Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2657 del 04/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 04/02/2021, (ud. 26/01/2021, dep. 04/02/2021), n.2657

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – rel. Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

B.G. nato a Palermo il (OMISSIS) C.F. (OMISSIS) e

residente in Belmonte Mezzagno (Pa) via (OMISSIS), + ALTRI OMESSI,

elettivamente domiciliati in Roma via Mazzini n. 6 presso lo studio

degli avv. Silvana Patanella C.F. PTNSVN59C53G273R e Vito Patanella

C.F. PTNVTI67T26G273H che li rappresentano e difendono come da

procura in calce al ricorso e che chiedono di avere tutte le

comunicazioni ai seguenti indirizzi silvanapatanella.pec.giuffre.it

e vito.patanella.pec.giuffre.it;

-ricorrenti-

Contro

FALLIMENTO (OMISSIS) s.p.a., in persona del curatore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’avv. Gerlando Calandrino

gerlandocalandrino.pecavvpa.it, come da procura in calce all’atto;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto Trib. Palermo 4.5.2017, n. 2322/2017,

in R.G. n. 10162/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 26 gennaio 2021 dal Presidente relatore Dott. Ferro Massimo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. B.G. e gli altri ricorrenti di cui all’epigrafe impugnano il decreto Trib. Palermo 4.5.2017, n. 2322/2017, in R.G. n. 10162/2006 che ha respinto la loro opposizione allo stato passivo avverso il decreto con cui il giudice delegato del FALLIMENTO (OMISSIS) s.p.a. aveva a sua volta non accolto le domande tardive di credito L. Fall. ex art. 101;

2. il tribunale, premesso che l’originaria e cumulativa istanza dei ricorrenti aveva per oggetto l’ammissione in prededuzione delle retribuzioni maturate successivamente alla dichiarazione di fallimento, nonchè il credito per trattamento di fine rapporto spettante ai dipendenti in servizio presso il Comune di Belmonte Mezzagno, ha ritenuto: a) inammissibile, per tardività, la produzione documentale depositata con modalità telematiche nell’inosservanza del termine di cui alla L. Fall., art. 99, comma 2 n. 4, cioè con il ricorso; b) la modalità di deposito prescelta, con atto telematico solo successivo (del 7 giugno 2016 e non entro la scadenza dei 30 giorni, e cioè – per effetto della comunicazione del 28 aprile 2016 – entro il 28 maggio 2016), contrastava con il possibile ricorso sia al deposito cartaceo, sia alla compressione dei files (se eccedenti il limite di 30 Mb di accettazione del sistema), sia a buste (telematiche) multiple, nè potendo la prescrizione dirsi rispettata solo perchè anticipata da formale riserva di produzione successiva;

3. il ricorso è su due motivi e ad esso resiste con controricorso il fallimento, che ha anche depositato memoria;

4. con il ricorso si deducono: a) violazione del D.L. n. 90 del 2014 (art. 51, comma 2) e dell’art. 99, così come interpretati secondo il protocollo locale (App. Palermo) che, per il caso dii superamento del limite di ingresso dell’allegato informatico, permetteva l’indicazione nell’atto del solo indice dei documenti, con successivo deposito frazionato di essi; b) violazione degli artt. 91-92 e 389 c.p.c., posto che le spese compensate dal tribunale – dovevano essere poste sul resistente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. il ricorso è inammissibile, sotto molteplici profili; lo è, in via preliminare, la produzione documentale -. eseguita in questa sede ex art. 372 c.p.c. e – afferente ai documenti, già depositati nel contesto della opposizione allo stato passivo e relativi al merito della domanda di credito, essi apparendo estranei ad un vaglio di ammissibilità del ricorso per cassazione o ad un giudizio di nullità del decreto impugnato, comunque essi appartenendo già al processo e perciò risultando carenti del requisito della novità; tanto più che, si ribadisce, “nel giudizio di cassazione, è ammissibile la produzione di documenti non prodotti in precedenza solo ove attengano alla nullità della sentenza impugnata o all’ammissibilità processuale del ricorso o del controricorso, ovvero al maturare di un successivo giudicato, mentre non è consentita la produzione di documenti nuovi relativi alla fondatezza nel merito della pretesa” (Cass. 4415/2020);

2. l’impugnazione è inammissibile, in primo luogo, poichè non censura in modo specifico ed idoneo la complessa e plurale motivazione dei giudici di Palermo che, nel dare evidenza alla intempestività della produzione documentale aggregata al ricorso in opposizione allo stato passivo, hanno dato conto della omessa utilizzazione, da parte dei ricorrenti, non solo del sistema di cui al D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. l6bis, comma 7 (convertito nella L. 17 dicembre 2012, n. 121), ma anche del deposito cartaceo cui la parte ben poteva ricorrere in alternativa ad una compressione del file, senza che eventuali impedimenti a tali modalità siano state prima rappresentate e in questa sede anche solo menzionate in chiave critica; non appare perciò rispettato il principio per cui “ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l’annullamento della sentenza” (Cass. 9752/2017);

3. il vizio espresso con il primo motivo, in realtà qualificabile come error in procedendo (per l’effetto conservativo dato con la redazione univoca del tenore argomentativo della censura, al di là della sua impropria rubricazione), per vero non sussiste; già sulla base degli stessi richiami testuali delle disposizioni normative applicate dal tribunale e richiamate in ricorso, si dà che per l’ipotesi di produzione in telematico di atto o documento la citata disposizione, ove la parte adotti tale via, introduce una nozione di perfezionamento del deposito, sia per “atto” che “documento”, che non interferisce con la disciplina ordinaria o speciale – in punto di tempestività;

4. così, il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 51, comma 2, lett. a) e b), convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, integrando il citato D.L. n. 179 del 2012, art. 16bis, comma 7, recita che “Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all’art. 155 c.p.c., commi 4 e 5. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza”; sulla questione, già si osserva che il ricorrente non ha indicato in quale sede processuale e con quale tempestività, avanti al giudice di merito, ha allegato e provato che la posteriorità della propria produzione documentale, rispetto al termine fissato a pena di decadenza dalla L. Fall., art. 99, comma 2, concerneva un’allegazione di peso eccedente la misura di 30 Mb;

5. nè il ritardo rispetto ai 30 giorni, incontestato in giudizio, trova alcuna giustificazione nei “protocolli” della prassi locale, non solo perchè inidoneamente riportata in ricorso, bensì anche per la mancata indicazione di dove essa avrebbe derogato (ai fini di una eventuale, e comunque non qui ipotizzata, valutazione di buona fede) all’univoca regola di tempestività fissata in via normativa primaria dall’art. l6bis citato e coincidente con la esecuzione entro la fine del giorno di scadenza; posto che la norma opera sia per l’atto che per i documenti, l’unica interpretazione pianamente discendente dal suo testo è che la tempestività del primo non vale a conferire, per i secondi, salvezza dalla decadenza ove, come dalla L. Fall., art. 99, comma 2, previsto, sia prescritto dal legislatore un adempimento di deposito entro la unitaria scadenza ed invece la parte, contravvenendovi, abbia dato corso al secondo adempimento appunto oltre la scadenza; così infatti già ha deciso questa Corte statuendo che “ove la costituzione avvenga mediante l’invio di un messaggio di posta elettronica certificata eccedente la dimensione massima stabilita nelle relative specifiche tecniche il deposito degli atti o dei documenti può sì avvenire mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata – ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, n. 17, art. 16-bis, comma 7, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, art. 51, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 -, a patto che gli stessi siano coevi al deposito del ricorso ed eseguiti entro la fine del giorno di scadenza. E per invii coevi si devono intendere gli invii strettamente consecutivi, di modo che non si presta a censure di sorta la statuizione impugnata laddove ha tenuto conto soltanto della documentazione depositata lo stesso giorno della costituzione in giudizio” (Cass. 31474/2018, 23489/2020, n.m. e, per la integrazione con deposito cartaceo da parte del creditore, Cass. 26889/2020, n.m.);

6. il secondo motivo è parimenti inammissibile ove le parti si dolgono, benchè soccombenti, dell’applicazione della regola della compensazione – ad esse in realtà favorevole – per come adottata dal tribunale per ‘fondati motivì, difettando per siffatta censura di ogni interesse;

il ricorso è, pertanto, inammissibile; ne conseguono la condanna alle spese del procedimento, secondo la regola della soccombenza e con liquidazione come da dispositivo e la dichiarazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del cd. raddoppio del contributo unificato.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in Euro 5.300 di cui Euro 100 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021

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