Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26569 del 27/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 26569 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 5816-2012 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E
DELLA RICERCA 80185250588, in persona del Ministro pro
tempore, ISTITUTO COMPRENSIVO SAN LUCA 90011610806, in
persona del Diligente pro tempore, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti contro
AVIVA ASSICURAZIONI SPA, PIZZATA ANTONIO;

– intimati avverso la sentenza n. 19/2011 del TRIBUNALE di REGGIO
CALABRIA, depositata il 10/01/2011;

6R95

Data pubblicazione: 27/11/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO;
è presente il P.G. in persona del Dott. LUCIO CAPASSO che aderisce

alla relazione.

Ric. 2012 n. 05816 sez. M1 – ud. 24-09-2013
-2-

”Il Tribunale di Reggio Calabria dichiarava improcedibile l’appello proposto dal Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca, avverso la sentenza del giudice di pace, con la quale
l’amministrazione era stata condannata al pagamento di 3.262,01€, a titolo di risarcimento del danno,
e delle spese di lite in favore di Antonio Pizzata. Rilevava il giudice di secondo grado che
l’Amministrazione appellante al momento della costituzione aveva depositato solo la copia dell’atto
d’appello, sprovvista di qualunque indicazione in ordine alla avvenuta notifica, e che solo alla prima
udienza di trattazione aveva depositato l’originale dell’atto d’appello con la prova della notifica alle
controparti. Si osservava, richiamando la giurisprudenza di questa Corte (in particolare Cass. 18009
del 2008), che il deposito al momento della costituzione dell’atto di citazione in appello, privo della
notifica alla controparte, comportava ex art. 348 cpc l’improcedibilità dell’impugnazione, non
potendo avere alcun effetto sanante l’eventuale deposito tardivo dell’atto notificato alla prima
udienza di trattazione. Si precisava che tale orientamento non contrastava con il principio enunciato
dalla Corte Costituzionale in materia di opposizione a decreto ingiuntivo (sent. 107 del 2004 e ord.
154 del 2005), in forza del quale l’opponente, fin dal momento della consegna dell’atto all’ufficiale
giudiziario, poteva compiere tutte le attività che presupponevano la notificazione dell’atto
introduttivo del giudizio, compresa la costituzione in giudizio mediante velina. Secondo il Tribunale,
difatti, per “velina” doveva intendersi una copia dell’atto recante la prova dell’avvenuta
notificazione, che, per evitare di incorrere nella sanzione dell’improcedibilità, doveva essere
necessariamente depositato dall’appellante al momento della costituzione, consentendo così al
giudice di effettuare la relativa verifica impostagli dalla legge.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il MIUR, affidandosi ad un unico motivo
con il quale ha denunciato la violazione degli artt. 164, 165, 171, 182, 347, 348 e 359 cpc per non
essere stata applicata anche al giudizio d’appello la regola vigente in primo grado che consente di
potersi costituire mediante velina, depositando l’originale dell’atto di citazione notificato all’udienza
di comparizione. Ha sostenuto il ricorrente che, sebbene nel passato vi fossero state pronunce
ostative alla costituzione mediante velina (Cass. n. 18009 del 2008), tale indirizzo ermeneutico
doveva considerarsi superato dalla recentissima pronuncia delle SS.UU. n. 10864 del 2011, nonché
da moltissime pronunce delle sezioni semplici.
Il ricorso è manifestamente fondato e merita accoglimento. L’art. 348, comma 1, dopo che l’art. 347
c.p.c., comma 1, ha prescritto che “la costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini
per i procedimenti davanti al tribunale”, così attuando un sostanziale rinvio all’art. 165 c.p.c.,
dispone che “l’appello è dichiarato improcedibile, anche d’ufficio, se l’appellante non si costituisce
in termini”. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che l’improcedibilità dell’appello è
comminata dall’art. 348, primo comma, cod. proc. civ. per l’inosservanza del termine di costituzione
dell’appellante, non anche per l’inosservanza delle forme di costituzione, sicché, essendo il regime
dell’improcedibilità di stretta interpretazione in quanto derogatorio al sistema generale della nullità,
il vizio della costituzione tempestiva ma inosservante delle forme di legge soggiace al regime della
nullità e, in particolare, al principio del raggiungimento dello scopo, per il quale rilevano anche
comportamenti successivi alla scadenza del termine di costituzione. Ne consegue che non può
essere dichiarato improcedibile l’appello se l’appellante, nel costituirsi entro il termine di cui agli
artt. 165 e 347 cod. proc. civ., ha depositato una c.d. “velina” dell’atto d’appello in corso di
notificazione – priva, quindi, della relata di notifica -, qualora egli abbia depositato,
successivamente alla scadenza del termine medesimo, l’originale dell’atto notificato, conforme alla
“velina” (ex multis Cass. n. 6912 del 08/05/2012; S.U. 10864 del 2011). A mente di quanto appena
esposto per velina deve intendersi, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di secondo grado,
tanto la copia dell’atto di citazione-recante uno schema non riempito, e quindi in bianco della relata,
aggiunto a mani o con mezzi meccanici in calce all’originale, per tale ragione identico a quello

Rilevato che è stata depositata la seguente relazione in ordine al procedimento civile iscritto al R.G.
5816 del 2012

In conclusione, ove si condividano i predetti rilievi, il ricorso deve essere accolto e la sentenza
impugnata cassata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria in diversa persona per un nuovo
esame”
Ritenuto che il Collegio ha aderito senza rilievi alla relazione;
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Reggio Calabria in diversa
composizione anche per le spese del presente procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio del 24 settembre 20 3

11 Funzionario Giudiziario

presente sull’originale e sulla copia consegnata per la notifica, e predisposto per essere riempito
dall’ufficiale giudiziario, cui in alternativa competerebbe di scrivere la relazione o di apporta
sull’atto (cioè su originale e copia da consegnarsi al destinatario) con altro mezzo, quanto la copia
dell’atto di citazione non recante il suddetto schema. Tale assunto trova giustificazione laddove si
ponga mente al fatto che l’art. 148 (e non diversamente fa la L. n. 890 del 1982, art. 3, comma 1, a
proposito della notificazione a mezzo posta), nel parlare di relazione di notificazione sull’atto
distingue fra l’originale e la copia da consegnarsi alla parte cui la notificazione è destinata, per cui è
palese che il notificante che iscrive a ruolo la causa prima che l’ufficiale giudiziario gli abbia
restituito l’originale non può – per la contraddizione che non consente – depositare una copia con la
relata e ciò per l’assorbente ragione che essa è quella rimessa all’ufficiale giudiziario per la consegna
al destinatario (Cass. n. 6912 del 2012). Dall’applicazione dei principi di diritto sopra enunciati
discende che nel caso di specie il Tribunale non avrebbe potuto dichiarare improcedibile ex art. 348
cpc. l’appello proposto dal MIUR, avendo l’Amministrazione appellante depositato al momento
della costituzione una copia dell’atto di citazione e provveduto nella prima udienza di trattazione a
depositare l’originale dell’atto con la corrispettiva relata di notifica”.

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