretazione asseritamente più corretta delle prove richiamate.

7. Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada trattato in camera di consiglio per essere dichiarato inammissibile”;

2. Le parti non hanno presentato memorie ex art. 380-bis c.p.c.; il ricorrente di Unipolsai Ass.ni s.p.a. ha presentato istanza di partecipazione all’udienza di discussione orale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione trascritta e di doverne fare proprie le conclusioni.

4. Il ricorso dev’essere pertanto dichiarato inammissibile.

5. Non vi è luogo all’adozione di provvedimenti ai fini della regolazione delle spese del giudizio di legittimità, non avendo la parte resistente svolto difese in questa sede.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 25 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2016

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