Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26570 del 17/10/2019
Cassazione civile sez. VI, 17/10/2019, (ud. 30/05/2019, dep. 17/10/2019), n.26570
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1444-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
S.B. nella qualità di socia della ELLEMME SAS di
S.B. & C. cancellata il (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 3339/1/2016 della COMMISSIONE TIBUTARIA
REGIONALE di CATANZARO, depositata il 29/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 30/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI
ROBERTO GIOVANNI.
Fatto
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di S.B., quale socia della Ellemme s.a.s. di S.B. e c., società cancellata il (OMISSIS), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria indicata in epigrafe, con la quale è stato dichiarato inammissibile l’appello proposto per il fatto del mancato deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata contenente l’atto di appello, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 22 e 53 non potendosi in alcun modo considerare il contenuto dell’avviso di ricevimento quale elemento surrogatorio della ricevuta di spedizione.
La parte intimata non si è costituita.
Il ricorso è inammissibile non essendo stato il plico raccomandato contenente il ricorso per cassazione mai consegnato alla parte intimata, risultando sconosciuto la parte destinataria all’indirizzo indicato.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2019