Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2657 del 01/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 01/02/2017, (ud. 15/12/2016, dep.01/02/2017),  n. 2657

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6730-2016 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliata presso la Cancelleria

della Suprema Corte di Cassazione, e rappresentata e difesa

dall’avv. ISABELLA CASALES MANGANO giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositato il

05/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

La Corte d’Appello di Catania con decreto del 5 agosto 2015, nel decidere l’opposizione proposta da M.F. avverso il decreto con il quale il Consigliere delegato aveva disatteso la propria richiesta di equo indennizzo per l’eccessiva durata di un procedimento svoltosi dinanzi alla Corte d’Appello di Caltanissetta e deciso con decreto n. 1842/2013, rilevava che al momento della decisione non si rinveniva il fascicolo di parte opponente che risultava essere stato ritirato in data 26/5/2015.

Per l’effetto, riteneva che non avendo la parte privata prodotto a sostegno dell’originario ricorso, la prova della fondatezza della domanda, l’opposizione andava rigettata.

Per la cassazione di questo decreto M.F. ha proposto ricorso sulla base di due motivi.

Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

Con il primo motivo di ricorso si denunzia la “violazione e falsa applicazione degli artt. 116, 163, 164 e 165 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omesso esame in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – motivazione illogica, irragionevole e contraddittoria” in quanto la Corte di merito aveva omesso di rilevare che nel fascicolo del giudizio di opposizione aveva prodotto come si evince dall’indice, tutta la documentazione allegata a sostegno dell’originario ricorso.

Poichè vi erano tutti gli atti ed erano dimostrate le circostanze necessarie per l’accoglimento della domanda la stessa avrebbe dovuto essere accolta.

Inoltre il fascicolo di cui parla la decisione gravata non conteneva gli originali o le copie autentiche degli atti, ma solo la fotocopia, in quanto la cancelleria aveva smarrito l’originario fascicolo, essendo stata poi la parte autorizzata alla sua ricostruzione.

Il secondo motivo denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., art. 182 c.p.c., comma 1, art. 183 c.p.c., comma 4, art. 640 c.p.c. e art. 738 c.p.c., u.c., L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, nonchè omesso esame in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

I motivi che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione sono infondati e pertanto devono essere rigettati.

In primo luogo deve rilevarsi (in disparte la natura anche revocatoria dell’errore denunziato) l’inammissibilità del primo motivo laddove denunzia l’esistenza di un vizio motivazionale sulla scorta della abrogata formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nonchè la sua infondatezza nella parte in cui, in entrambi i motivi, si denunzia l’omesso esame, senza precisare di quale fatto, peraltro decisivo, sia stata omessa la disamina.

Quanto al merito delle denunziate violazioni di legge, va ribadito che alla fattispecie risultano applicabili le previsioni di cui alla L. n. 89 del 2001 quali novellate dal D.L. n. 83 del 2012, le quali con la modifica di cui all’art. 3, comma 3 hanno, chiaramente innovando rispetto al passato, posto a carico del ricorrente l’onere di provare i fatti che giustificano l’accoglimento della domanda, essendosi appunto previsto che unitamente al ricorso deve essere depositata copia autentica dei seguenti atti: a) l’atto di citazione, il ricorso, le comparse e le memorie relativi al procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata; b) i verbali di causa e i provvedimenti del giudice; c) il provvedimento che ha definito il giudizio, ove questo si sia concluso con sentenza od ordinanza irrevocabili.

Una volta individuato, alla luce della novella, il soggetto gravato dell’onere della prova, la decisione di merito ha evidenziato che in atti non si rinveniva la produzione di parte opponente, già ricorrente, che risultava essere stata ritirata in data 26 maggio 2015, e quindi in epoca posteriore alla proposizione del ricorso in opposizione.

Ritiene il Collegio che la decisione abbia fatto corretta applicazione dei principi costantemente affermati da questa Corte per i quali (cfr. da ultimo Cass. n. 9917/2010) in virtù del principio dispositivo delle prove, ciascuna delle parti e libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione del medesimo: in tal caso, tuttavia, il giudice non resta esonerato dal dovere di pronunciare nel merito della causa, sulla base delle risultanze istruttorie ritualmente acquisite e degli atti riscontrabili nel fascicolo dell’altra parte ed in quello di ufficio.

