Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26570 del 12/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 12/12/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 12/12/2011), n.26570

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.P.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA A. DEPRETIS 86, presso lo studio CMS

ADONNINO ASCOLI & CAVASOLA SCAMONI, rappresentata e

difesa

dall’Avvocato CARPAGNANO DOMENICO per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in

ROMA, V.LE MAZZINI 134, presso lo studio dell’Avvocato FIORILLO

LUIGI, che la rappresenta e difende per procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3716/2009 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 15/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/10/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MAMMONE;

udito l’Avvocato Sergio G ALLEANO per delega Carpagnano;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

1- D.P.G. chiedeva che fosse dichiarata la nullità del termine apposto ad un contratto di assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a. Rigettata la domanda, la lavoratrice proponeva appello.

2.- La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 15.12.09, osservava che il contratto era stipulato per il periodo 5.6-30.9.01 in forza dell’art. 25 del CCNL Poste 11.1.01, per far fronte ad esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione (comma 2). Ritenendo sussistenti le condizioni previste dalla norma collettiva, rigettava l’impugnazione.

3.- D.P. proponeva ricorso per cassazione, cui rispondeva con controricorso Poste Italiane s.p.a. Il Consigliere relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., depositava relazione che era comunicata al Procuratore generale ed era notificata ai difensori costituiti, assieme all’avviso di fissazione dell’adunanza. D.P. ha depositato memoria.

4.- Con unico complesso motivo D.P. deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2697, nonchè dell’art. 25 del CCNL 2001, non avendo il giudice di merito risposto a due specifiche censure di violazione del comma 2 di detto art. 25, a proposito di: a) mancato espletamento delle procedure di confronto sindacale sui processi di riorganizzazione dell’azienda; b) mancata ottemperanza alle percentuali di assunzione del personale a termine previste dalla norma collettiva (c.d. clausola di contingentamento).

5.- Con riferimento all’art. 25 del CCNL 11.1.01 – al pari di quanto previsto per l’art. 8 del CCNL 26.11.94 – la giurisprudenza di questa Corte ha legittimato l’interpretazione che il legislatore ha conferito una delega in bianco ai soggetti collettivi, non imponendo al potere di autonomia i limiti ricavabili dal sistema della L. n. 230 del 1962, ma consentendo alle parti stipulanti di esprimersi secondo le specificità del settore produttivo e autorizzando Poste Italiane s.p.a. a ricorrere (nei limiti della percentuale fissata) allo strumento del contratto a termine, senza altre limitazioni.

L’assenza di ogni pregiudiziale collegamento con la disciplina generale del contratto a termine giustifica l’interpretazione che il raccordo sindacale autorizza la stipulazione dei contratti di lavoro a termine pur in mancanza di collegamento tra l’assunzione del singolo lavoratore e le esigenze di carattere straordinario richiamate per giustificare l’autorizzazione, con riferimento alla specificità di uffici e di mansioni (Cass. 26.9.07 n. 20157 e 20162, 1.10.07 n. 20608).

In base a questa impostazione non è richiesta, dunque, la prova che le singole assunzioni e la destinazione alle specifiche mansioni cui il dipendente fu destinato furono adottate in concreto per far fronte alle esigenze descritte nella fattispecie astratta, ma solo il riscontro che le assunzioni in questione erano ricollegabili alle esigenze aziendali considerate nella norma collettiva.

Al riguardo deve ulteriormente richiamarsi la giurisprudenza che ha riconosciuto l’incidenza dell’accordo del 18.1.01 (indirettamente considerato dalla sentenza impugnata). Tale accordo costituisce attuazione della procedura di confronto sindacale prevista dallo stesso art. 25 del contratto collettivo, a norma del quale prima di dare corso alle conseguenti assunzioni, la materia formerà oggetto di confronto: a) a livello nazionale, qualora risultino interessate più regioni … Sulla base del testo del suddetto accordo – ove si legge che le 00.SS. … convengono ancora che i citati processi, tuttora in corso, saranno fronteggiati in futuro anche con il ricorso a contratti a tempo determinato, stipulati mi rispetto della nuova disciplina pattizia delineata dal ccnl 11.1.2001 – è stato osservato, il significato letterale delle espressioni usate è così evidente e univoco che non necessita di un più diffuso ragionamento al fine della ricostruzione della volontà delle parti, (v. al riguardo la già richiamata sentenza n. 20608 del 2007).

Il giudice di merito si è adeguato a questi principi, richiamando detta giurisprudenza ed implicitamente tenendo conto dell’accordo 18.1.01, assumendo per scontato che nel concreto i singoli uffici cui furono destinati i lavoratori ricorrenti fossero interessati al processo di riorganizzazione aziendale che aveva dato luogo alla negoziazione dell’art. 25 ora in esame.

6.- Quanto al secondo profilo di illegittimità dedotto con il mezzo di impugnazione, D.P. (pagg. 5 e segg. del controricorso) deduce che con l’appello aveva riproposto l’eccezione, già dedotta in primo grado, dell’esistenza di un ulteriore motivo di nullità per violazione dell’art. 25 del ccnl 2001, a seguito del mancato rispetto della c.d. clausola di contingentamento, dando conto dei termini esatti della censura proposta.

Deve al riguardo rilevarsi che, mentre per la consultazione sindacale il principio di diritto richiamato dalla sentenza impugnata già da atto dell’avvenuto espletamento della relativa procedura, per quanto riguarda la c.d. clausola di contingentamento non c’è stato esame del motivo di appello, atteso che il giudice di secondo grado sulla questione non ha dato alcuna risposta.

7.- In conclusione, il ricorso, nei limiti suddetti, è fondato e deve essere accolto. Deve essere conseguentemente cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale procederà all’esame del motivo censura non esaminato e regolerà le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, anche per la pronunzia sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA