Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2657 del 02/02/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 2657 Anno 2018
Presidente: DOGLIOTTI MASSIMO
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA
ORDINANZA
sul ricorso 8452-2016 proposto da:
COMUNE di VICO EQUENSE, in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TOMMASO
D’AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato CARLO MILARDI,
rappresentato e difeso dall’avvocato ALFREDO SGUANCI;
– ricorrente contro
CELENTANO PIETRO GIUSEPPE, ANGELO RICCIARDI, quale
unico erede della sig.ra Maria Luigia Celentano, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio
dell’avvocato MASSIMO LAURO, rappresentati e difesi dall’avvocato
PASQUALE LAMBIASE;
– controricorrente –
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Data pubblicazione: 02/02/2018
avverso la sentenza n. 359/2016 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI, depositata il 29/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/10/2017 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI
VIRGILIO.
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Ric. 2016 n. 08452 sez. M1 – ud. 24-10-2017
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R.G.n.8452/2016
Ordinanza
Premesso che:
che il Comune di Vico Equense ha proposto ricorso per cassazione avverso la
sentenza della Corte d’appello di Napoli depositata il 29/1/2016;
che Pietro Celentano ed Angelo Ricciardi, unico erede di Maria Luigia
Celentano, hanno depositato controricorso;
che il difensore del ricorrente Comune ha depositato atto di rinuncia al ricorso,
con contestuale dichiarazione di accettazione dei controricorrenti;
che pertanto non si dà pronuncia sulle spese, vista l’adesione dei
controricorrenti;
che la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13,
comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (vedi ordinanza 19560/2015);
visti gli artt. 390 e 391 c.p.c.,
P.Q. M.
dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, in data 24 ottobre 2017
Rilevato: