Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26569 del 23/11/2020
Cassazione civile sez. I, 23/11/2020, (ud. 28/09/2020, dep. 23/11/2020), n.26569
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2581/2019 proposto da:
K.A., elettivamente domiciliato presso l’avv. Giuseppe
Lufrano, dal quale è rappres. e difeso, con procura speciale in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1078/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,
depositata il 27/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
28/09/2020 dal Cons. rel. Dott. CAIAZZO ROSARIO.
Fatto
RILEVATO
Che:
K.A., cittadino del (OMISSIS), appellò l’ordinanza emessa dal Tribunale di Ancona il 20.10.16 che aveva respinto il ricorso avverso il provvedimento della Commissione territoriale di diniego del riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria.
Con sentenza del 27.6.18, la Corte d’appello rigettò l’impugnazione del K., osservando che: le vicende narrate dal ricorrente risalivano al 2005, per cui non sussisteva prova della permanenza delle prospettate condizioni di pericolo legate alla situazione sociopolitica del paese di provenienza e alla militanza del padre nel partito d’opposizione; per tali motivi era da escludere lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria, per le fattispecie del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, sub lett. a e b, mentre per quella sub lett. c, era da escludere che nel Togo sussistesse una situazione di violenza generalizzata da cui potesse derivare un concreto pericolo per l’incolumità dei cittadini del paese; non erano state allegate situazioni individuali di vulnerabilità ai fini del riconoscimento del permesso umanitario.
K.A. ricorre in cassazione con due motivi.
Non si è costituito il Ministero.
Diritto
RITENUTO
Che:
Il primo motivo denunzia violazione e mancata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), avendo la Corte d’appello escluso tale fattispecie di protezione sussidiaria per non aver il ricorrente dedotto pericoli per la propria incolumità, mentre, al contrario, in Togo si registravano disordini e violazioni dei diritti fondamentali.
Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non aver la Corte d’appello riconosciuto la protezione umanitaria, pur sussistendo nel Togo una situazione di privazione dei diritti fondamentali, e data l’integrazione del ricorrente in Italia evidenziata dalla stipula di un contratto di lavoro.
Il ricorso è inammissibile non avendo il ricorrente allegata una valida procura speciale, a norma dell’art. 365 c.p.c..
Invero, in tema di protezione internazionale, il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, stabilisce che la data della procura speciale a ricorrere in cassazione sia espressamente certificata dal difensore, sicchè deve essere dichiarato inammissibile il ricorso ove la procura ad esso relativa, ancorchè rilasciata su un foglio materialmente congiunto al medesimo ricorso e recante una data successiva al deposito del decreto impugnato, non indichi gli estremi di tale provvedimento, nè altri elementi idonei ad identificarlo, come il numero cronologico ovvero la data del deposito o della comunicazione, poichè tale procura non soddisfa il requisito della specialità richiesto dall’art. 365 c.p.c. (Cass., n. 15211/2020).
Nel caso concreto, il ricorrente ha allegato una procura non recante data successiva alla pubblicazione della sentenza impugnata, che non indica quest’ultima, nè contiene elementi idonea ad identificarla, in violazione dell’art. 365 c.p.c..
Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione del Ministero intimato.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2020