La ricorrente assume che aveva prodotto tutti i documenti allegati a sostegno dell’originario ricorso, aggiungendo altresì che il fascicolo ritirato non conteneva gli originali o le copie autentiche degli atti, ma le sole fotocopie, in quanto in precedenza il fascicolo era stato smarrito e ne era stata autorizzata la ricostruzione.

Orbene, le deduzioni appaiono infondate e comunque prive di specificità.

Infatti, vale ricordare che a mente di quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 165 c.p.c. e art. 74 disp. art. c.p.c. i documenti prodotti dalla parte sono inseriti nel fascicolo della parte stessa, così che è evidente che il ritiro della produzione di parte, come attestato dal provvedimento impugnato e non contestato dalla stessa ricorrente, ha impedito al giudice di poter avere contezza del loro contenuto.

Le affermazioni della M. non permettono di comprendere se il riferimento alla produzione di tutti i documenti sia riferito al fascicolo di parte ovvero al fascicolo d’ufficio, ma in tal ultimo caso avrebbe dovuto altresì spiegare le ragioni per la evidente deroga a quanto previsto dalle norme citate.

Così come appare del tutto generico il riferimento alla prova della produzione di tutta la documentazione da un non meglio precisato indice (è evidente infatti che se si tratta, come appare verosimile dell’indice della produzione di parte, la circostanza non avrebbe alcuna rilevanza, in considerazione dell’avvenuto ritiro della produzione stessa).

Il richiamo alla violazione di vari principi di carattere processuali quali esemplificati dalle norme indicate nella rubrica del secondo motivo di ricorso, non tiene poi conto della ratio decidendi della decisione gravata, che avendo fatto corretta applicazione del principio dell’onere della prova, posto con la riforma del 2012 a carico della parte ricorrente, ne ha tratto le doverose conseguenze, in ragione del mancato rinvenimento della produzione di parte, per una scelta che appare ricollegabile alla volontà della stessa parte, che ha provveduto al ritiro, senza però premurarsi di ridepositarla prima della decisione. Nè sulla soluzione risulta avere influenza quanto di recente affermato da questa Corte in tema di natura del giudizio di opposizione.

Infatti Cass. n. 19942/2016, nello specificare che l’opposizione disciplinata dalla L. n. 89 del 2001, art. 5 ter non introduce un autonomo giudizio d’impugnazione del decreto di cui all’art. 3, comma 4, stessa legge, ma realizza, con l’ampio effetto devolutivo tipico di ogni opposizione, la fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, che ha ad oggetto non già la verifica delle condizioni di legittimità che presiedono all’emissione del decreto monocratico, ma la medesima pretesa fatta valere con il ricorso presentato ai sensi dall’art. 3, comma 1, detta legge, ha ribadito l’esistenza dell’onere probatorio a carico della parte che chiede la liquidazione dell’indennizzo, ritenendo tuttavia non precluso alcun accertamento e alcuna attività istruttoria che siano necessari ai fini della decisione di merito. Per l’effetto ha ammesso che la parte privata ben può produrre per la prima volta nel procedimento d’opposizione i documenti che, pure, avrebbe dovuto allegare nella fase monitoria ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c), abbia o non il giudice di quest’ultima, ai sensi dell’art. 640 c.p.c., comma 1, richiamato dalla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 4 invitato la parte a depositarla.

Trattasi però di affermazione che concerne la ben diversa ipotesi, rispetto a quella qui contemplata, in cui in sede di opposizione la parte provveda a colmare le lacune probatorie manifestatesi nella fase monitoria, e che non contraddice la soluzione della Corte catanese che è pervenuta al rigetto dell’opposizione per non avere la parte adempiuto al detto onere probatorio nemmeno all’esito della fase di opposizione, omettendo) di porre a disposizione del giudice le prove concernenti la fondatezza della pretesa azionata.

Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, come da dispositivo.

Tuttavia risultando dagli atti del giudizio che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 800,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2017

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